Cassazione Civile, Ordinanza n. 32389/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, tramite accertamento sintetico fondato sul redditometro, aveva rideterminato per l'anno d'imposta 2001 il reddito ai fini IRPEF sulla base di acquisti immobiliari intervenuti nel 2004 e nel 2005. La C.T.P. aveva accolto il ricorso ritenendo fornita prova contraria sufficiente: per l'acquisto del 2004 mediante attestazione bancaria, per quello del 2005 sulla base di documentazione che, secondo il primo giudice, dimostrava una donazione simulata. L'Agenzia aveva quindi proposto appello, ma la C.T.R. lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo generico il primo motivo e privo di specifiche deduzioni rispetto al punto della donazione simulata. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'atto di appello era stato riprodotto e che la CTR aveva erroneamente escluso la specificità dei motivi, nonostante la riproposizione delle ragioni già poste a sostegno dell'accertamento e la contrapposizione alle argomentazioni del primo giudice.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, l'onere di impugnazione specifica ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992 è assolto anche quando l'appellante riproponga le ragioni già poste a fondamento della propria pretesa o della propria difesa, purché dall'atto di appello, letto complessivamente, emergano in modo inequivoco le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza di primo grado. Nel caso concreto ha rilevato che l'appello dell'Agenzia conteneva sia la riproposizione delle originarie ragioni dell'accertamento sia argomentazioni contrapposte alla decisione di primo grado; di conseguenza, la declaratoria di inammissibilità era erronea. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Calabria, sezione di Catanzaro, in diversa composizione, affinché esamini nel merito i motivi di appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
i motivi specifici dell'impugnazione
Nel contenzioso tributario l'appello deve contenere motivi specifici, ma tale requisito è soddisfatto anche dalla riproposizione delle ragioni originarie della pretesa o dell'impugnazione, se dal complesso dell'atto emerga un dissenso inequivoco rispetto alla sentenza di primo grado.
È richiamato quale base normativa dell'accertamento sintetico del reddito fondato sul redditometro.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello è a devoluzione piena e non richiede formule sacramentali né la formulazione di motivi nuovi, purché l'atto consenta di individuare con chiarezza le questioni contestate alla sentenza impugnata.
- La riproposizione in appello delle ragioni già svolte in primo grado può integrare il requisito della specificità dei motivi quando il dissenso investa la decisione nel suo complesso e l'atto, letto unitariamente, renda inequivoca la critica al decisum.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello è illegittima se il giudice di secondo grado omette di considerare che dalle deduzioni dell'appellante, anche implicite ma univoche, emergono le contestazioni ai punti decisivi della sentenza di primo grado.
Come è indicizzato
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