Cassazione Civile, Ordinanza n. 32607/2021 del 09/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da avvisi di accertamento emessi per il periodo d'imposta 2006, con i quali l'Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto costi portati in deduzione e detrazione per fatture di acquisto relative a prestazioni di sponsorizzazione ritenute inesistenti, recuperando IRPEF, IRAP e IVA e il reddito di partecipazione dei soci. Gli atti traevano origine da un PVC che contestava operazioni oggettivamente inesistenti nell'ambito di un'indagine sulle frodi da fatture inesistenti. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi riuniti; in appello la CTR aveva accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio, ritenendo sussistenti elementi indiziari di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e confermando la validità della sottoscrizione dell'atto impositivo, ma riducendo l'accertamento nella misura del 50% per sovrafatturazione. I contribuenti ricorrevano per cassazione con quattro motivi: 1) omessa specificità dei motivi di appello e conseguente inammissibilità del gravame per mancata contestazione della ratio decidendi sul difetto di responsabilità della società; 2) violazione delle regole su onere della prova e presunzioni, assumendo insufficienza degli indizi e inversione dell'onere probatorio sulla fittizietà/sovrafatturazione delle prestazioni di sponsorizzazione; 3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione, mancanza di delega e carenza di qualifica dirigenziale del funzionario firmatario; 4) illegittimità della compensazione delle spese per assenza di gravi ed eccezionali ragioni. Con memoria i ricorrenti chiedevano inoltre l'applicazione dello ius superveniens sul trattamento sanzionatorio, invocando la riduzione della sanzione minima prevista dalla normativa sopravvenuta.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, dichiarato inammissibile il secondo motivo e assorbito il quarto. Ha accolto però la richiesta formulata in memoria circa l'applicazione dello ius superveniens in materia sanzionatoria, riconoscendo il principio del favor rei e affermando che la disciplina sopravvenuta doveva trovare applicazione al caso. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla revisione del trattamento sanzionatorio e ha rinviato alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il merito dell'accertamento fiscale, così come le censure principali, non sono stati accolti; è stata invece disposta la cassazione con rinvio solo per la rideterminazione delle sanzioni.
Norme richiamate
L'appello tributario è ammissibile se contiene una esposizione chiara e univoca della domanda e delle ragioni della doglianza; non è richiesta una formalistica analiticità dei motivi.
Richiamato nel primo motivo, ma la Corte non ne accoglie la prospettazione, ritenendo non configurato il vizio di inammissibilità dell'appello.
art. 329, secondo comma, c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di giudicato interno; la Corte rileva che non era stato dimostrato alcun giudicato interno formatosi sulla questione.
art. 111 Cost.
Richiamato nel primo motivo; la Corte non ravvisa violazioni derivanti dall'asserita genericità dell'appello.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte osserva che la censura mira in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in cassazione.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte non entra nel merito della sufficienza indiziaria, perché la doglianza è qualificata come richiesta di rivalutazione del merito.
Richiamato nel secondo motivo; la verifica della gravità, precisione e concordanza degli indizi appartiene al giudice di merito.
Richiamato come norma di riferimento per l'accertamento induttivo; la Corte non la applica nel merito ma respinge la censura come rivalutazione dei fatti.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel secondo motivo; la Corte non ravvisa violazione di legge, ma inammissibilità della doglianza per insindacabilità della valutazione probatoria.
Richiamato dal contribuente per contestare il recupero dei costi; la Corte non accoglie la censura sul punto.
La dedotta violazione del principio di non contestazione viene ritenuta inammissibile, perché attiene al libero apprezzamento del merito.
La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la CTR si è pronunciata sulla questione della sottoscrizione dell'atto.
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, a pena di nullità.
È richiamato in combinato con l'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 per i requisiti di sottoscrizione dell'atto impositivo.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dal ricorrente sulla qualifica del funzionario; la Corte chiarisce che non è necessaria la qualifica dirigenziale ma è sufficiente la delega.
Richiamato in tema di spese di lite nel processo tributario.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per contestare la compensazione delle spese; il relativo motivo resta assorbito per effetto della cassazione con rinvio.
La memoria depositata in prossimità dell'udienza viene utilizzata per invocare lo ius superveniens in materia sanzionatoria.
artt. 1, comma 2, 5, comma 4, 6, comma 6, 8, comma 1
La Corte applica la disciplina sopravvenuta più favorevole in virtù del favor rei, ai fini della rideterminazione delle sanzioni.
art. 15; art. 32, comma 2, lett. a)
La novella è considerata ius superveniens applicabile al caso perché più favorevole rispetto al regime sanzionatorio precedente.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina sanzionatoria, poi superata dalla novella invocata.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello è ammissibile anche se non contiene una confutazione analitica di tutte le argomentazioni della sentenza di primo grado, purché emerga in modo chiaro e univoco la domanda devoluta al giudice di secondo grado e le ragioni della censura.
- La deduzione di violazione di norme sulla prova o sull'onere probatorio non consente, in cassazione, di ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: la gravità, precisione e concordanza degli indizi e l'apprezzamento del quadro probatorio restano riservati al giudice di merito.
- La censura di omessa pronuncia o di violazione dell'art. 112 c.p.c. è infondata quando la sentenza di merito affronta espressamente la questione controversa con una motivazione compiuta, anche se non conforme alle tesi della parte.
- L'avviso di accertamento è validamente sottoscritto quando proviene dall'Ufficio e risulta firmato da un funzionario delegato; non è necessaria, per la validità dell'atto, la qualifica dirigenziale del sottoscrittore, essendo sufficiente la delega conferita dal capo dell'Ufficio.
- In materia sanzionatoria tributaria, lo ius superveniens più favorevole deve essere applicato anche nel giudizio di legittimità secondo il principio del favor rei, con cassazione della sentenza limitatamente alla rideterminazione delle sanzioni e rinvio al giudice di merito.
- Quando la decisione viene cassata per la sola revisione del regime sanzionatorio, restano assorbite le censure sulla regolazione delle spese di lite, che sono devolute al giudice di rinvio.
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