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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32598/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione relativo a un atto di compravendita del 14 ottobre 2010 avente ad oggetto un immobile sito in Venezia e assoggettato a vincolo storico-artistico ai sensi della legge n. 1089/1939. L'Ufficio aveva applicato le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, rispettivamente del 3% e dell'1%, mentre le società sostenevano che dovessero essere dovute in misura fissa, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 347/1990 all'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986. In appello, l'Ufficio contestava che la modifica introdotta dall'art. 30 del d.l. n. 185/2008 avesse reso mobile il rinvio e quindi esteso il beneficio anche agli immobili vincolati, sostenendo che restasse applicabile la tassazione proporzionale. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 347/1990, dell'art. 1, comma 1, della tariffa parte prima del d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 1, comma 2, l. n. 212/2000, censurando la CTR per avere ritenuto applicabile la misura fissa alle compravendite di immobili di interesse storico, artistico o archeologico.

La decisione

La Corte ha ricostruito l'evoluzione normativa dell'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 347/1990 e dell'art. 1 della tariffa dell'imposta di registro, distinguendo la situazione prodotta dalla l. n. 488/1999 da quella derivante dalla successiva modifica del 2008. Ha ritenuto che il rinvio contenuto nell'art. 10, comma 2, come novellato dal d.l. n. 185/2008, fosse un rinvio mobile, poiché al momento della modifica era già intervenuto lo slittamento del previgente terzo periodo al quarto periodo della tariffa. Ne ha tratto la conclusione che i trasferimenti di immobili di interesse storico, artistico e archeologico, per il periodo considerato, erano assoggettati alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. Il ricorso dell'Agenzia è stato quindi respinto. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, in considerazione del recente consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale favorevole ai contribuenti.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 2, d.lgs. n. 347/1990

    "quarto, quinto e nono periodo"

    Il rinvio, nella formulazione risultante dalla modifica del 2008, è stato inteso come rinvio mobile alla disciplina dell'art. 1 della tariffa dell'imposta di registro, così da includere anche gli immobili vincolati collocati nel quarto periodo.

  • art. 1, comma 1, tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986

    "immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 10 giugno 1939, n. 1089"

    La previsione agevolativa relativa agli immobili vincolati, a seguito degli interventi normativi successivi, era ormai collocata nel quarto periodo e rilevava ai fini dell'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa.

  • art. 1, comma 2, l. n. 212/2000

    Richiamato come parametro interpretativo, ma nel testo non emerge una specifica applicazione autonoma della norma oltre al canone di interpretazione normativa seguito dalla Corte.

  • art. 30, comma 5-bis, d.l. n. 185/2008

    La modifica lessicale del rinvio ai "quarto e quinto periodo" in "quarto, quinto e nono periodo" è stata letta come indice della volontà di adeguare il rinvio alla nuova collocazione dei periodi della tariffa.

  • art. 7, comma 7, l. n. 488/1999

    L'inserimento di un nuovo periodo nella tariffa dell'imposta di registro aveva determinato lo slittamento del previgente terzo periodo al quarto, circostanza decisiva per la lettura del rinvio contenuto nell'art. 10, comma 2.

Massime di principio

  • Quando una norma di rinvio viene modificata dopo che la disposizione richiamata ha già subito una riallocazione testuale dei suoi periodi o commi, il giudice deve verificare se il rinvio sia statico o dinamico alla luce della disciplina sopravvenuta e della nuova struttura del testo richiamato.
  • Se il legislatore interviene sul rinvio usando espressioni che corrispondono alla nuova numerazione della norma richiamata, il rinvio va interpretato in senso mobile, con estensione agli atti che nella nuova formulazione vi rientrano.
  • In materia tributaria, l'interpretazione delle norme agevolative deve essere condotta attraverso la ricostruzione sistematica dell'evoluzione normativa, senza fermarsi alla sola collocazione originaria del testo richiamato.
  • I trasferimenti di immobili gravati da vincoli storico-artistici possono beneficiare del regime agevolato ipocatastale quando, per effetto del coordinamento tra le norme, essi risultino ricompresi nel periodo richiamato dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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