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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32602/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004 emesso nei confronti di una società in nome collettivo e dei soci. La CTR aveva accolto l'appello dei contribuenti ritenendo che, per effetto dell'adesione al concordato preventivo biennale previsto dall'art. 33, commi 8 e 8-bis, del d.l. n. 269/2003, fossero preclusi gli atti di accertamento: secondo il giudice regionale, l'Ufficio aveva svolto un accertamento di tipo induttivo e, comunque, la soglia del 50% non andava verificata con riferimento alla sola nuova attività di noleggio imbarcazioni, ma al reddito complessivo dichiarato dalla società. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 33, comma 8, d.l. n. 269/2003, degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973, 54 d.P.R. n. 633/1972 e 109 TUIR, sostenendo che l'accertamento non era induttivo ma analitico, basato solo sulla contabilità, e che quindi la preclusione non operava; (2) censura, in sostanza, per abuso del diritto, assumendo che l'introduzione della seconda attività di noleggio avrebbe consentito di dedurre costi non inerenti rispetto all'attività principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché l'Ufficio ha censurato solo la qualificazione del metodo di accertamento come induttivo, senza attaccare l'altra autonoma ratio decidendi della CTR, cioè che la soglia del 50% andava valutata sul reddito complessivo dichiarato e che, in base a tale criterio, la preclusione agli accertamenti comunque operava. Di conseguenza, quella statuizione è divenuta definitiva e ha reso irrilevante ogni questione sulla natura analitica o induttiva dell'accertamento. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, perché la questione dell'inerenza dei costi e dell'asserito abuso del diritto restava superata dall'inammissibilità del primo motivo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dell'Agenzia alle spese di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurarle tutte specificamente; la mancata impugnazione anche di una sola ratio rende inammissibile il motivo perché la statuizione non colpita passa in giudicato interno.
  • La preclusione derivante dal concordato preventivo biennale opera in modo distinto: da un lato vieta comunque gli accertamenti induttivi, dall'altro impedisce qualsiasi accertamento solo se il maggior reddito accertabile non supera la soglia del 50% del reddito dichiarato.
  • Se una censura è assorbita o resa irrilevante dalla definitività di una diversa statuizione autonomamente sufficiente a sorreggere la decisione, non può ottenere esame il motivo che investe questioni logicamente successive o dipendenti.
  • La qualificazione dell'accertamento come analitico o induttivo è irrilevante se permane intatta un'autonoma ratio che già determina la preclusione dell'azione accertativa dell'Ufficio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaAbuso del diritto

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