Cassazione Civile, Ordinanza n. 32602/2021 del 09/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004 emesso nei confronti di una società in nome collettivo e dei soci. La CTR aveva accolto l'appello dei contribuenti ritenendo che, per effetto dell'adesione al concordato preventivo biennale previsto dall'art. 33, commi 8 e 8-bis, del d.l. n. 269/2003, fossero preclusi gli atti di accertamento: secondo il giudice regionale, l'Ufficio aveva svolto un accertamento di tipo induttivo e, comunque, la soglia del 50% non andava verificata con riferimento alla sola nuova attività di noleggio imbarcazioni, ma al reddito complessivo dichiarato dalla società. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 33, comma 8, d.l. n. 269/2003, degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973, 54 d.P.R. n. 633/1972 e 109 TUIR, sostenendo che l'accertamento non era induttivo ma analitico, basato solo sulla contabilità, e che quindi la preclusione non operava; (2) censura, in sostanza, per abuso del diritto, assumendo che l'introduzione della seconda attività di noleggio avrebbe consentito di dedurre costi non inerenti rispetto all'attività principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché l'Ufficio ha censurato solo la qualificazione del metodo di accertamento come induttivo, senza attaccare l'altra autonoma ratio decidendi della CTR, cioè che la soglia del 50% andava valutata sul reddito complessivo dichiarato e che, in base a tale criterio, la preclusione agli accertamenti comunque operava. Di conseguenza, quella statuizione è divenuta definitiva e ha reso irrilevante ogni questione sulla natura analitica o induttiva dell'accertamento. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, perché la questione dell'inerenza dei costi e dell'asserito abuso del diritto restava superata dall'inammissibilità del primo motivo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dell'Agenzia alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 33, commi 8 e 8-bis, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326
"Per i periodi di imposta soggetti a concordato preventivo... sono inibiti i poteri..."; "sono preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello dichiarato"
L'adesione al concordato preventivo inibisce in ogni caso i poteri di accertamento induttivo; gli altri atti di accertamento restano preclusi quando non sia superata la soglia del 50% del reddito dichiarato.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come disposizione tra quelle i cui poteri sono inibiti nei periodi soggetti a concordato preventivo.
art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come disposizione i cui poteri accertativi risultano preclusi nei periodi soggetti a concordato preventivo.
art. 55, comma 2, n. 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dalla Corte tra i poteri di accertamento inibiti dal concordato preventivo.
Evocato dal ricorrente in tema di inerenza dei costi, ma la questione è rimasta assorbita.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata quale parametro del motivo per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni dello Stato che operano con prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurarle tutte specificamente; la mancata impugnazione anche di una sola ratio rende inammissibile il motivo perché la statuizione non colpita passa in giudicato interno.
- La preclusione derivante dal concordato preventivo biennale opera in modo distinto: da un lato vieta comunque gli accertamenti induttivi, dall'altro impedisce qualsiasi accertamento solo se il maggior reddito accertabile non supera la soglia del 50% del reddito dichiarato.
- Se una censura è assorbita o resa irrilevante dalla definitività di una diversa statuizione autonomamente sufficiente a sorreggere la decisione, non può ottenere esame il motivo che investe questioni logicamente successive o dipendenti.
- La qualificazione dell'accertamento come analitico o induttivo è irrilevante se permane intatta un'autonoma ratio che già determina la preclusione dell'azione accertativa dell'Ufficio.
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