Cassazione Civile, Ordinanza n. 32597/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte interessata, il processo deve considerarsi estinto ai sensi dell'art. 11, comma 10, quarto periodo, del D.L. 50/2017. Ne è conseguita la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione e la compensazione delle spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva respinto il suo appello e, quindi, confermato l'avviso di accertamento IVA relativo agli anni d'imposta 2009-2010. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha chiesto la sospensione del processo per aderire alla definizione agevolata prevista dall'art. 11 del D.L. 50/2017; tuttavia non risulta presentata alcuna ulteriore istanza di trattazione entro il termine previsto dalla norma.
Norme richiamate
in difetto di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che vi abbia interesse, il processo si estingue.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata prevede che il processo resti sospeso in attesa di istanza di trattazione, l'omessa proposizione di tale istanza nel termine previsto comporta l'estinzione del giudizio.
- La declaratoria di estinzione del processo per mancata istanza di trattazione assorbe ogni ulteriore esame del merito della controversia e può comportare la compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
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