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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32599/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'adesione alla definizione agevolata della lite. Poiché, decorso il termine di sospensione previsto dall'art. 6, comma 10, del D.L. n. 119 del 2018, la parte interessata non ha presentato istanza di trattazione, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi del comma 13 della stessa disposizione. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di recupero con cui l'Amministrazione finanziaria aveva negato il riconoscimento di un credito d'imposta previsto dall'art. 8 della L. n. 388 del 2000 per difetto dei presupposti. La CTP di Lecce aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR Puglia, sezione staccata di Lecce, aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma nel corso del giudizio ha aderito alla definizione agevolata delle controversie prevista dall'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, depositando istanza e quietanza di versamento della prima rata. Dopo la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020, la parte interessata non ha chiesto la trattazione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 8, L. n. 388 del 2000

    Norma posta a fondamento del credito d'imposta negato dall'Amministrazione finanziaria per difetto dei presupposti.

  • art. 6, D.L. n. 119 del 2018

    La domanda di definizione agevolata della controversia determina la sospensione del processo e, se dopo il termine di sospensione la parte interessata non chiede la trattazione, comporta l'estinzione del giudizio.

  • art. 6, comma 10, D.L. n. 119 del 2018

    Il processo rimane sospeso fino al 31 dicembre 2020 in pendenza della definizione agevolata.

  • art. 6, comma 13, D.L. n. 119 del 2018

    In mancanza di istanza di trattazione dopo la sospensione, il giudizio si estingue e le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

Massime di principio

  • L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie produce la sospensione del processo per il periodo previsto dalla disciplina speciale.
  • Se, alla scadenza del periodo di sospensione, la parte che ha aderito alla definizione agevolata non presenta istanza di trattazione, il giudizio si estingue automaticamente secondo la previsione normativa.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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