Cassazione Civile, Ordinanza n. 32601/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006 emessi nei confronti di una società che aveva ampliato il proprio oggetto sociale, passando da un’attività originaria di produzione e distribuzione di bilance a un’attività di noleggio di imbarcazioni. L’Ufficio riteneva che tale nuova attività fosse solo apparente o comunque strumentale a ridurre il reddito imponibile, consentendo la deduzione di costi per acquisto e gestione delle imbarcazioni che altrimenti non sarebbero stati deducibili. La CTR aveva accolto gli appelli dei contribuenti, ritenendo provata l’effettività dell’attività di noleggio sulla base di elementi come il sito internet, i collegamenti commerciali e l’attività promozionale, nonché la progressiva crescita del volume d’affari nel tempo. In cassazione l’Agenzia deduceva due motivi: 1) violazione dell’art. 39, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, in relazione agli artt. 115 e 2697 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato reale l’attività, attribuendo rilevanza a elementi riferiti soprattutto a periodi successivi al 2008 e trascurando che nei primi anni erano stati stipulati solo 7 contratti, di cui 6 con i soci; 2) violazione dell’art. 109 TUIR e dei principi in tema di abuso del diritto, assumendo che, anche a voler escludere la fittizietà, il noleggio imbarcazioni sarebbe stata un’attività secondaria, del tutto estranea all’attività principale, e che quindi i relativi costi non fossero inerenti e non potessero essere dedotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura fosse inammissibile, poiché la CTR aveva compiuto un accertamento di fatto sorretto da plurimi elementi non specificamente attinti da critica, e comunque non era stato dedotto un vizio motivazionale nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Il giudice di merito aveva spiegato in modo coerente perché l’attività di noleggio dovesse essere valutata in una prospettiva dinamica e pluriennale, tenendo conto anche della fase iniziale di start-up. Sul secondo motivo la Corte lo ha ritenuto infondato: esclusa la fittizietà dell’attività di noleggio, perdeva rilievo la distinzione tra attività principale e secondaria, essendo pacifico che i costi contestati inerivano alla nuova attività effettivamente svolta. Inoltre, in relazione all’abuso del diritto, la Corte ha ribadito che per gli anni 2005 e 2006, in presenza della disciplina tipizzata dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973 allora vigente, non poteva configurarsi abuso al di fuori delle operazioni specificamente previste dalla norma. La ricorrente è stata condannata alle spese nei confronti della società controricorrente; nessuna statuizione sulle spese nei confronti dei soci rimasti intimati.
Norme richiamate
art. 39, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La norma è invocata dall’Ufficio a sostegno dell’accertamento, ma la Corte esclude che la ricostruzione della CTR integri una violazione di legge, trattandosi piuttosto di valutazione di fatti.
Richiamato per sostenere un supposto errore nella valutazione delle prove; la Corte osserva che la CTR ha fondato il convincimento su elementi fattuali non specificamente censurati.
La Corte esclude la violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova, poiché l’accertamento di merito è stato sorretto da elementi di fatto valutati dal giudice territoriale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte evidenzia che le censure, formalmente prospettate come violazioni di legge, in realtà mirano a contestare l’accertamento di fatto della CTR.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Non è ravvisabile il vizio motivazionale, perché tutte le circostanze valorizzate dall’Ufficio sono state esaminate dal giudice di merito.
È esclusa la sua violazione, poiché i costi contestati erano inerenti alla nuova attività di noleggio effettivamente intrapresa.
art. 53 Cost.
Richiamato dall’Ufficio come base del divieto di abuso del diritto; la Corte osserva che, per il periodo d’imposta in contestazione, opera la disciplina tipizzata dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973.
art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Per gli anni 2005 e 2006 l’abuso del diritto non è configurabile al di fuori delle operazioni espressamente tipizzate dalla norma allora vigente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, esentata dal pagamento mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito fonda il proprio convincimento su una pluralità di elementi fattuali coerenti, la censura in cassazione non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa dei fatti, ma deve colpire specificamente quegli elementi o denunciare un reale vizio nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c.
- La valutazione dell’effettività di una nuova attività d’impresa non può essere compiuta isolando i primi esercizi di avvio, specie quando l’attività richieda investimenti iniziali e fisiologici tempi di acquisizione della clientela; è legittimo un apprezzamento dinamico e pluriennale dell’andamento economico.
- Se è escluso che l’attività contestata sia fittizia o meramente apparente, i costi sostenuti per tale attività possono risultare inerenti anche se l’iniziativa non coincide con l’attività originaria o principale della società.
- Per i periodi d’imposta soggetti alla disciplina previgente dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, l’abuso del diritto non è configurabile in via generalizzata, ma solo nelle operazioni elusivamente tipizzate dalla norma allora vigente.
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