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Sentenza

Sentenza del 21/11/2018 n. 30042 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato del modello Unico 2002, contestando numerosi profili: mancata sottoscrizione e validità del ruolo, asserita incompetenza o assenza di delega del sottoscrittore, decadenza dell'attività liquidatoria, mancata applicazione della riduzione delle sanzioni e della continuazione, mancato invio dell'avviso bonario, vizi della notificazione della cartella e liquidazione delle spese di giudizio. Dopo il rigetto nei primi due gradi, ha proposto ricorso per cassazione articolato in sedici motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la mancata sottoscrizione del ruolo o della cartella non ne determina l'invalidità in assenza di specifiche contestazioni sulla provenienza o sul potere dell'organo; il termine previsto per il controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 è ordinatorio; le sanzioni per omesso versamento sono applicate in misura fissa e non richiedono riduzioni o valutazioni discrezionali; l'avviso bonario non è obbligatorio per meri omessi o tardivi versamenti, in assenza di incertezze rilevanti sulla dichiarazione; la cartella può essere validamente notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento senza relata autonoma. Le censure sulle spese sono state dichiarate inammissibili. L'INAS è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità, pari a 7.300 euro per ciascun resistente, oltre agli ulteriori accessori previsti.

Norme richiamate

  • Art. 2697 c.c.

    L'onere di provare fatti specifici dai quali desumere l'insussistenza del potere o della provenienza dell'atto grava sul contribuente che contesta la validità del ruolo o della cartella.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12

    La mancata sottoscrizione del ruolo non comporta automaticamente l'invalidità dell'iscrizione, anche perché la norma non prevede una specifica sanzione per tale omissione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Il controllo automatizzato delle dichiarazioni può condurre direttamente all'iscrizione a ruolo per omessi o tardivi versamenti; il termine previsto per l'attività liquidatoria ha natura ordinatoria.

  • L. n. 449 del 1997, art. 28

    Ha interpretato autenticamente il termine relativo al controllo ex art. 36-bis, qualificandolo come ordinatorio e non decadenziale.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13

    "trenta per cento di ogni importo non versato"

    L'omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione è sanzionato in misura fissa, senza necessità di una valutazione discrezionale o di una motivazione distinta per ogni importo.

  • L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5

    "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione"

    L'avviso preventivo al contribuente è necessario quando il controllo automatizzato evidenzia incertezze sostanziali sulla dichiarazione, ma non per semplici omessi o tardivi versamenti.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 3

    Disciplina la comunicazione degli esiti dei controlli automatizzati IVA, senza prevedere una nullità automatica per ogni omissione della comunicazione.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    La cartella può essere notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso non è necessaria una separata relata di notifica.

  • Art. 2700 c.c.

    L'attestazione dell'agente postale sulla consegna della cartella e sulla relazione tra destinatario e consegnatario è assistita da efficacia probatoria privilegiata.

  • L. n. 241 del 1990, art. 21-octies

    Per gli atti vincolati, come ruolo e cartella, i vizi formali o procedimentali non determinano l'annullamento quando il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • Art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su motivi di appello costituisce un vizio processuale, ma la Cassazione può decidere direttamente nel merito quando la questione omessa è esclusivamente giuridica e infondata.

  • Art. 384 c.p.c.

    La Corte di cassazione può correggere la motivazione o decidere la causa nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • Art. 111, comma 2, Cost.

    I principi di economia processuale e ragionevole durata del processo giustificano la decisione nel merito da parte della Cassazione in luogo del rinvio.

Massime di principio

  • Nei giudizi contro ruoli e cartelle, la semplice contestazione della mancata firma o della qualifica del funzionario non è sufficiente: il contribuente deve indicare e provare elementi concreti sull'assenza di potere o sulla non riferibilità dell'atto all'amministrazione.
  • Per i controlli automatizzati fondati su omessi o tardivi versamenti risultanti dalla dichiarazione, l'avviso bonario non è normalmente condizione necessaria per la validità della cartella, salvo che emergano vere incertezze interpretative o errori rilevanti nella dichiarazione.
  • La cartella notificata tramite raccomandata con avviso di ricevimento può essere valida anche senza relata autonoma; l'avviso di ricevimento documenta il perfezionamento della notifica.
  • Le sanzioni per omesso versamento dichiarato sono generalmente applicate in misura predeterminata dalla legge e non si riducono automaticamente mediante gli istituti della continuazione o della definizione agevolata, se non ricorrono i presupposti normativi specifici.
  • I vizi formali di atti vincolati non comportano necessariamente l'annullamento quando non hanno inciso sul contenuto sostanziale dell'atto o non hanno prodotto un concreto pregiudizio difensivo.
  • Le contestazioni sulle spese processuali devono indicare un pregiudizio concreto e la violazione dei limiti tariffari; la mera mancata distinzione tra diritti e onorari o la liquidazione sopra i minimi non è, da sola, sufficiente.

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