Sentenza del 21/11/2018 n. 319 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Detassazione utili - Investimenti in contratto di rete - Asseverazione del contratto di rete - Accantonamento degli utili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva negato la detassazione degli utili accantonati dalla ricorrente, sostenendo che il parere di asseverazione del contratto di rete non menzionasse espressamente la società e che la prova dell'accantonamento degli utili nel periodo d'imposta 2011 risultasse soltanto da un'integrazione delle scritture contabili effettuata nel 2012. La ricorrente ha contestato tale negazione, evidenziando di essere parte del contratto di rete sin dalla sua costituzione e che l'asseverazione riguardava il contratto nel suo complesso, non i singoli partecipanti.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. I Giudici hanno ritenuto giustificato il comportamento della società, considerando che si trattava della prima applicazione della disciplina e che, nel periodo utile per l'accantonamento, dal 2 al 23 maggio, non era ancora stato emanato l'ultimo provvedimento attuativo relativo alla misura del risparmio fiscale, pubblicato soltanto il 13 giugno. È stato inoltre rilevato che un accantonamento effettuato a maggio su utili ancora in corso, anziché risultanti da un consuntivo, avrebbe potuto compromettere i requisiti di fondatezza e serietà dell'operazione. La mancata menzione della società nell'asseverazione non è stata ritenuta decisiva, poiché essa risultava parte della compagine del contratto sin dall'atto pubblico di costituzione e l'asseverazione riguardava il contratto di rete, non i singoli aderenti. È stata quindi riconosciuta la spettanza della defiscalizzazione degli utili.
Norme richiamate
Disciplina fiscale degli utili accantonati per investimenti nell'ambito di un contratto di rete
Gli utili destinati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete possono beneficiare della detassazione quando l'impresa rispetta gli adempimenti sostanziali richiesti, anche se alcuni elementi formali non sono specificamente riferiti al singolo partecipante.
Disciplina dell'asseverazione del contratto di rete
L'asseverazione concerne il contratto di rete e la coerenza del relativo programma comune; non è necessariamente richiesta l'indicazione nominativa di ogni singola impresa partecipante, quando la partecipazione risulta già dall'atto costitutivo.
Provvedimento attuativo relativo alla misura del risparmio fiscale
Nella prima applicazione della disciplina, la mancata tempestiva emanazione del provvedimento attuativo può essere valutata a favore del contribuente, soprattutto quando rende oggettivamente difficile effettuare un accantonamento pienamente consapevole e documentato entro il termine previsto.
Massime di principio
- Nella prima applicazione di una misura agevolativa, le incertezze derivanti dalla tardiva emanazione dei provvedimenti attuativi possono giustificare una valutazione non rigidamente formalistica degli adempimenti del contribuente.
- L'assenza del nome dell'impresa nell'asseverazione non esclude automaticamente l'agevolazione se la partecipazione al contratto di rete risulta da documenti giuridicamente idonei, come l'atto pubblico di costituzione.
- Occorre distinguere gli adempimenti sostanziali da quelli meramente formali: la detassazione non dovrebbe essere negata quando l'impresa ha effettivamente destinato gli utili al programma comune e tale destinazione è adeguatamente documentabile.
- Le scritture contabili integrative o successive possono avere valore probatorio, purché siano coerenti con la documentazione originaria e non costituiscano una ricostruzione artificiosa effettuata soltanto dopo la contestazione fiscale.
- Un accantonamento deve essere fondato e serio; quando gli utili non sono ancora definitivi, è necessario valutare se l'anticipazione contabile sia realmente attendibile e compatibile con la disciplina applicabile.
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