Sentenza del 21/11/2018 n. 411 - Comm. Trib. Prov. Savona
Irpef - lavoratore dipendente - trattamento pensionistico integrativo settore bancario - regime di tassazione quanto ai montanti maturati entro il 31.12.2000 - istanza rimborso - silenzio diniego - legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava il regime fiscale applicato alla somma corrisposta una tantum dal fondo pensione relativamente ai montanti maturati entro il 31 dicembre 2000. Sosteneva che tale importo, essendo erogato a titolo di capitale e a saldo e stralcio della prestazione pensionistica integrativa, dovesse essere assoggettato al regime della tassazione separata previsto dall’art. 17, comma 1, del TUIR, anziché alla tassazione ordinaria o ad altro regime ritenuto più gravoso.
La decisione
La tesi del ricorrente è stata ritenuta fondata: la somma una tantum, qualificabile come capitale rappresentativo della prestazione pensionistica integrativa maturata entro il 31 dicembre 2000, deve essere assoggettata a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, del TUIR. Il silenzio-diniego dell’Amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso è pertanto illegittimo, con conseguente riconoscimento del diritto al rimborso dell’eventuale maggiore imposta versata, nei limiti risultanti dal corretto ricalcolo.
Norme richiamate
Art. 17, comma 1, TUIR
Le somme corrisposte in unica soluzione a titolo di capitale per prestazioni pensionistiche integrative riferibili ai montanti maturati entro il 31 dicembre 2000 sono assoggettate al regime della tassazione separata, quando la loro natura è quella di capitale liquidato a saldo della posizione previdenziale.
Corte di Cassazione, ordinanza 10 giugno 2014, n. 13101
Ha affermato l’applicabilità della tassazione separata alle somme una tantum erogate da fondi pensione bancari relativamente ai montanti maturati entro il 31 dicembre 2000.
Corte di Cassazione, sentenza 20 gennaio 2017, n. 1521
Ha confermato l’orientamento secondo cui il trattamento pensionistico integrativo liquidato in forma di capitale per la parte maturata entro il 31 dicembre 2000 è soggetto a tassazione separata.
Massime di principio
- Quando una prestazione di previdenza complementare viene liquidata una tantum sotto forma di capitale, occorre distinguere il periodo di maturazione delle somme e la natura effettiva dell’erogazione.
- Per i montanti maturati entro il 31 dicembre 2000, una prestazione pensionistica integrativa erogata come capitale può rientrare nel regime della tassazione separata previsto dall’art. 17, comma 1, del TUIR.
- La qualificazione dell’importo come capitale, anziché come rendita o retribuzione ordinaria, deve essere verificata sulla base della documentazione del fondo, delle modalità di liquidazione e della funzione previdenziale della somma.
- In caso di applicazione di una ritenuta fiscale ritenuta errata, il contribuente può presentare un’istanza di rimborso; il silenzio dell’Amministrazione può essere impugnato nei termini e secondo le regole applicabili al silenzio-diniego.
- L’orientamento giurisprudenziale richiamato riguarda specificamente le prestazioni pensionistiche integrative e i montanti maturati entro il 31 dicembre 2000; non può essere esteso automaticamente a somme maturate in periodi successivi o aventi natura diversa.
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