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Sentenza

Sentenza del 21/11/2018 n. 194 - Comm. Trib. Prov. Novara

Strumenti informatici e telematici nel processo tributario telematico - Principio di facoltatività di strumenti informatici - Utilizzo modalità telematiche in primo grado e vincoli nei successivi gradi di giudizio - Norme di rito nel processo telematico.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la facoltà della parte resistente di utilizzare gli strumenti informatici e telematici nel processo tributario, anche quando il ricorrente abbia avviato il giudizio con modalità cartacea. Si discuteva inoltre se l'utilizzo delle modalità telematiche in primo grado imponesse vincoli anche nei successivi gradi di giudizio e se la scelta della modalità cartacea da parte del ricorrente impedisse alla resistente di costituirsi telematicamente.

La decisione

È stato affermato che ciascuna parte può scegliere autonomamente se notificare e depositare gli atti con modalità telematiche o cartacee. L'obbligo di utilizzare le modalità telematiche per l'intero grado di giudizio e per l'appello riguarda soltanto la parte che abbia scelto tali modalità in primo grado, salvo sostituzione del difensore, e non vincola le altre parti. Poiché la normativa non disciplina diversamente il caso di avvio cartaceo del processo, la parte resistente può liberamente costituirsi in via telematica. Eventuali irregolarità formali non determinano automaticamente l'invalidità dell'atto se non hanno arrecato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

Norme richiamate

  • Art. 16-bis del D.Lgs. 546/1992

    Comunicazione e notificazioni per via telematica

    La disposizione consente alle parti di effettuare comunicazioni, notificazioni e depositi mediante strumenti telematici nel processo tributario, senza imporre che tutte le parti adottino necessariamente la medesima modalità.

  • Art. 2, comma 3, del D.M. n. 163/2013

    La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore.

    L'obbligo di prosecuzione telematica vincola esclusivamente la parte che ha adottato tale modalità in primo grado e non si estende alle altre parti processuali.

  • Circolare n. 2/DF/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

    Conferma il principio di facoltatività dell'utilizzo degli strumenti informatici e telematici nel processo tributario, lasciando a ciascuna parte la scelta della modalità di deposito e notificazione.

  • Cass. civ., Sezioni Unite, 18 aprile 2016, n. 7665

    Le norme processuali non tutelano la mera regolarità astratta del rito: la violazione delle forme determina invalidità soltanto quando abbia prodotto un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

Massime di principio

  • Nel processo tributario telematico, la scelta della modalità di deposito e notificazione è, in linea generale, individuale e non vincola automaticamente le altre parti.
  • Se una parte sceglie il deposito telematico in primo grado, deve normalmente mantenere tale modalità per l'intero grado e per l'appello, salvo sostituzione del difensore.
  • Se il processo è stato avviato in forma cartacea, la parte resistente può comunque costituirsi telematicamente, salvo specifiche preclusioni normative non indicate nel caso concreto.
  • L'eventuale difformità rispetto alle modalità processuali previste non comporta automaticamente la nullità dell'atto: occorre verificare se la controparte abbia subito un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • Per valutare la validità di un deposito o di una notificazione telematica occorre distinguere tra irregolarità meramente formali e violazioni che abbiano effettivamente impedito o limitato la conoscenza dell'atto e l'esercizio della difesa.

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