Cassazione Civile, Ordinanza n. 21451/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con cui veniva contestata alla società contribuente una maggiore IRES e irrogata sanzione per infedele dichiarazione, a seguito del rigetto dell'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società non operative. La società aveva impugnato l'atto deducendo, in sintesi, l'incompetenza funzionale della Direzione provinciale che aveva emesso l'accertamento e l'infondatezza della pretesa fiscale. In appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato il gravame, aderendo sostanzialmente alla ricostruzione dell'Ufficio e ritenendo non decisivo lo studio contabile prodotto dalla contribuente per dimostrare l'inadeguatezza degli indici economici usati dall'Agenzia. Nel ricorso per cassazione la società articolava tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o difetto assoluto di motivazione, perché la CTR avrebbe respinto l'eccezione sulla motivazione della sentenza di primo grado limitandosi a un richiamo per relationem; 2) violazione di norme di diritto sulla competenza degli uffici, sostenendo che, per effetto della disciplina sull'organizzazione dell'Agenzia e dell'abrogazione della previgente normativa, le Direzioni provinciali non sarebbero state competenti a emettere l'avviso; 3) violazione dell'art. 30, comma 4-bis, l. n. 724 del 1994 e dell'art. 53 Cost., contestando la legittimità costituzionale e la corretta applicazione del meccanismo presuntivo delle società di comodo, nonché il mancato rilievo dello studio KPMG relativo al settore dei campi da golf e alle asserite oggettive situazioni impeditive del conseguimento dei ricavi minimi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il primo motivo fosse in astratto fondato quanto al vizio motivazionale, ma non utile alla ricorrente perché la questione di merito sulla competenza dell'ufficio era comunque stata esaminata e correttamente decisa dalla CTR; ha quindi rigettato il secondo motivo affermando che, per il sistema normativo richiamato e per l'assetto organizzativo dell'Agenzia, la Direzione provinciale era competente a emettere l'avviso di accertamento, anche in relazione a un atto notificato nel 2009 per l'anno d'imposta 2006; ha infine rigettato il terzo motivo, osservando che la disciplina sulle società di comodo è una presunzione relativa, sorretta da finalità antielusive e compatibile con l'art. 53 Cost., e che, nel caso concreto, la contribuente non aveva fornito prova idonea di oggettive situazioni impeditive del raggiungimento dei ricavi minimi, non essendo sufficiente lo studio statistico richiamato. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata attività difensiva della resistente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è invocato per denunciare la violazione di norme di diritto
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente e comprensibile
artt. 1, 2, 3 e 4 disp. prel. c.c.
richiamati per contestare la corretta individuazione della fonte normativa della competenza dell'ufficio
disciplina le società di comodo mediante una presunzione relativa di inoperatività e di reddito minimo
art. 30, comma 4-bis, l. n. 724 del 1994
richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimità e la corretta applicazione del meccanismo presuntivo
art. 53 Cost.
la Corte esclude il contrasto della disciplina sulle società di comodo con il principio di capacità contributiva
viene interpretato sistematicamente quale fonte dell'organizzazione e delle competenze dell'Agenzia delle entrate
art. 57, comma 1, d.lgs. n. 300 del 1999
attribuisce all'Agenzia rapporti giuridici, poteri e competenze prima esercitati dai Dipartimenti delle entrate
art. 61, commi 1 e 2, d.lgs. n. 300 del 1999
riconosce all'Agenzia personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa e regolamentare
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 300 del 1999
attribuisce all'Agenzia le competenze già del Dipartimento delle entrate
art. 71 d.lgs. n. 300 del 1999
indicato come base del regolamento di amministrazione che individua gli uffici competenti
art. 1, comma 360, l. n. 244 del 2007
consente di individuare, con regolamento di amministrazione, gli uffici competenti al controllo e all'accertamento
art. 27, comma 13, d.l. n. 185 del 2008
per i contribuenti sopra una certa soglia di volume d'affari, demanda i poteri di accertamento alle strutture individuate dal regolamento di amministrazione
artt. 31 e seguenti d.P.R. n. 600 del 1973
sono i poteri di accertamento richiamati dalla disciplina sull'assetto organizzativo dell'Agenzia
artt. 51 e seguenti d.P.R. n. 633 del 1972
sono i poteri di accertamento IVA richiamati dalla disciplina sull'assetto organizzativo dell'Agenzia
art. 23 d.P.R. n. 107 del 2001
l'abrogazione delle previgenti norme incompatibili comporta che gli atti istruttori e di accertamento siano compiuti dalle direzioni provinciali
art. 62-sexies, comma 2, d.l. n. 331 del 1993
"La Direzione Centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate e i servizi per l'accertamento e la programmazione delle Direzioni regionali delle entrate eseguono, sulla base di piani annuali o in via straordinaria, controlli e verifiche..."
previgente norma ritenuta incompatibile e quindi superata dal successivo assetto organizzativo
art. 4, commi 1, 3 e 6, regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate
individua le direzioni provinciali come strutture periferiche competenti a emettere gli avvisi di accertamento
richiamato dalla giurisprudenza per esigere una motivazione non meramente adesiva o apparente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione per relationem è legittima solo se il giudice d'appello dà conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma e consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito; è nulla la sentenza che si limiti ad aderire in modo acritico alla decisione di primo grado senza affrontare le censure dell'appellante.
- La competenza a emettere gli atti impositivi dell'Agenzia delle entrate può derivare non solo da una specifica previsione legislativa, ma anche dalle norme organizzative interne dell'ente, purché coerenti con il sistema di attribuzione delle funzioni previsto dal d.lgs. n. 300 del 1999 e dalle successive disposizioni regolamentari.
- In materia di società non operative, l'art. 30 l. n. 724 del 1994 introduce una presunzione relativa di inoperatività e di reddito minimo fondata sul mancato superamento del test di operatività; il contribuente può superarla solo provando specifiche situazioni oggettive, non dipendenti da scelte imprenditoriali, che abbiano reso impossibile conseguire i ricavi o il reddito presunti.
- Gli studi statistici o di settore, se non supportati da puntuali riscontri documentali e da elementi riferiti alla concreta posizione della società, non sono di per sé idonei a vincere la presunzione di inoperatività.
- La disciplina sulle società di comodo ha finalità antielusive ed è compatibile con l'art. 53 Cost. perché mira a collegare il prelievo alla capacità contributiva, ferma la possibilità per il contribuente di difendersi attraverso il contraddittorio e la prova contraria.
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