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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21451/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite origina da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con cui veniva contestata alla società contribuente una maggiore IRES e irrogata sanzione per infedele dichiarazione, a seguito del rigetto dell'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società non operative. La società aveva impugnato l'atto deducendo, in sintesi, l'incompetenza funzionale della Direzione provinciale che aveva emesso l'accertamento e l'infondatezza della pretesa fiscale. In appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato il gravame, aderendo sostanzialmente alla ricostruzione dell'Ufficio e ritenendo non decisivo lo studio contabile prodotto dalla contribuente per dimostrare l'inadeguatezza degli indici economici usati dall'Agenzia. Nel ricorso per cassazione la società articolava tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o difetto assoluto di motivazione, perché la CTR avrebbe respinto l'eccezione sulla motivazione della sentenza di primo grado limitandosi a un richiamo per relationem; 2) violazione di norme di diritto sulla competenza degli uffici, sostenendo che, per effetto della disciplina sull'organizzazione dell'Agenzia e dell'abrogazione della previgente normativa, le Direzioni provinciali non sarebbero state competenti a emettere l'avviso; 3) violazione dell'art. 30, comma 4-bis, l. n. 724 del 1994 e dell'art. 53 Cost., contestando la legittimità costituzionale e la corretta applicazione del meccanismo presuntivo delle società di comodo, nonché il mancato rilievo dello studio KPMG relativo al settore dei campi da golf e alle asserite oggettive situazioni impeditive del conseguimento dei ricavi minimi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che il primo motivo fosse in astratto fondato quanto al vizio motivazionale, ma non utile alla ricorrente perché la questione di merito sulla competenza dell'ufficio era comunque stata esaminata e correttamente decisa dalla CTR; ha quindi rigettato il secondo motivo affermando che, per il sistema normativo richiamato e per l'assetto organizzativo dell'Agenzia, la Direzione provinciale era competente a emettere l'avviso di accertamento, anche in relazione a un atto notificato nel 2009 per l'anno d'imposta 2006; ha infine rigettato il terzo motivo, osservando che la disciplina sulle società di comodo è una presunzione relativa, sorretta da finalità antielusive e compatibile con l'art. 53 Cost., e che, nel caso concreto, la contribuente non aveva fornito prova idonea di oggettive situazioni impeditive del raggiungimento dei ricavi minimi, non essendo sufficiente lo studio statistico richiamato. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata attività difensiva della resistente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario la motivazione per relationem è legittima solo se il giudice d'appello dà conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma e consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito; è nulla la sentenza che si limiti ad aderire in modo acritico alla decisione di primo grado senza affrontare le censure dell'appellante.
  • La competenza a emettere gli atti impositivi dell'Agenzia delle entrate può derivare non solo da una specifica previsione legislativa, ma anche dalle norme organizzative interne dell'ente, purché coerenti con il sistema di attribuzione delle funzioni previsto dal d.lgs. n. 300 del 1999 e dalle successive disposizioni regolamentari.
  • In materia di società non operative, l'art. 30 l. n. 724 del 1994 introduce una presunzione relativa di inoperatività e di reddito minimo fondata sul mancato superamento del test di operatività; il contribuente può superarla solo provando specifiche situazioni oggettive, non dipendenti da scelte imprenditoriali, che abbiano reso impossibile conseguire i ricavi o il reddito presunti.
  • Gli studi statistici o di settore, se non supportati da puntuali riscontri documentali e da elementi riferiti alla concreta posizione della società, non sono di per sé idonei a vincere la presunzione di inoperatività.
  • La disciplina sulle società di comodo ha finalità antielusive ed è compatibile con l'art. 53 Cost. perché mira a collegare il prelievo alla capacità contributiva, ferma la possibilità per il contribuente di difendersi attraverso il contraddittorio e la prova contraria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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