Cassazione Civile, Ordinanza n. 21424/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da accertamenti bancari svolti su due conti correnti intestati alla contribuente, titolare di una ditta individuale esercente attività di agenzia immobiliare. L'Ufficio, facendo applicazione della presunzione legale prevista per le movimentazioni bancarie, ha imputato a maggior reddito, per gli anni d'imposta dal 2004 al 2008, i versamenti e i prelevamenti rilevati sui conti, emettendo un avviso per ciascun anno. La CTP accolse solo parzialmente il ricorso della contribuente, mentre la CTR del Lazio rigettò l'appello dell'Ufficio ritenendo che, essendo i conti "promiscui" e utilizzati anche per fini personali, i prelevamenti non potessero essere attratti alla presunzione fiscale dell'art. 32 d.P.R. 600/1973. L'Agenzia delle Entrate ricorre in cassazione deducendo la violazione dell'art. 32, comma 1, n. 7, dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e dell'art. 54 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR abbia erroneamente escluso l'applicazione della presunzione per il solo fatto dell'uso promiscuo dei conti, senza considerare che il contribuente può superarla solo con prova analitica e specifica riferita a ciascuna movimentazione.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ritiene errata la motivazione della CTR secondo cui l'uso promiscuo dei conti correnti intestati alla ditta, utilizzati sia per operazioni commerciali sia per fini personali, escluderebbe l'applicazione della presunzione di cui all'art. 32 d.P.R. 600/1973. Richiama il principio per cui, in tema di accertamenti bancari, la norma pone una presunzione legale relativa a favore dell'erario, superabile dal contribuente solo con prova analitica e specifica sulla riferibilità di ogni singola movimentazione a operazioni non imponibili. Poiché nel caso concreto la contribuente non aveva offerto tale prova, la sentenza della CTR viene cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
In materia di accertamenti bancari fonda una presunzione legale relativa a favore dell'erario circa la natura reddituale dei versamenti e dei prelevamenti, superabile dal contribuente solo con prova analitica e specifica per ciascuna operazione.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dall'Ufficio quale norma applicabile all'accertamento del reddito di impresa.
Richiamato dall'Ufficio quale norma rilevante ai fini dell'accertamento IVA sulla base delle movimentazioni bancarie.
Le presunzioni legali di cui agli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 non richiedono i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.
Il motivo è proposto per violazione di legge.
Richiamato nella motivazione quale disposizione analoga in materia di accertamento IVA fondata sulle indagini bancarie.
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, le movimentazioni su conti correnti intestati al contribuente possono legittimare l'accertamento di maggiori ricavi o compensi sulla base di una presunzione legale relativa prevista dalla normativa tributaria.
- La presunzione derivante da indagini bancarie non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., perché opera come presunzione legale in favore dell'erario.
- Il contribuente può vincere la presunzione solo offrendo prova analitica e specifica della riferibilità di ogni versamento o prelevamento a operazioni non imponibili o a finalità estranee al reddito tassabile.
- L'utilizzo promiscuo del conto corrente, anche per finalità personali, non esclude di per sé l'applicazione della presunzione fiscale sulle movimentazioni bancarie.
- Il giudice di merito deve verificare con rigore la prova contraria offerta dal contribuente e dar conto in sentenza, per ciascuna operazione, delle ragioni per cui la ritenga idonea o inidonea a superare la presunzione.
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