Cassazione Civile, Ordinanza n. 21420/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha rettificato i ricavi dichiarati per l'anno d'imposta 2005 e, conseguentemente, anche i redditi dei soci. I contribuenti hanno impugnato gli atti davanti alla CTP, che ha respinto i ricorsi. In seguito hanno proposto appello, ma la CTR della Campania lo ha dichiarato tardivo. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione i contribuenti hanno denunciato error in iudicando per violazione dell'art. 39, comma 12, lett. c), del d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011, sostenendo che il giudice regionale non aveva considerato la sospensione legale dei termini prevista per le liti fiscali di valore non superiore a euro 20.000. La Corte ha acquisito il fascicolo d'ufficio e ha verificato che il valore della controversia indicato nell'atto di appello era pari a euro 15.027,00, quindi entro il limite di legge; di conseguenza il termine per appellare doveva essere sospeso e l'appello era tempestivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha rilevato che la CTR aveva erroneamente applicato il termine ordinario di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. senza considerare la sospensione annuale dei termini prevista per la definizione delle liti fiscali pendenti dall'art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011. Poiché il valore della lite risultava pari a euro 15.027,00, dunque inferiore alla soglia di euro 20.000, la sospensione era applicabile e l'appello notificato il 24 luglio 2012 non era tardivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per il riesame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, lett. c), d.l. n. 98/2011
prevede, per le liti fiscali pendenti di valore non superiore a euro 20.000, la sospensione di un anno dei termini per ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini di costituzione in giudizio
L. n. 111/2011
legge di conversione del d.l. n. 98/2011, richiamata quale fonte della sospensione dei termini per le liti fiscali pendenti
art. 327, comma 1, c.p.c.
termine ordinario di impugnazione richiamato dalla CTR, ma ritenuto inapplicabile senza considerare la sospensione speciale prevista dalla disciplina fiscale
Massime di principio
- Nelle liti fiscali pendenti di valore non superiore alla soglia normativa, la sospensione legale dei termini processuali si applica anche ai termini per proporre appello e per la costituzione in giudizio.
- Ai fini dell'applicazione della sospensione speciale prevista per la definizione delle controversie tributarie, il valore della lite va desunto dagli atti e, se rientra nel limite di legge, impedisce di qualificare tardiva l'impugnazione proposta entro il termine risultante dal periodo di sospensione.
- Il giudice di merito, nel valutare la tempestività dell'impugnazione, deve considerare non solo il termine ordinario di impugnazione, ma anche le eventuali sospensioni speciali previste dalla normativa applicabile alla concreta controversia tributaria.
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