Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21419/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il rigetto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dell'istanza di rimborso presentata il 17 novembre 2009 dal contribuente per ottenere la restituzione di parte dell'imposta trattenuta dal sostituto d'imposta sulla somma erogata come incentivo al prepensionamento. Il contribuente sosteneva che la trattenuta IRPEF del 1998 fosse stata applicata in misura superiore a quella agevolata prevista per i dipendenti dell'altro sesso, sulla base di una disciplina poi censurata dalla Corte di giustizia UE per disparità di trattamento fondata sul sesso. Il punto centrale del ricorso era la decorrenza del termine di decadenza per chiedere il rimborso: secondo il ricorrente, esso avrebbe dovuto decorrere non dal versamento dell'imposta, ma dalla successiva ordinanza della Corte di giustizia del 16 gennaio 2008 che aveva chiarito l'obbligo del giudice nazionale di disapplicare la norma interna discriminatoria. L'Agenzia riteneva invece tardiva la domanda, perché proposta oltre il termine decadenziale di 48 mesi decorrente dal versamento avvenuto nel 1998.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la decisione della CTR che aveva respinto la tesi del contribuente e accolto quella dell'Ufficio. La Suprema Corte ha applicato il principio, già chiarito dalle Sezioni Unite n. 13674 del 2014, secondo cui il termine per chiedere il rimborso di quanto indebitamente versato decorre dalla data del versamento dell'imposta e non dal momento della pronuncia della Corte di giustizia. Poiché l'istanza di rimborso era stata presentata nel 2009, a fronte di un versamento risalente al 1998, il termine di decadenza ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 era ormai spirato. La Corte ha inoltre escluso che potesse invocarsi l'art. 2935 c.c., osservando che non vi era alcun impedimento giuridico a tutelare il diritto già dal momento del versamento, anche mediante contestazione della norma discriminatoria e sollevazione della questione di costituzionalità. Spese compensate in considerazione dell'intervento nomofilattico successivo delle Sezioni Unite; dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 4-bis, d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato come base della disciplina fiscale applicata al trattamento incentivante, poi censurata in sede unionale per disparità di trattamento fondata sul sesso

  • art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973

    termine decadenziale per chiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata, decorrente dalla data del versamento

  • art. 3 Cost.

    evocato quale parametro di parità di genere e come indice della discriminazione insita nella norma interna

  • art. 2935 c.c.

    ritenuto non invocabile nel caso, perché non esisteva un impedimento giuridico all'esercizio dell'azione di rimborso sin dal versamento; la norma è richiamata come principio pacificamente applicabile anche alla decadenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del c.d. doppio contributo unificato

  • Cass., Sez. Unite, n. 13674 del 2014

    utilizzata come precedente risolutivo: la decorrenza del termine per il rimborso di somme indebitamente versate in contrasto con il diritto unionale va fatta decorrere dal versamento

Massime di principio

  • In tema di rimborso di imposte indebitamente versate, il termine decadenziale per proporre l'istanza decorre, di regola, dalla data del versamento e non dalla successiva pronuncia che chiarisca l'illegittimità della disciplina applicata.
  • La sopravvenuta affermazione, in sede europea, dell'incompatibilità di una norma interna con il diritto dell'Unione non fa rinascere un diritto ormai precluso dalla decadenza, ove il contribuente avesse già potuto agire giudizialmente contro il prelievo sin dal momento in cui esso è stato effettuato.
  • I termini di decadenza sono compatibili con il diritto unionale quando siano ragionevoli e non rendano impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto attribuito dall'ordinamento dell'Unione.
  • L'art. 2935 c.c. esprime un principio utilizzabile anche in materia di decadenza: il termine non decorre solo se esiste un impedimento giuridico all'esercizio del diritto; se tale impedimento manca, il dies a quo coincide con il momento in cui il diritto è esercitabile.
  • La tutela contro una norma interna discriminatoria può essere attivata subito dal soggetto inciso, sia contestando direttamente il prelievo sia prospettando l'illegittimità costituzionale o la disapplicazione per contrasto con il diritto dell'Unione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiDecadenzaOnere della provaTutela del legittimo affidamentoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.