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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21427/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione alla domanda di rimborso, proposta ai sensi dell'art. 33, comma 28, della L. n. 183/2011, della somma corrispondente al 60% dell'IRPEF trattenuta dai sostituti d'imposta durante il periodo di sospensione dei versamenti per gli eventi sismici dell'aprile 2009 che avevano colpito L'Aquila. Il ricorso per cassazione era affidato a tre motivi: (1) violazione degli artt. 107, 108 e 109 TFUE, come interpretati dalla decisione della Commissione UE n. 2015/5549, per mancato riconoscimento della compatibilità dell'agevolazione come aiuto 'de minimis'; (2) falsa applicazione dei regolamenti UE n. 1998/2006 e n. 1407/2013, sostenendo che non spettasse al beneficiario provare la compatibilità quantitativa dell'aiuto, ma solo rendere una dichiarazione, gravando sull'Agenzia l'onere di dimostrare il superamento della soglia; (3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., contestando l'affermazione del giudice di merito secondo cui il ricorrente aveva dedotto solo la natura dell'obbligazione e non anche l'esistenza di un aiuto 'de minimis'.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, affinché verifichi in concreto se l'aiuto richiesto rientri nei presupposti soggettivi e quantitativi previsti dal regime 'de minimis' applicabile. La Corte ha affermato che la decisione della Commissione europea intervenuta nelle more del giudizio costituiva ius superveniens immediatamente applicabile e imponeva al giudice di merito di procedere d'ufficio all'adeguamento del diritto interno e alla verifica dei presupposti dell'agevolazione. Ha inoltre precisato, in funzione nomofilattica, che nel giudizio di rinvio il contribuente, quale attore in senso sostanziale, resta onerato di provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè la conformità dell'aiuto al regolamento 'de minimis' o, ricorrendone i presupposti, la finalizzazione alla compensazione di danni da calamità naturale. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 28, L. 12 novembre 2011, n. 183

    norma posta a base della domanda di rimborso per la sospensione dei versamenti connessa agli eventi sismici; la sua applicazione va verificata alla luce della disciplina europea sugli aiuti di Stato e del possibile regime 'de minimis'.

  • artt. 107, 108 e 109 TFUE

    richiamati quale disciplina degli aiuti di Stato; la Corte richiama la necessità di verificare la compatibilità dell'agevolazione con tali norme, come interpretate dalla Commissione europea.

  • Decisione Commissione europea n. 2015/5549 del 14 agosto 2015

    la decisione qualifica come aiuti di Stato incompatibili alcune misure agevolative nazionali, ma salva gli aiuti individuali che rispettino il regolamento 'de minimis' o altri regimi compatibili; costituisce fonte immediatamente incidente sul giudizio pendente.

  • Regolamento (UE) n. 1407/2013

    richiamato come disciplina degli aiuti 'de minimis' applicabile; il giudice deve verificare se l'aiuto individuale rientri nelle relative condizioni e soglie.

  • Regolamento (CE) n. 1998/2006

    richiamato dal ricorrente quale regolamento sugli aiuti 'de minimis' e sull'erronea applicazione della disciplina europea.

  • Regolamento (UE) n. 717/2014

    menzionato dalla Corte come regolamento sugli aiuti 'de minimis' nel settore pesca e acquacoltura, per evidenziare l'eccezione generale.

  • Regolamento (CE) n. 994/98

    richiamato dalla Corte in relazione ai regolamenti di esenzione adottati in applicazione dell'art. 1 dello stesso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata nei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • artt. 112 e 115 c.p.c.

    richiamati per censurare il presunto vizio di ultrapetizione e la valutazione della domanda e delle allegazioni di parte.

Massime di principio

  • Le decisioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato, anche se sopravvenute nel corso del giudizio, devono essere applicate dal giudice nazionale nei procedimenti pendenti, con eventuale disapplicazione delle norme interne incompatibili.
  • Quando una misura nazionale rientra in un regime di aiuti di Stato dichiarato incompatibile, il giudice deve verificare in concreto se il singolo beneficio sia però salvato dal regime 'de minimis' o da altro regime di esenzione/compatibilità applicabile.
  • La soglia 'de minimis' opera come eccezione alla disciplina generale sugli aiuti di Stato: se il beneficio individuale supera la soglia o non ne ricorrono i presupposti, l'agevolazione va negata nella sua interezza.
  • Nei giudizi di rimborso tributario, il contribuente che impugna il diniego è attore in senso sostanziale e resta onerato di provare i fatti costitutivi della pretesa, inclusa la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'agevolazione invocata.
  • La verifica della spettanza dell'aiuto 'de minimis' imposta dalla sopravvenuta decisione europea attiene a un profilo di diritto applicabile d'ufficio, non alla sola ritualità delle allegazioni di parte.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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