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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21421/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Le amministrazioni statali avevano proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l'appello della contribuente in materia di rimborso IRPEF. Nel corso del giudizio di legittimità le ricorrenti hanno poi rinunciato al ricorso, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio resa da questa Corte con ordinanza collegiale. Successivamente la contribuente, nonostante l'estinzione già pronunciata, ha chiesto la fissazione dell'udienza per ulteriormente argomentare sul diritto alla liquidazione delle spese, invocando l'art. 391, terzo comma, c.p.c. La Corte ha ritenuto che la norma richiamata si riferisca a una diversa ipotesi di estinzione disposta con decreto del presidente del collegio, con possibilità di fissazione dell'udienza entro dieci giorni, mentre nel caso concreto l'estinzione era stata pronunciata con ordinanza collegiale decisoria; perciò l'istanza è stata considerata irricevibile. È stato inoltre ribadito che la rinuncia al ricorso per cassazione produce estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, non essendo atto accettizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato irricevibile l'istanza di trattazione ex art. 391, terzo comma, c.p.c. proposta dalla contribuente dopo l'estinzione del giudizio già pronunciata con ordinanza collegiale a seguito della rinuncia al ricorso delle amministrazioni. Ha inoltre precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese, anche perché gli originari ricorrenti non si erano costituiti. Il procedimento è rimasto quindi definitivamente estinto, senza riapertura della fase di trattazione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato nel testo come base della rinuncia al ricorso per cassazione, senza ulteriori sviluppi interpretativi nel provvedimento

  • art. 391, terzo comma, c.p.c.

    ritenuto non applicabile al caso concreto, perché disciplina l'ipotesi di estinzione disposta con decreto del presidente del collegio e non quella conseguente a ordinanza collegiale decisoria

  • art. 10140/2020

    citato come precedente conforme sul principio che la rinuncia al ricorso per cassazione produce estinzione del processo anche senza accettazione

Massime di principio

  • L'istanza di fissazione dell'udienza per proseguire il giudizio dopo l'estinzione è irricevibile quando l'estinzione sia già stata dichiarata con ordinanza collegiale decisoria e non con decreto presidenziale nei casi previsti dalla norma richiamata.
  • La disciplina che consente la fissazione dell'udienza dopo l'estinzione opera solo nell'ipotesi tipizzata dalla norma processuale invocata e non è estensibile ad altre forme di estinzione del giudizio.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in mancanza di accettazione della controparte, poiché non ha natura di atto accettizio.
  • Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia dei ricorrenti e questi non si sono costituiti, può non darsi luogo a provvedimenti sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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