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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21428/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso del presunto maggior prelievo IRPEF operato sulle somme corrisposte dalla cassa/fondo di previdenza dei dirigenti della società di appartenenza al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sostenendo che una parte di tali somme dovesse essere tassata con la ritenuta del 12,50% in quanto riconducibile a rendimento netto da investimento del capitale accantonato. L'Agenzia aveva opposto silenzio-rifiuto e la pretesa di rimborso era stata respinta in primo e secondo grado. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 58, co. 2, d.lgs. n. 546/1992 per la mancata ammissione/valutazione di un documento prodotto solo in appello; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e della motivazione della sentenza d'appello per non avere il giudice considerato quel documento decisivo, limitandosi al materiale istruttorio di primo grado; (3) omesso esame di fatti decisivi relativi alla natura del fondo e ai rendimenti maturati; (4) violazione dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova sui presupposti del rimborso.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendolo infondato perché la sentenza impugnata non conteneva alcuna espressa o implicita declaratoria di inammissibilità della produzione documentale. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di esaminare il documento prodotto in appello e, in sostanza, aveva deciso senza considerare un mezzo di prova specificamente indicato come decisivo dal contribuente. Il terzo e il quarto motivo sono rimasti assorbiti. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame dell'intero compendio probatorio e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Consente la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario; la Corte rileva che nella sentenza non vi era una statuizione di inammissibilità della produzione.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è sindacabile in cassazione quando il giudice di merito ometta di valutare prove di cui sia stata dedotta la decisività, oppure si basi su fatti notori o sulla propria scienza personale in contrasto con il principio dispositivo.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione; la Corte non accoglie specificamente questa censura autonoma, ma evidenzia l'omessa considerazione di un documento decisivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza motivazionale.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente per lamentare insufficienza motivazionale della sentenza tributaria.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale indicato per le censure di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per l'omesso esame di fatti decisivi.

  • artt. 16 e 17 d.P.R. n. 917/1986

    artt. 16, primo comma, lett. a), e 17

    Prevedono il regime di tassazione separata applicabile alla sorte capitale maturata fino al 31 dicembre 2000 e, per gli importi successivi, all'intera prestazione.

  • art. 6 L. n. 482/1985

    Prevede la ritenuta del 12,50% sulle somme qualificabili come rendimento netto da investimenti del fondo, nei limiti delineati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • artt. 41 e 42 T.U.I.R. (ora artt. 44 e 45)

    artt. 41 (ora 44), primo comma, lett. g-quater), e 42 (ora 45), quarto comma

    Richiamati come base dell'equiparazione, ai fini fiscali, tra capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita e di contratti di capitalizzazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come parametro per la ripartizione dell'onere della prova sul contribuente che chiede il rimborso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudice di appello deve esaminare anche i documenti prodotti per la prima volta in secondo grado quando siano ritualmente acquisiti e la parte ne deduca la decisività; l'omessa considerazione di un mezzo istruttorio specificamente indicato come rilevante integra vizio di legittimità.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione non per ottenere un nuovo apprezzamento del merito, ma quando il giudice ometta del tutto la valutazione di una prova decisiva ovvero fondi la decisione su fatti notori o sulla propria scienza personale.
  • In tema di prestazioni erogate da fondi pensione integrativi aziendali, la sorte capitale è assoggettata a tassazione separata; le somme riferibili al rendimento netto di effettivi investimenti del fondo possono beneficiare della ritenuta del 12,50% solo nei limiti e secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Il "rendimento netto" fiscalmente rilevante non coincide con ogni accrescimento contabile della prestazione, ma richiede la prova di un effettivo impiego sul mercato del capitale accantonato e della quantificazione del rendimento così conseguito.
  • Chi chiede il rimborso delle ritenute operate sulla prestazione del fondo pensione assume la posizione di attore sostanziale e deve provare i fatti costitutivi della pretesa, compresi l'investimento del capitale, l'ammontare del rendimento e il criterio di imputazione alle singole quote individuali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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