Sentenza del 13/07/2025 n. 19267 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva emesso nei confronti di I. Srl un atto di irrogazione di sanzioni per l’anno d’imposta 2012, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, per omessa regolarizzazione delle fatture non emesse da N. S. R. Srl. La CTP di Benevento aveva accolto il ricorso; la CTR della Campania, in contumacia della società, aveva accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo che l’atto fosse motivato mediante rinvio a un processo verbale di constatazione (p.v.c.) redatto nei confronti della società e già notificato al suo legale rappresentante. In Cassazione la società ha articolato otto motivi: vizio di motivazione e originaria inammissibilità dell’appello; violazioni delle regole sull’appello tributario, sulle nuove eccezioni e sulla produzione documentale; difetto di motivazione dell’atto; violazioni dell’onere della prova e della valutazione delle prove; mancata allegazione degli atti richiamati; contestazione della delega di firma e dei documenti prodotti in appello; infine, omessa pronuncia e nullità della sentenza. Ha inoltre censurato la mancata considerazione delle proprie contestazioni e della documentazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: le censure mescolavano profili di fatto e di diritto e non indicavano un fatto storico decisivo omesso; inoltre, la motivazione della CTR era sufficiente e non apparente. Sul secondo motivo, la censura di genericità dell’appello è stata respinta, poiché l’Agenzia può assolvere l’onere di specificità anche riproponendo le ragioni già sostenute in primo grado; le contestazioni relative a ulteriori rationes e a nuove eccezioni sono state dichiarate inammissibili per genericità o mancata indicazione concreta. È stata respinta la censura contro la produzione del p.v.c. in appello: nel processo tributario l’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti anche se preesistenti. I motivi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo sono stati dichiarati inammissibili, in prevalenza per genericità, mancato confronto con la ratio decidendi o impropria formulazione delle censure. La CTR aveva ritenuto validamente integrata per relationem la motivazione dell’atto, essendo il p.v.c. richiamato già stato notificato al legale rappresentante; inoltre, le ulteriori eccezioni non riproposte in appello dalla società contumace erano state considerate rinunciate. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell’Agenzia, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997
È la disposizione indicata quale fondamento della sanzione per l’omessa regolarizzazione delle fatture; la decisione di legittimità non esamina nel merito la sussistenza della violazione, ma respinge le censure processuali e sull’atto.
nel processo tributario, ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato (come affermato dalla stessa odierna ricorrente), è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario, l’appello dell’Amministrazione può essere specifico anche quando ripropone le ragioni già illustrate in primo grado, se l’Ufficio le considera idonee a contrastare la decisione che ha annullato l’atto.
Art. 57, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
La disposizione vieta in appello la proposizione di nuove eccezioni, ma la relativa censura va riferita in modo concreto alle eccezioni che si assumono nuove; una contestazione astratta, senza indicarle, è inammissibile.
Art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
nel grado di appello del giudizio tributario non opera la preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, c.p.c., essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato D.Lgs., che consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti in sede di gravame, persino se preesistenti al giudizio di prime cure, senza richiedere che la mancata produzione nel grado pregresso sia stata determinata da causa ad esse non imputabile
In appello tributario le parti possono produrre nuovi documenti, anche già esistenti durante il primo grado, senza dover dimostrare che la precedente mancata produzione dipendesse da una causa non imputabile.
Art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Il principio di specialità comporta che, nei rapporti tra disciplina processuale civile ordinaria e disciplina tributaria, prevalga quest’ultima; per la produzione documentale in appello si applica quindi la regola speciale dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
La CTR ha applicato la regola secondo cui le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado devono essere riproposte espressamente in appello; la mancata riproposizione da parte della società contumace è stata considerata rinuncia alle ulteriori contestazioni.
La società lo aveva invocato per contestare la motivazione dell’atto e il potere di firma, ma le relative censure sono state dichiarate inammissibili perché generiche o non confrontate con la ratio della sentenza d’appello; la Corte non ha quindi deciso nel merito tali profili.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della contestazione sulla motivazione dell’atto; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché priva di specifico collegamento con il caso concreto.
Richiamato dalla società sul tema della motivazione dell’atto, ma senza una censura specifica riferita all’atto di irrogazione delle sanzioni; la Corte ha quindi dichiarato inammissibile il motivo.
la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni
La violazione dell’onere probatorio è denunciabile quando il giudice ne abbia invertito l’allocazione secondo le regole sui fatti costitutivi e sulle eccezioni; non basta contestare genericamente l’esito della valutazione delle prove.
per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli
La violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre se il giudice fonda la decisione su prove introdotte d’ufficio fuori dai poteri riconosciutigli; non ricorre per il solo fatto che abbia attribuito maggiore forza persuasiva ad alcune prove di parte.
non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.
La valutazione comparativa della forza persuasiva delle prove offerte dalle parti rientra nell’attività consentita al giudice e non integra, di per sé, violazione dell’art. 115 c.p.c.
La CTR aveva richiamato la regola della mancata riproposizione delle domande e delle eccezioni non accolte; la Cassazione precisa che, nel processo tributario, il riferimento corretto è l’art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992. La mancata riproposizione delle ulteriori contestazioni è stata comunque posta a fondamento della decisione d’appello.
La legge è stata richiamata dalla ricorrente senza individuare uno specifico precetto applicabile alla vicenda; la censura è stata dichiarata inammissibile e la norma non ha fondato una decisione di merito.
Art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente senza una specifica indicazione della regola violata nel caso concreto; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile.
La società lo ha invocato sostenendo che i fatti e le prove da essa allegati non fossero stati specificamente contestati dall’Ufficio. Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava quali fatti dovessero considerarsi provati.
Richiamato insieme alle regole sulla contestazione dei fatti, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non specificava i fatti allegati dalla contribuente che sarebbero rimasti incontestati.
Art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
La disposizione è stata invocata per denunciare la nullità della sentenza, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per la sovrapposizione di distinti vizi e per la genericità delle doglianze; la Corte ha comunque ritenuto la motivazione adeguata.
L’omessa pronuncia, quale violazione dell’art. 112 c.p.c., presuppone che il giudice abbia omesso del tutto il provvedimento su una domanda o questione; nel caso concreto la censura era generica e confusa con il distinto vizio motivazionale.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza; la censura è stata dichiarata inammissibile e la Corte ha ritenuto che la CTR avesse espresso una ratio decidendi chiara e sufficiente.
in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012, conv., con modif., dalla L. n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost.
Il vizio di cui al n. 5 non consente di contestare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione: riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre la nullità motivazionale è limitata ai casi di motivazione mancante o meramente apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva.
Art. 111, sesto comma, Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile
In Cassazione la motivazione è censurabile come nulla solo quando non consente di comprendere la ragione della decisione o è affetta da uno dei gravi vizi indicati; una motivazione sintetica ma chiara soddisfa il requisito costituzionale.
La preclusione ordinaria alle nuove prove in appello non opera nel processo tributario per effetto della disciplina speciale dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto integrale del ricorso, sussistendone i presupposti processuali, la parte ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso; la Corte ne ha dato atto, precisando "se dovuto".
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’Amministrazione può proporre un appello specifico anche riproponendo le argomentazioni già svolte in primo grado, se esse sono dirette a contrastare la ragione per cui il giudice ha annullato l’atto.
- In appello tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti, anche preesistenti al primo grado; perciò la sola tardività della produzione non basta a renderli inammissibili.
- Le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado vanno riproposte espressamente in appello. La mancata costituzione in secondo grado può comportare che siano considerate rinunciate le contestazioni non riproposte.
- Se un atto impositivo rinvia a un p.v.c. già notificato al contribuente o al suo legale rappresentante, il rinvio può integrare validamente la motivazione per relationem; per contestare questa conclusione occorre indicare in modo specifico quale informazione fosse mancante e perché ciò impedisse di comprendere la pretesa.
- In Cassazione non è sufficiente sostenere che la motivazione sia insufficiente o contraddittoria, né che il giudice abbia valutato male le prove: le censure devono rispettare il tipo di vizio deducibile e indicare puntualmente i fatti, gli atti e le questioni rilevanti.
- La violazione dell’onere della prova va denunciata indicando quale regola di ripartizione sia stata applicata erroneamente; la violazione dell’art. 115 c.p.c. richiede invece di indicare che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti al di fuori dei propri poteri.
- Quando una sentenza d’appello si fonda sulla mancata riproposizione di specifiche eccezioni, il ricorso per Cassazione deve confrontarsi direttamente con tale ragione e indicare quali eccezioni siano state riproposte e dove; una contestazione generica è inammissibile.
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