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Sentenza

Sentenza del 11/07/2025 n. 18993 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva annullato gli atti di contestazione delle sanzioni rivolti ai due amministratori. Ha sostenuto che l’esclusiva responsabilità della persona giuridica prevista dall’art. 7 del d.l. n. 269/2003 non opera quando la società sia stata costituita artificiosamente per fini illeciti e personali, come mero schermo per frodi fiscali; in tale situazione, la persona fisica che agisce a proprio vantaggio può essere sanzionata secondo la disciplina generale. Ha inoltre censurato l’omesso esame degli elementi indicativi della natura fittizia della cooperativa e dei benefici economici conseguiti dagli amministratori. Il terzo motivo richiamava anche l’omesso esame di un fatto decisivo; il secondo riguardava il concorso di persone nella violazione. I resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso e, con memoria tardiva, la cessazione della materia del contendere per rottamazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile la memoria dei resistenti depositata il 26 marzo 2025, perché tardiva rispetto all’udienza del 2 aprile 2025, e ha respinto l’istanza di cessazione della materia del contendere: non era stata prodotta documentazione sulla rottamazione, né risultava indicata la relativa base normativa; la lite riguardava inoltre atti di contestazione. Nel merito ha accolto il primo e il terzo motivo dell’Agenzia e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR, che non aveva verificato se la cooperativa fosse un mero schermo costituito artificiosamente e se gli amministratori avessero agito nel proprio esclusivo interesse, pur essendo stati richiamati elementi quali l’assenza di una reale struttura organizzativa e autonomia gestionale e la fuoriuscita di 1.500.000 euro, verosimilmente finiti nella disponibilità degli amministratori. Ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per valutare l’eventuale rottamazione parziale e per decidere sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla responsabilità sanzionatoria dei resistenti.

Norme richiamate

  • Art. 7 del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 326/2003

    Questa stessa Corte ha precisato, peraltro, che l'applicazione della norma eccezionale introdotta dall'art. 7 cit. presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell'interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica, poiché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l'autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico (società dotata di personalità giuridica) quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore;

    La responsabilità esclusiva della società per le sanzioni tributarie presuppone che la persona fisica abbia agito nell’interesse e a beneficio dell’ente. Se invece la società è una struttura fittizia o uno schermo usato per perseguire un vantaggio personale illecito, viene meno la ragione dell’esclusività e può tornare applicabile la responsabilità personale.

  • Art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997

    In deroga ai principi della responsabilità personale dell'autore della violazione stabilito dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997, l'art. 7, d.l. n. 269/2003, convertito con l. n. 326/2003, ha disposto che "le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica", limitando a quest'ultima, anche quando sia gestita da un amministratore di fatto

    La disciplina generale è fondata sulla responsabilità personale dell’autore della violazione; l’art. 7 del d.l. n. 269/2003 introduce una deroga per le società dotate di personalità giuridica, ma tale deroga non copre l’uso fittizio dell’ente a vantaggio personale dell’autore.

  • Artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 472/1997

    La Corte richiama queste disposizioni nell’esposizione dei motivi, ma non ne formula una distinta interpretazione. La decisione chiarisce che, quando non ricorrono i presupposti dell’esclusiva responsabilità societaria, deve essere ripristinata la disciplina generale del d.lgs. n. 472/1997; non decide però nel merito la specifica questione del concorso, perché il secondo motivo è assorbito.

  • Art. 378 c.p.c.

    Preliminarmente occorre dichiarare l'inammissibilità della memoria, depositata in data 26 marzo 2025, laddove l'art. 378 c.p.c. prevede, anche nel caso di udienza pubblica, il termine ultimo di gg. 10 dalla stessa, nel caso di specie fissata al 2 aprile 2025

    La memoria conclusiva deve essere depositata entro il termine previsto dall’art. 378 c.p.c., anche quando la causa è trattata in udienza pubblica; il deposito oltre il termine comporta l’inammissibilità.

  • Art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 149/2022, come modificato dall’art. 1, comma 380, lett. a), della l. n. 197/2022; art. 3, comma 28, lett. d), del d.lgs. n. 149/2022

    La Corte applica la disciplina transitoria che individua il regime del termine per il deposito della memoria in base alla data di notificazione del ricorso e alla circostanza che l’udienza non fosse ancora stata fissata al 1° gennaio 2023. Nel caso concreto, il termine era di dieci giorni prima dell’udienza pubblica.

  • Art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati: violazione o falsa applicazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti. La Corte accoglie congiuntamente il primo e il terzo motivo, ravvisando l’errore nell’omessa verifica della possibile natura fittizia della società e del vantaggio personale degli amministratori.

Massime di principio

  • La sola qualità di amministratore di fatto non basta a rendere la persona fisica responsabile delle sanzioni tributarie relative a una società dotata di personalità giuridica: di regola, se la violazione è stata commessa nell’interesse e a beneficio dell’ente, la sanzione è a carico esclusivamente della società.
  • Se emergono elementi che la società sia stata costituita artificiosamente o usata come schermo per frodi dirette al vantaggio personale dell’amministratore, il giudice deve accertarli in concreto. Se la società è fittizia e l’autore ha agito nel proprio esclusivo interesse, può essere ripristinata la responsabilità personale prevista dalla disciplina generale.
  • L’esistenza di una struttura organizzativa solo apparente, l’assenza di reale autonomia gestionale e il trasferimento di somme verso gli amministratori possono costituire indizi rilevanti, ma la loro portata deve essere valutata dal giudice di merito: la cassazione con rinvio non equivale a un definitivo accertamento della responsabilità personale.
  • Una richiesta di cessazione della materia del contendere fondata su rottamazione o definizione agevolata deve essere tempestiva e supportata da documentazione idonea a dimostrarne l’applicabilità agli atti oggetto della lite; la mera allegazione non è sufficiente.
  • Le memorie depositate oltre il termine processuale applicabile sono inammissibili e non possono fondare le richieste della parte.

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