Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 11/07/2025 n. 19085 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2007, emesso per l’omessa contabilizzazione in quell’esercizio di un contributo ministeriale destinato all’attività radiotelevisiva e iscritto dalla società in un anno successivo. L’Agenzia, con un unico motivo, ha denunciato violazione degli artt. 109 e 85 del D.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 45, comma 3, della legge n. 448/1998, sostenendo che il contributo in conto esercizio dovesse essere imputato per competenza al 2007. La contribuente ha resistito; la Corte ha potuto prescindere dall’eccezione di inammissibilità per genericità perché il motivo era chiaramente individuabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, ritenendo infondato l’unico motivo. Ha confermato il criterio secondo cui i contributi in conto esercizio rilevano fiscalmente nell’esercizio in cui sorge con certezza il diritto a percepirli. Nel caso concreto, la CTR aveva individuato tale momento nel provvedimento di liquidazione del 16 settembre 2008, successivo all’approvazione del bilancio; anche il provvedimento ministeriale di stanziamento, del 31 luglio 2007, era successivo all’approvazione del bilancio. L’Agenzia è stata condannata a pagare alla società le spese del giudizio di legittimità: 15.000 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA. Non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • Art. 88, comma 3, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986, nella formulazione applicabile ratione temporis

    In tema di determinazione del reddito d'impresa, i contributi, esclusi quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, corrisposti per effetto di decreto di "concessione provvisoria", pur essendo tassati secondo il principio di cassa, costituiscono, ai sensi dell' art. 88 , comma 3, lett. b), del D.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione applicabile ratione temporis), sopravvenienze attive e devono pertanto essere iscritti in bilancio, in quanto la situazione giuridica che deriva dal predetto provvedimento amministrativo è di diritto soggettivo, avente ad oggetto la prestazione patrimoniale come definita e liquidata già dalla prima rata, senza che assuma rilevanza l'ipotetica possibilità che l'amministrazione revochi il contributo (che determinerebbe, a propria volta, una sopravvenienza passiva).

    I contributi concessi con un provvedimento che definisce il diritto e la prestazione costituiscono sopravvenienze attive, anche se l’erogazione materiale segue il criterio di cassa; l’eventualità di una futura revoca non impedisce l’iscrizione.

  • Art. 109 del D.P.R. n. 917/1986

    I contributi in conto esercizio sono tassati come ricavi e si considerano di competenza dell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli (notificazione del provvedimento concessivo, se recettizio, ovvero pubblicazione, se non recettizio, avveramento della condizione, se condizionati, ecc.: Cass., 19430/2018 ; Cass., 14156/2021 ).

    La competenza fiscale dei contributi in conto esercizio dipende dal momento in cui il diritto alla percezione diviene certo, individuato in base alla natura e all’efficacia del provvedimento concessivo e alle eventuali condizioni. Non è determinante, da solo, l’anno in cui il contributo viene materialmente riscosso.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l' art. 13 , comma 1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 .

    La Corte esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza dell’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Per i contributi in conto esercizio, occorre individuare quando il diritto a percepirli è divenuto certo: quello è, in linea generale, l’esercizio di competenza fiscale, non necessariamente l’anno dell’incasso.
  • La data rilevante può dipendere dalla struttura del provvedimento: notificazione se recettizio, pubblicazione se non recettizio, oppure avveramento della condizione quando il contributo è condizionato.
  • Un provvedimento successivo all’approvazione del bilancio non giustifica, di regola, l’imputazione del contributo al bilancio già approvato; la decisione concreta ha considerato anche che lo stanziamento ministeriale era intervenuto dopo tale approvazione.
  • La possibile revoca futura del contributo non esclude di per sé la certezza del diritto già sorto: un’eventuale revoca può dar luogo a una sopravvenienza passiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.