Sentenza del 13/07/2025 n. 19252 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli avvisi di accertamento IVA per gli anni d’imposta 2014-2017, con cui l’Agenzia aveva recuperato IVA ritenuta indetraibile dopo aver ricalcolato il pro rata: la società aveva escluso dal calcolo le cessioni di immobili abitativi, mentre l’Ufficio le considerava rilevanti. La CTR del Piemonte aveva accolto l’appello della società, ritenendo che gli immobili abitativi potessero essere beni ammortizzabili secondo i criteri civilistici e contabili e che, pertanto, le relative cessioni fossero escluse dal pro rata. In Cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 102 TUIR, 19 e 19-bis del D.P.R. 633/1972 e degli artt. 174 e 183 della direttiva IVA: secondo l’Ufficio, la qualificazione non poteva fondarsi soltanto sui criteri contabili, dovendosi verificare se gli immobili fossero beni d’investimento destinati all’impresa oppure beni-merce oggetto dell’attività usuale della società. La società ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Cassazione ha respinto entrambe le eccezioni di inammissibilità della società: il ricorso poneva una questione di corretta qualificazione giuridica, e la contestazione sulla natura di beni-merce era una deduzione difensiva non nuova. Ha accolto il ricorso dell’Agenzia, chiarendo che la nozione IVA di bene ammortizzabile va ricondotta a quella, ampia e sostanzialmente economica, di bene d’investimento, valutando la destinazione del bene all’esercizio dell’impresa e la sua vita economica; non basta la qualificazione secondo i criteri civilistici o contabili. Ha respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale perché la giurisprudenza UE aveva già chiarito i criteri rilevanti. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non è stata definita in via definitiva la qualificazione dei singoli immobili né l’importo dell’IVA dovuta: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la causa applicando i principi indicati.
Norme richiamate
Articoli 19, comma 5, e 19-bis, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Fra le operazioni escluse dal calcolo della percentuale del pro-rata di detrazione vi sono, quindi, anche le cessioni di beni ammortizzabili.
Le cessioni di beni ammortizzabili sono escluse dal calcolo del pro rata IVA. La loro qualificazione, tuttavia, va compiuta secondo la nozione IVA di bene d’investimento e non può dipendere automaticamente dalla qualificazione civilistica, contabile o fiscale.
Articolo 174, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE
Questa esclusione è conforme a quanto previsto dall'art. 174 par. 2, lett. a) della direttiva IVA, che esclude dalla determinazione del pro-rata di indetraibilità "l'importo del volume d'affari relativo alle cessioni di beni d'investimento utilizzati dal soggetto passivo nella sua impresa".
Dal pro rata si escludono le cessioni di beni d’investimento utilizzati nell’impresa. Per stabilire se un immobile rientri in tale nozione occorre considerare la sua destinazione e la sua vita economica, non soltanto la sua classificazione contabile.
Articoli 168, 173, 174 e 175 della direttiva 2006/112/CE
Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione di cui agli articoli 168, 169 e 170, sia per operazioni che non danno tale diritto, la detrazione è ammessa soltanto per il prorata dell'IVA relativo alla prima categoria di operazioni.
Quando beni o servizi sono utilizzati sia per operazioni che danno diritto alla detrazione sia per operazioni esenti, la detrazione è limitata alla quota proporzionale riferibile alle operazioni detraibili. Il pro rata è calcolato, in via generale, sul volume d’affari annuale secondo le regole della direttiva, fatte salve le esclusioni previste.
Articolo 102 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La disciplina delle imposte dirette sull’ammortamento non fornisce il criterio decisivo per definire un bene ammortizzabile ai fini IVA: la qualificazione va ricondotta alla nozione unionale di bene d’investimento.
Articolo 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile
La censura di violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile quando contesta la corretta sussunzione della fattispecie concreta nella norma, anziché chiedere soltanto una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
Massime di principio
- Per escludere dal pro rata IVA le cessioni di un immobile non è sufficiente che esso sia considerato ammortizzabile secondo i criteri civilistici o contabili: occorre verificarne la natura di bene d’investimento secondo la nozione IVA.
- Sono rilevanti la destinazione effettiva del bene all’esercizio dell’impresa e la sua vita economica, anche in relazione alla durata dell’utilizzo aziendale.
- La circostanza che la compravendita immobiliare rientri nell’attività abituale dell’impresa può essere rilevante per distinguere beni-merce e beni d’investimento, ma la sentenza non stabilisce l’esito concreto per gli immobili della società: il giudice di rinvio deve svolgere tale verifica.
- Quando la Corte di cassazione cassa con rinvio, il principio giuridico viene fissato ma la qualificazione concreta dei beni e le conseguenze sul pro rata restano da decidere nel nuovo esame.
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