Sentenza del 14/07/2025 n. 315 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’avviso di liquidazione che revocava parzialmente l’agevolazione dell’imposta di registro (aliquota dell’1%) per il trasferimento di aree comprese in un piano particolareggiato, applicando l’aliquota ordinaria dell’8% sulla parte dell’intervento non completata entro il termine di undici anni. Ha contestato: 1) la revoca dell’agevolazione anche sulle aree destinate a strade e parcheggi, già urbanizzate, collaudate e cedute al Comune; 2) il calcolo della maggiore imposta applicando la percentuale di superficie inedificata al prezzo complessivo, anziché utilizzare i valori distinti dei lotti risultanti dalla perizia allegata all’atto; 3) la decorrenza degli interessi dalla data dell’atto, sostenendo che fossero dovuti, eventualmente, solo dopo la scadenza del termine per pagare indicato nell’avviso. L’Ufficio sosteneva che il completamento richiedesse la costruzione di edifici residenziali, che fosse legittimo un calcolo proporzionale basato sulla superficie e che gli interessi decorressero dalla data dell’atto.
La decisione
La Corte, in composizione monocratica, ha accolto parzialmente il ricorso. Ha respinto la contestazione relativa alle aree destinate a urbanizzazione: la sola realizzazione di strade e parcheggi non equivale al completamento dell’intervento residenziale e la maggiore imposta è dovuta anche su tali aree, in proporzione alla quota dell’intervento rimasta incompleta. Ha invece accolto la contestazione sul calcolo, stabilendo che, essendo disponibili valori analitici dei singoli lotti nella perizia allegata all’atto di compravendita e non contestati dall’Ufficio, questi devono essere utilizzati al posto del criterio medio applicato al prezzo complessivo. Ha inoltre dichiarato non dovuti gli interessi moratori retroattivi dalla data dell’atto: in assenza di obbligo di denuncia del mancato completamento, la mora può decorrere solo dopo la scadenza del termine di pagamento indicato nell’avviso di liquidazione. Ha delegato l’Ufficio al ricalcolo dell’imposta secondo tali criteri e ha compensato le spese processuali.
Norme richiamate
Art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986 (TUR)
Questa Corte riconosce che le opere di urbanizzazione siano al servizio di tutto l'intervento di edificazione residenziale, sicché i lotti su cui incidono possono godere dello stesso beneficio dell'aliquota agevolata in tutto, laddove l'intervento stesso sia stato completato, oppure in proporzione al completamento, ove taluni lotti siano rimasti inedificati.
Il requisito del completamento va riferito all’intervento residenziale complessivo e non alla sola realizzazione delle opere di urbanizzazione. Se l’intervento è incompleto, l’agevolazione viene meno proporzionalmente anche per le aree destinate a strade e parcheggi.
Art. 6 del D.M. 21 maggio 2009
Ai sensi dell'art. 6, Il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 del codice civile si applica ai fini della determinazione degli interessi dovuti per il ritardato pagamento delle somme di cui all'articolo 1, comma 2;
La disposizione disciplina il tasso applicabile agli interessi per ritardato pagamento; nel caso deciso, non fonda interessi moratori anteriori alla scadenza del termine concesso per pagare l’imposta liquidata.
Art. 55 del D.P.R. 131/1986 (TUR)
Ai sensi dell'art.55, Il pagamento dell'imposta complementare dovuta in base all'accertamento del valore imponibile deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione.
Il contribuente dispone di sessanta giorni dalla notifica della liquidazione per pagare l’imposta complementare; gli interessi moratori decorrono solo dopo la scadenza di tale termine, non dalla data dell’atto di trasferimento.
Ai sensi dell'art. 6, Il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 del codice civile si applica ai fini della determinazione degli interessi dovuti per il ritardato pagamento delle somme di cui all'articolo 1, comma 2;
La norma è richiamata per individuare il tasso legale applicabile agli interessi dovuti per il ritardato pagamento, una volta che il contribuente sia in mora secondo il termine stabilito dall’art. 55 TUR.
Massime di principio
- Per le agevolazioni legate al completamento di un intervento residenziale, le sole opere di urbanizzazione non bastano a mantenere il beneficio quando l’intervento edilizio cui esse servono resta incompleto; la perdita dell’agevolazione può però essere limitata alla parte non completata.
- Nel calcolo di una decadenza parziale, se l’atto e la documentazione attendibile contengono valori distinti per ciascun lotto, tali valori analitici devono essere preferiti a una ripartizione media o forfettaria basata sulla superficie e sul prezzo complessivo.
- In assenza di un obbligo del contribuente di denunciare il mancato completamento dell’intervento, gli interessi moratori sull’imposta complementare non decorrono retroattivamente dalla data dell’atto: la mora sorge dopo la scadenza del termine di pagamento indicato nell’avviso, secondo l’art. 55 TUR.
- L’accoglimento di alcune censure non comporta necessariamente l’annullamento integrale dell’avviso: il giudice può confermare il presupposto della maggiore imposta e correggere soltanto il criterio di calcolo e la decorrenza degli interessi.
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