Cassazione Civile, Ordinanza n. 37361/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da avvisi di accertamento notificati a una società a ristretta base sociale e ai suoi soci, oltre che a uno dei soci in proprio quale titolare di una ditta individuale. L'Ufficio aveva contestato ricavi non contabilizzati e operazioni commerciali ritenute inesistenti, con conseguente recupero a tassazione e attribuzione ai soci degli utili extracontabili. Nel corso del giudizio una socia ha chiesto la definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. 119/2018, chiedendo l'estinzione parziale del giudizio nei soli suoi confronti. Gli altri ricorrenti hanno invece proposto undici motivi di ricorso: difetto di motivazione degli avvisi per mancata allegazione della relazione della Guardia di Finanza; omesso esame e insufficiente motivazione su tale mancata allegazione; omesso esame della sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti; omesso esame degli elementi prodotti per dimostrare l'effettività delle transazioni e delle fatture; erronea valutazione dei controlli incrociati sulle ditte fornitrici; violazione delle norme su deducibilità dei costi e detraibilità IVA in presenza di fatture per operazioni ritenute inesistenti; omessa pronuncia sulla deducibilità dei costi in ipotesi di operazioni solo soggettivamente inesistenti; mancata applicazione dello ius superveniens favorevole sui costi relativi a operazioni illecite; illegittimità degli accertamenti ai soci fondati sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. Lamentavano inoltre, sotto vari profili, violazioni di legge e vizi motivazionali della sentenza regionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio per cessata materia del contendere nei confronti della socia che aveva aderito alla definizione agevolata, con spese a carico di chi le aveva anticipate. Per il resto ha rigettato integralmente il ricorso della società, degli altri soci e del titolare della ditta individuale. La Corte ha ritenuto inammissibili diversi motivi perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito o formulati in modo non compatibile con il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.; ha inoltre escluso la fondatezza dei motivi di diritto, confermando la legittimità della motivazione per relationem degli avvisi, la ripartizione dell'onere probatorio in tema di fatture relative a operazioni inesistenti e la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti soccombenti.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La domanda di definizione agevolata produce estinzione parziale del giudizio limitatamente alla posizione del contribuente che vi ha aderito, con autonomia rispetto alle posizioni degli altri coobbligati o cointeressati.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento può essere assolto anche per relationem, purché siano allegati gli atti richiamati oppure ne sia riprodotto il contenuto essenziale.
art. 3, comma 3, l. 7 agosto 1990, n. 241
Devono essere allegati solo gli atti richiamati che abbiano contenuto integrativo della motivazione dell'atto impositivo e non già riprodotti nelle parti essenziali.
art. 42, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La motivazione dell'avviso deve consentire al contribuente di conoscere la pretesa fiscale e le ragioni dell'accertamento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non è più ammissibile censurare la mera insufficienza della motivazione o chiedere una nuova valutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione apparente o mancante ricorre solo quando la motivazione sia del tutto inesistente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se il giudice decide la domanda sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti o di una diversa norma, purché restino immutati petitum e causa petendi e la decisione sia riferibile ai fatti di causa.
art. 109, comma 4, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La deducibilità dei costi va valutata secondo i principi di effettività, inerenza e certezza; la fattura non basta da sola a provare la reale esistenza del costo se l'operazione è contestata come fittizia.
art. 8, commi 1 e 3, d.l. 2 marzo 2012, n. 16
La disciplina favorevole sui costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti non si applica quando il giudice di merito abbia qualificato le operazioni come oggettivamente inesistenti.
art. 14, comma 4-bis, l. 24 dicembre 1993, n. 537
La novella consente la deduzione dei costi di operazioni soggettivamente inesistenti; la sua portata retroattiva in bonam partem è limitata a tali operazioni.
art. 53 Cost.
Richiamato in relazione alla censura sui costi e sulla tassazione dei presunti ricavi/costi fittizi, senza che la Corte ravvisi violazione.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel motivo relativo alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, che la Corte conferma in presenza di società a ristretta base.
L'onere della prova dei costi deducibili e della mancata distribuzione degli utili extracontabili grava sul contribuente che contesta la pretesa erariale.
La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nei confronti dei soci è fondata su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti legati alla ristretta base sociale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l'applicazione del cd. doppio contributo unificato per la socia che ha aderito alla definizione agevolata sopravvenuta al ricorso.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento può essere validamente motivato per relationem quando il contribuente sia posto in condizione di conoscere il contenuto essenziale della pretesa fiscale; in tal caso non occorre allegare tutti gli atti richiamati, ma solo quelli effettivamente integrativi della motivazione e non riprodotti.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità non consente di contestare la sufficienza della motivazione o di ottenere una nuova valutazione delle prove; è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
- In tema di IVA e di deduzione dei costi, se l'Amministrazione dimostra anche per presunzioni l'oggettiva inesistenza delle operazioni, il contribuente deve provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate; la sola esibizione delle fatture o la regolarità formale delle scritture non bastano.
- La disciplina favorevole sui costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti non si estende alle operazioni oggettivamente inesistenti; la qualificazione in fatto dell'operazione compiuta dal giudice di merito è decisiva per individuare il regime applicabile.
- Nelle società di capitali a ristretta base sociale, l'accertamento di utili extracontabili legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci, salvo prova contraria del contribuente circa l'accantonamento o il reinvestimento degli utili.
- Per vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non è sufficiente contestare in modo generico l'accertamento societario: occorre dimostrare specificamente la mancata percezione o la mancata distribuzione degli utili stessi.
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