Cassazione Civile, Ordinanza n. 37362/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata del carico e del pagamento effettuato, nonché dell'assenza di debito residuo per la cartella di importo maggiore. Ha inoltre rilevato che, per l'altra cartella, il giudice di appello aveva dato atto di un giudicato favorevole alla contribuente. Su tali basi ha dichiarato estinto il giudizio, compensando le spese processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di due cartelle di pagamento e della conseguente iscrizione ipotecaria su un immobile della contribuente. Una cartella riguardava un modesto importo per canone RAI; l'altra un importo molto elevato riferito a maggiore IRPEF conseguente all'accertamento di redditi accertati in capo all'ex coniuge e ritenuti, secondo la CTR, debiti di cui la contribuente rispondeva in via solidale. La CTR aveva riformato la decisione di primo grado e respinto il ricorso originario, ritenendo: formato il giudicato sulla cartella relativa al canone RAI; regolare la notifica delle cartelle nel comune di ultima residenza noto; insussistente la decadenza quinquennale invocata; non necessaria la comunicazione di avviso bonario ex art. 6 l. n. 212 del 2000 per una pretesa fiscale derivante da sentenza passata in giudicato. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità/illegittimità delle notifiche, perché in presenza di dichiarazione congiunta e di notifica a un coniuge sarebbe stata necessaria la notifica anche all'altro, oltre al fatto che ella si era trasferita e non avrebbe ricevuto gli atti; 2) violazione delle norme sulla decadenza dell'azione impositiva, sostenendo che le cartelle avrebbero dovuto essere notificate entro il termine quinquennale decorrente dall'avviso di accertamento originario e non molti anni dopo; 3) violazione della disciplina dell'avviso bonario, assumendo che la cartella fosse nulla per mancata previa comunicazione; 4) violazione dell'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, perché l'iscrizione ipotecaria, intervenuta a distanza di oltre un anno dalla notifica delle cartelle, avrebbe richiesto l'intimazione di pagamento o la comunicazione di avvenuta iscrizione. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha documentato l'adesione a una definizione agevolata (rottamazione ter) e il pagamento della rata dovuta, con conseguente venir meno del credito fiscale residuo relativo alla cartella di importo maggiore; l'agente della riscossione ha aderito alla richiesta di estinzione del giudizio. Per l'altra cartella, la CTR aveva già rilevato un giudicato favorevole alla contribuente, statuizione non devoluta in cassazione.
Norme richiamate
art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973
La CTR aveva ritenuto legittima l'iscrizione ipotecaria disposta dall'agente della riscossione; la Cassazione non ha esaminato il merito della censura per sopravvenuta estinzione del giudizio.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1972
Richiamato dalla CTR per affermare la regolarità della notificazione nel comune di ultima residenza noto.
art. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 600 del 1973
Invocato dalla ricorrente come termine di decadenza quinquennale per la notificazione delle cartelle; la CTR lo ha ritenuto non applicabile nel caso di credito derivante da sentenza passata in giudicato.
La CTR ha escluso che fosse necessario l'avviso bonario per una pretesa fiscale derivante da sentenza passata in giudicato.
art. 3, comma 1, d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2018
definizione agevolata della lite
La ricorrente ha aderito alla definizione agevolata e ha documentato il pagamento della rata dovuta, circostanza decisiva per l'estinzione del giudizio.
art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973
Invocato per contestare la necessità di intimazione di pagamento prima dell'iscrizione ipotecaria dopo il decorso di oltre un anno dalla notifica della cartella.
art. 44, comma 31, disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme ad altre norme nella censura sulla notificazione, ma non esaminato nel merito per l'estinzione del giudizio.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione delle cartelle di pagamento.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità della notificazione.
art. 24 Cost.
Richiamato a tutela del diritto di difesa nella censura sulla notificazione e sulle comunicazioni al coniuge.
Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione/conoscibilità della pretesa tributaria.
art. 17 l. n. 114 del 1977
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che, in caso di dichiarazione congiunta dei redditi, la notifica a un coniuge non basti anche per l'altro.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 46 del 1999
Richiamato nel motivo relativo alla decadenza dell'azione impositiva.
art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo relativo alla decadenza dell'azione impositiva.
art. 16, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato nel motivo relativo alla decadenza dell'azione impositiva.
art. 19 d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato nel motivo relativo alla decadenza dell'azione impositiva.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel motivo sull'avviso bonario, quale norma che disciplina il controllo automatizzato.
Massime di principio
- Se nel corso del giudizio di legittimità interviene la definizione agevolata del carico con pagamento integrale di quanto dovuto e risulta l'assenza di debito residuo, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata può essere dichiarata anche quando l'agente della riscossione aderisce espressamente alla relativa richiesta.
- Quando una statuizione del giudice di merito risulta fondata su un giudicato interno o comunque su un punto non devoluto in cassazione, la Corte non la riesamina nel merito.
- In presenza di sopravvenuta definizione del rapporto tributario, le censure su notificazione, decadenza, avviso bonario e presupposti dell'iscrizione ipotecaria restano assorbite e non vengono scrutinati i relativi profili sostanziali.
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