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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37362/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata del carico e del pagamento effettuato, nonché dell'assenza di debito residuo per la cartella di importo maggiore. Ha inoltre rilevato che, per l'altra cartella, il giudice di appello aveva dato atto di un giudicato favorevole alla contribuente. Su tali basi ha dichiarato estinto il giudizio, compensando le spese processuali.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di due cartelle di pagamento e della conseguente iscrizione ipotecaria su un immobile della contribuente. Una cartella riguardava un modesto importo per canone RAI; l'altra un importo molto elevato riferito a maggiore IRPEF conseguente all'accertamento di redditi accertati in capo all'ex coniuge e ritenuti, secondo la CTR, debiti di cui la contribuente rispondeva in via solidale. La CTR aveva riformato la decisione di primo grado e respinto il ricorso originario, ritenendo: formato il giudicato sulla cartella relativa al canone RAI; regolare la notifica delle cartelle nel comune di ultima residenza noto; insussistente la decadenza quinquennale invocata; non necessaria la comunicazione di avviso bonario ex art. 6 l. n. 212 del 2000 per una pretesa fiscale derivante da sentenza passata in giudicato. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità/illegittimità delle notifiche, perché in presenza di dichiarazione congiunta e di notifica a un coniuge sarebbe stata necessaria la notifica anche all'altro, oltre al fatto che ella si era trasferita e non avrebbe ricevuto gli atti; 2) violazione delle norme sulla decadenza dell'azione impositiva, sostenendo che le cartelle avrebbero dovuto essere notificate entro il termine quinquennale decorrente dall'avviso di accertamento originario e non molti anni dopo; 3) violazione della disciplina dell'avviso bonario, assumendo che la cartella fosse nulla per mancata previa comunicazione; 4) violazione dell'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, perché l'iscrizione ipotecaria, intervenuta a distanza di oltre un anno dalla notifica delle cartelle, avrebbe richiesto l'intimazione di pagamento o la comunicazione di avvenuta iscrizione. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha documentato l'adesione a una definizione agevolata (rottamazione ter) e il pagamento della rata dovuta, con conseguente venir meno del credito fiscale residuo relativo alla cartella di importo maggiore; l'agente della riscossione ha aderito alla richiesta di estinzione del giudizio. Per l'altra cartella, la CTR aveva già rilevato un giudicato favorevole alla contribuente, statuizione non devoluta in cassazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Se nel corso del giudizio di legittimità interviene la definizione agevolata del carico con pagamento integrale di quanto dovuto e risulta l'assenza di debito residuo, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata può essere dichiarata anche quando l'agente della riscossione aderisce espressamente alla relativa richiesta.
  • Quando una statuizione del giudice di merito risulta fondata su un giudicato interno o comunque su un punto non devoluto in cassazione, la Corte non la riesamina nel merito.
  • In presenza di sopravvenuta definizione del rapporto tributario, le censure su notificazione, decadenza, avviso bonario e presupposti dell'iscrizione ipotecaria restano assorbite e non vengono scrutinati i relativi profili sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioOpposizioni esecutive
RamiTributiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiGiudicatoDecadenza

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