Cassazione Civile, Ordinanza n. 37364/2022 del 21/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La vicenda nasce dalla dichiarazione di fallimento di una persona fisica ritenuta, nei giudizi di merito, imprenditore di fatto quale titolare di una holding personale collegata a un gruppo societario. Il Tribunale di Roma, su istanza della curatela del fallimento della società capogruppo, dichiarò il fallimento della persona fisica; la Corte d'appello di Roma rigettò il reclamo; la Corte di cassazione, con sentenza n. 5520/2017, dichiarò inammissibile il ricorso proposto contro tale decisione. Con il presente giudizio il ricorrente propone revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto: sostiene che la sentenza di cassazione avrebbe trascurato una prova decisiva secondo cui non sarebbe stato lui il dominus del gruppo, ma le banche creditrici, che avrebbero assunto il ruolo di controllo esclusivo e sostanziale della capogruppo e delle controllate; da ciò deriverebbe l'erroneità della precedente pronuncia, che avrebbe qualificato in modo improprio la sua posizione e la compatibilità tra la sua eventuale qualità di holding personale e la presenza di una società capogruppo. Le curatele resistono con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza non investisse un errore di percezione o una mancata pronuncia su un motivo, ma mirasse in realtà a contestare l'apprezzamento e l'interpretazione compiuti dalla precedente sentenza di legittimità circa il fatto controverso. Ha quindi escluso la configurabilità dell'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., rilevando che la sentenza revocanda aveva effettivamente esaminato i motivi di ricorso relativi al ruolo delle banche e alla figura della holding personale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese a entrambe le curatele resistenti, oltre al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.
La revocazione della sentenza di cassazione è ammessa solo per errore di fatto risultante dagli atti, cioè per un errore di percezione immediatamente rilevabile; non basta contestare la valutazione o l'interpretazione del fatto compiuta nella decisione revocanda.
I documenti depositati ex art. 372 c.p.c. vengono menzionati come parte della prospettazione difensiva del ricorrente, ma la Corte li reputa irrilevanti rispetto al perimetro del giudizio di revocazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore revocatorio della sentenza di cassazione è configurabile solo quando la decisione abbia omesso di esaminare un motivo di ricorso o abbia percepito inesattamente il contenuto degli atti interni al giudizio di legittimità; non ricorre se la censura mira a correggere la valutazione giuridica o l'interpretazione del fatto svolta dalla Corte.
- La contestazione relativa al ruolo effettivo di soggetti terzi nella gestione di un gruppo societario, se già esaminata dalla sentenza impugnata, non integra errore di fatto revocatorio ma un dissenso sul ragionamento decisorio.
- Nel giudizio di revocazione non è consentito trasformare il rimedio in un nuovo grado di merito per riesaminare la ricostruzione fattuale già scrutinata nella sentenza da revocare.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.
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