Cassazione Civile, Ordinanza n. 37374/2022 del 21/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ricorrente impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del ricorso avverso l’atto di attribuzione della rendita catastale con classamento del compendio in categoria D/7, anziché in categoria E/9, per un impianto di incenerimento sito in Modena. La ricorrente sosteneva che il complesso avesse destinazione pubblicistica e caratteristiche tipologico-funzionali, costruttive e dimensionali tali da escluderne l’inserimento nelle categorie ordinarie o speciali e da imporne la collocazione nella categoria E/9. In via preliminare chiedeva anche la rimessione in termini per il deposito dell’originale del ricorso per cassazione, tardivamente avvenuto per asserito malfunzionamento del servizio postale durante l’emergenza Covid. L’Agenzia resisteva con controricorso. La censura di merito denunciava violazione e falsa applicazione delle norme catastali e ambientali indicate nel ricorso, assumendo che l’impianto fosse destinato a soddisfare esigenze pubbliche e non a una logica commerciale o industriale.
La decisione
La Corte ha accolto la richiesta di rimessione in termini, ritenendo non imputabile alla parte il ritardo nel deposito dell’originale del ricorso per il prolungato disservizio postale documentato. Tuttavia, esaminato il merito, ha rigettato il ricorso perché ha ritenuto corretta la decisione della CTR: l’impianto, pur svolgendo un’attività di gestione dei rifiuti di interesse generale, era utilizzato per un’attività industriale/economica con produzione di calore ed energia dietro corrispettivo, incompatibile con la categoria E/9. La Corte ha valorizzato la destinazione funzionale dell’immobile e la sua attitudine allo svolgimento di un’attività imprenditoriale, escludendo che la rilevanza pubblicistica dell’attività basti a imporre il classamento nel gruppo E. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il tardivo deposito dell’originale del ricorso per cassazione determina improcedibilità, rilevabile d’ufficio.
La parte che dimostri che il mancato deposito tempestivo è dipeso da causa non imputabile può chiedere la rimessione in termini e depositare contestualmente l’atto.
art. 5 r.d.l. n. 652 del 1939
Richiamato insieme alle norme catastali per il sistema di classificazione delle unità immobiliari ai fini della rendita.
art. 10 r.d.l. n. 652 del 1939
Per opifici e fabbricati destinati a speciali esigenze di attività industriali o commerciali, e per le unità non raggruppabili in categorie e classi, la rendita si determina con stima diretta.
art. 6 d.P.R. n. 1142 del 1949
La destinazione catastale si fonda sulla destinazione ordinaria e permanente dell’unità immobiliare, desunta da caratteristiche oggettive.
art. 8 r.d.l. n. 652 del 1939
Le unità immobiliari si distinguono in categorie e classi secondo condizioni intrinseche ed estrinseche, base della determinazione della rendita.
art. 177, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006
L’attività di gestione dei rifiuti è di pubblico interesse, ma ciò non esclude che possa svolgersi con modalità imprenditoriali.
art. 179, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 152 del 2006
Il recupero di energia rientra tra le modalità di gestione dei rifiuti.
art. 35 d.l. n. 133 del 2014, conv. in l. n. 164 del 2014
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina ambientale e catastale dell’impianto.
art. 2, commi 40-43, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006
Le categorie E non possono comprendere immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato o altri usi autonomi funzionalmente e redditualmente, e la categoria E/9 è residuale e incompatibile con destinazioni industriali o commerciali autonome.
art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1992
Richiamato per evidenziare la marcata caratterizzazione di pubblico interesse degli immobili classificabili nel gruppo E, ai fini dell’esenzione ICI.
L’attività svolta nel termovalorizzatore è qualificata come attività industriale rientrante nella disciplina dell’impresa commerciale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Accertata la soccombenza, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di classamento catastale, la destinazione a pubblico interesse dell’attività svolta nell’immobile non è di per sé sufficiente a collocare il bene nella categoria E/9 se il compendio è concretamente impiegato per un’attività industriale o commerciale autonoma e redditizia.
- La categoria E/9 ha natura residuale e riguarda immobili con funzione pubblica incompatibile con l’uso commerciale o industriale; sono quindi esclusi i beni che producano reddito o che siano funzionalmente inseriti in un’attività d’impresa.
- Il classamento deve fondarsi su elementi oggettivi del bene, cioè sulle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e sulla sua destinazione ordinaria e permanente, non su valutazioni meramente soggettive o sulla sola finalità pubblicistica dell’attività del proprietario o dell’utilizzatore.
- Nel sistema catastale, per gli immobili a destinazione speciale o particolare può essere legittima la stima diretta, ma la scelta della categoria deve restare coerente con la concreta destinazione funzionale del cespite e con la sua attitudine a produrre reddito.
- In cassazione, il tardivo deposito dell’originale del ricorso determina improcedibilità, ma la parte può ottenere la rimessione in termini se dimostra che il ritardo è dipeso da una causa non imputabile e deposita l’atto appena cessato l’impedimento.
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