Cassazione Civile, Ordinanza n. 37370/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il giudizio origina da un decreto prefettizio di espulsione emesso nei confronti di un cittadino ucraino e dalla successiva opposizione rigettata dal Giudice di Pace. In cassazione il ricorrente deduce, con un unico motivo, la violazione dell'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998, lamentando che il provvedimento di espulsione era stato tradotto in lingua inglese, ma non nella lingua da lui conosciuta. Sostiene quindi l'erroneità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto legittima la mancata traduzione sulla sola base della dichiarata irreperibilità di un interprete nella lingua dello straniero.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso. Rileva che il giudice di merito non si è conformato ai principi costanti in materia di espulsione amministrativa dello straniero, poiché ha considerato sufficiente la semplice attestazione dell'amministrazione sulla non reperibilità dell'interprete, senza verificare se fosse impossibile predisporre il testo nella lingua conosciuta dal destinatario per ragioni di rarità della lingua o di inidoneità della traduzione veicolare a comunicare il contenuto concreto del provvedimento. La Corte cassa l'ordinanza di rigetto dell'opposizione e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito annullando il decreto di espulsione impugnato. Condanna inoltre il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998
Il decreto di espulsione deve essere tradotto nella lingua conosciuta dallo straniero; la traduzione in lingua veicolare non è di per sé sufficiente quando l'amministrazione non dimostri l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua del destinatario per la rarità della lingua o per l'inidoneità della traduzione a comunicare la decisione.
Massime di principio
- In tema di espulsione amministrativa dello straniero, la traduzione del provvedimento nella lingua conosciuta dal destinatario è una garanzia sostanziale e non meramente formale.
- La traduzione in lingua veicolare può considerarsi valida solo se l'amministrazione allega e il giudice ritiene plausibile l'impossibilità di tradurre nella lingua conosciuta dallo straniero per la rarità della lingua o per l'inidoneità del testo veicolare a comunicare la decisione concreta.
- Non è sufficiente, per sanare la mancata traduzione, la sola affermazione della non reperibilità immediata di un interprete nella lingua dello straniero.
- Quando la questione è decisa in base ai soli atti e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare e decidere nel merito, annullando direttamente il provvedimento illegittimo.
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