Cassazione Civile, Ordinanza n. 37381/2022 del 21/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società aveva contestato numerosi avvisi di accertamento relativi all’asserita occupazione di suolo pubblico per l’anno 2000, emessi dall’ente locale. In primo grado il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda, dichiarando in parte prescritte le pretese per prescrizione quinquennale e comunque escludendo la debenza della maggiorazione del 100% del canone concessorio. La Corte d’appello aveva rigettato sia l’appello principale dell’ente sia l’appello incidentale della società. In Cassazione la società ha dedotto: 1) vizio di motivazione e violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che, una volta allegata l’impugnazione dei verbali di accertamento e non contestato l’esito favorevole dei ricorsi, sarebbe spettato all’ente provare il mancato accoglimento dei ricorsi e quindi l’inefficacia degli avvisi; 2) violazione dell’art. 62 d.lgs. n. 446/1997 e ultrapetizione, assumendo che la Corte d’appello avrebbe fondato la pretesa su un quadro normativo diverso da quello posto a base degli avvisi e in contrasto con un precedente giudicato; 3) omessa pronuncia e violazione del d.lgs. n. 446/1997, perché l’indennità per abusiva occupazione sarebbe stata calcolata per l’intero anno 2000 senza considerare la durata effettiva dell’occupazione risultante dai verbali e perché la disciplina del canone non sarebbe automaticamente estensibile al risarcimento del danno; 4) violazione del principio di riserva di legge e degli artt. 2043 e 2947 c.c., per intervenuta prescrizione delle pretese; 5) violazione del giudicato esterno derivante da altra sentenza di appello, richiamata come già passata in giudicato, sul calcolo annuale e sulla prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo, ritenendo che la Corte d’appello non avesse risposto in modo intelligibile alla censura sulla quantificazione dell’indennità, poiché non aveva verificato se il canone dovesse essere rapportato alla durata effettiva dell’occupazione e alla distinzione tra occupazioni permanenti e temporanee, secondo l’art. 63 d.lgs. n. 446/1997 e il regolamento comunale richiamato. Ha dichiarato infondati o inammissibili il primo, il secondo e il quinto motivo, e assorbito il quarto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente sul riparto dell’onere della prova; la Corte ha ritenuto la censura nuova e comunque non idonea a scalfire la ratio della decisione di merito.
art. 2947 c.c.
evocato in relazione alla prescrizione quinquennale della pretesa per abusiva occupazione; il quarto motivo è stato assorbito dall’accoglimento del terzo.
art. 62 d.lgs. n. 446/1997
richiamato come parametro normativo della pretesa; la censura di ultrapetizione è stata ritenuta inammissibile.
art. 63 d.lgs. n. 446/1997
disposizione centrale per la quantificazione dell’indennità di occupazione abusiva; la Corte ha affermato che il canone va determinato con riferimento alla durata dell’occupazione e che le occupazioni abusive temporanee e permanenti seguono regole diverse.
art. 18 L. n. 689/1981
richiamato nel controricorso e nella motivazione per escludere che la semplice proposizione del ricorso contro i verbali equivalga ad annullamento tacito.
art. 27 del regolamento comunale AA.PP.
letto in coerenza con l’art. 63 d.lgs. n. 446/1997; non consente una quantificazione sganciata dalla durata effettiva dell’occupazione.
art. 2043 c.c.
evocato dalla ricorrente in tema di riserva di legge e presupposti della pretesa risarcitoria; il motivo è stato assorbito.
art. 63, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 446/1997
prevede un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50% e distingue occupazioni permanenti e temporanee.
art. 63, comma 3, d.lgs. n. 446/1997
stabilisce che il canone è determinato con riferimento alla durata dell’occupazione; la Corte vi ha ancorato il principio decisivo sull’erroneità del calcolo annuale fisso.
Massime di principio
- Quando la pretesa per occupazione abusiva è parametrata al canone di concessione o a un’indennità ad esso commisurata, il giudice deve verificare non solo il criterio astratto di calcolo, ma anche la durata effettiva dell’occupazione, se la disciplina applicabile la assume come elemento costitutivo della quantificazione.
- La parte che deduce in giudizio l’annullamento o l’inefficacia di verbali presupposti alla pretesa deve allegare e provare in modo specifico il fatto costitutivo invocato; la mera produzione di ricorsi o la non contestazione di deduzioni non sostituiscono la prova dell’annullamento.
- Il principio di non contestazione opera sulle allegazioni di fatto e non trasforma in provati i documenti prodotti né ne vincola automaticamente la valutazione probatoria da parte del giudice.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove rispetto a quelle devolute nei precedenti gradi di merito, e il motivo deve aggredire la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata.
- Il giudicato esterno è deducibile solo se specificamente introdotto nel giudizio di merito e solo nei limiti dell’identità di parti, petitum e causa petendi; non basta richiamare una precedente decisione se attiene a diverso rapporto o diverso procedimento.
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