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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37360/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2004: l'Ufficio contestava l'omessa dichiarazione di una plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile da parte di una società, e, assumendo la ristrettezza della compagine sociale, presumeva la distribuzione della plusvalenza ai soci pro quota, con emissione di separati accertamenti Irpef nei loro confronti. In primo grado i ricorsi dei soci e quello della società furono accolti solo parzialmente, rilevando che una parte del corrispettivo era stata utilizzata per estinguere un debito bancario della società. In appello, però, la CTR del Molise non riunì due impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza di primo grado e decise con sentenze sostanzialmente identiche, rigettando gli appelli con motivazione ritenuta dalle parti apparente, contraddittoria e confusa, anche perché mescolava le posizioni dei diversi giudizi e ometteva una chiara ricostruzione delle ragioni di fatto e di diritto. L'Agenzia deduceva, nei due ricorsi riuniti, la violazione dell'obbligo di riunione delle impugnazioni contro la stessa sentenza e la nullità della motivazione; i contribuenti deducevano a loro volta la nullità della sentenza per motivazione apodittica e priva di riferimento alla res litigiosa.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi per la loro connessione oggettiva e soggettiva. Ha accolto il primo motivo dell'Agenzia in entrambi i ricorsi, affermando l'obbligo di riunire le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. Ha poi ritenuto assorbite le ulteriori censure relative all'omesso esame dell'appello incidentale. Soprattutto, ha accolto le doglianze comuni sulla nullità delle sentenze di appello per motivazione apparente e intrinsecamente contraddittoria: la CTR non consentiva di comprendere se avesse aderito alla tesi erariale o a quella dei contribuenti, confondendo i diversi giudizi e le rispettive posizioni. Ne è derivata la cassazione delle sentenze impugnate con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, affinché riunisca gli appelli avverso la sentenza di primo grado e riesamini il merito della controversia, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    L'obbligo di riunire le impugnazioni opera quando esse siano proposte contro la stessa sentenza; la mancata riunione integra errore processuale.

  • art. 49 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per il coordinamento del giudizio tributario con le norme del codice di rito sulla riunione delle impugnazioni.

  • art. 29 d.lgs. 546/1992

    Richiamato insieme all'art. 61 per il regime processuale applicabile nel processo tributario.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    Richiamato insieme all'art. 29 per il regime processuale applicabile nel processo tributario.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla quando la motivazione è apparente, contraddittoria o incomprensibile, così da impedire il controllo sul ragionamento decisorio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro della necessaria intelligibilità della motivazione.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La decisione tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente o radicalmente carente è veicolato come nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il secondo motivo dell'Agenzia evocava l'omesso esame di un fatto decisivo, ma è rimasto assorbito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei precedenti gradi per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Massime di principio

  • Quando più impugnazioni investono la stessa sentenza, il giudice deve riunirle; la decisione separata espone la pronuncia a censura per error in procedendo.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, se il giudice non rende percepibile il percorso logico-giuridico che conduce al decisum o se la narrazione è intrinsecamente contraddittoria al punto da impedire il controllo di legittimità.
  • Nel processo tributario, la motivazione della sentenza deve essere coerente con gli atti di causa e distinguere correttamente le parti e i diversi giudizi, soprattutto quando vi siano impugnazioni parallele sul medesimo oggetto.
  • Il vizio di motivazione apparente, ove sussistente, assorbe l'esame delle ulteriori censure che presuppongono una decisione valida nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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