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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06655/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia trae origine da un ricorso monitorio proposto per ottenere il pagamento di corrispettivi asseritamente dovuti per prestazioni sanitarie, chirurgiche e specialistiche rese da una struttura privata accreditata in favore di assistiti del SSN. La pretesa era stata fatta valere da una società cessionaria dei crediti della struttura originaria e procuratrice speciale della medesima. Ottenuto il decreto ingiuntivo, l’azienda sanitaria locale propose opposizione deducendo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, l’insussistenza del credito perché le prestazioni sarebbero state rese oltre i tetti massimi di spesa e in difetto di valido contratto regolatore dei rapporti ai sensi della disciplina sull’accreditamento. L’opposizione fu rigettata, e l’appello pure. In cassazione la ASL articolò sei motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la lite richiedesse l’accertamento del contenuto del rapporto concessorio/convenzionale; 2) violazione delle regole sull’onere della prova e sulla rilevabilità d’ufficio della nullità, lamentando che la controparte non avesse provato rapporto di accreditamento e contratto scritto ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992 e che il giudice non avesse attivato il contraddittorio sulla nullità; 3) errata allocazione dell’onere probatorio quanto al superamento del tetto di spesa, che la ricorrente riteneva dovesse essere dimostrato dalla creditrice; 4) erronea valutazione della prova documentale circa il superamento dei limiti di spesa/capacità operativa massima; 5) erronea valutazione di asserite irregolarità nei DRG e nelle giornate di degenza; 6) erronea applicazione del d.lgs. 231/2002 sugli interessi moratori, perché il documento prodotto sarebbe stato solo un protocollo d’intesa e non un contratto idoneo a far rientrare la fattispecie nella nozione di transazione commerciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, riaffermando che le controversie aventi contenuto meramente patrimoniale relative all’interpretazione ed esecuzione dell’accordo contrattuale tra ASL e struttura privata accreditata appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, quando non venga in rilievo l’esercizio di poteri autoritativi. Ha respinto il secondo motivo perché la doglianza era generica e non autosufficiente: la ricorrente non ha specificamente censurato l’accertamento della Corte d’appello secondo cui rapporto di accreditamento e contratto erano pacifici, né ha trascritto nel ricorso i passaggi della comparsa conclusionale o il testo del documento che assumeva erroneamente qualificato. Ha respinto il terzo motivo perché, secondo giurisprudenza consolidata, il superamento del tetto di spesa integra fatto impeditivo della pretesa creditoria e deve essere provato dalla ASL che lo eccepisce. Ha respinto anche il quarto e il quinto motivo, rilevando da un lato la mancanza di autosufficienza nella deduzione documentale, dall’altro che la censura mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in cassazione. Ha respinto il sesto motivo, sia per la stessa carenza di autosufficienza sulla qualificazione del documento del 16 maggio 2007, sia perché la Corte ha richiamato il principio per cui rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai fini del d.lgs. 231/2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate rese in base a contratto scritto stipulato dopo l’8 agosto 2002, con conseguente applicazione degli interessi moratori. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, inoltre, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 633 e ss. c.p.c.

    base del procedimento monitorio per l’ingiunzione di pagamento azionata dalla creditrice.

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    norma invocata per la censura di difetto di giurisdizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per le censure di violazione di legge nei vari motivi.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla giurisdizione.

  • art. 25 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla giurisdizione.

  • art. 102 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla giurisdizione.

  • art. 103 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla giurisdizione.

  • art. 33, comma 1, d.lgs. n. 80/1998

    richiamato dalla ricorrente in tema di riparto di giurisdizione, come modificato dalla legge n. 205/2000.

  • art. 7, lett. a), l. n. 205/2000

    richiamato quale norma modificativa della disciplina di giurisdizione.

  • art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104/2010

    norma che devolve al giudice ordinario le controversie patrimoniali su interpretazione ed esecuzione dell’accordo contrattuale in materia di accreditamento, quando non siano coinvolti poteri autoritativi.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere probatorio, con affermazione che il superamento del tetto di spesa è fatto impeditivo da provare a cura dell’ASL.

  • art. 1421 c.c.

    invocato in tema di rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità del contraddittorio sulla questione di nullità rilevata d’ufficio.

  • artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923

    richiamati dalla ricorrente in tema di forme e validità degli atti della pubblica amministrazione.

  • artt. 8 bis, 8 ter, 8 quater e 8 quinquies l. n. 502/1992

    disposizioni richiamate sulla disciplina dell’accreditamento e sui rapporti contrattuali con le strutture sanitarie private accreditate.

  • art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992

    norma richiamata per sostenere l’esigenza di un contratto scritto regolatore degli impegni obbligatori nascenti dal rapporto di accreditamento.

  • d.lgs. n. 231/2002

    ritenuto applicabile alle prestazioni sanitarie rese da struttura accreditata sulla base di contratto scritto stipulato dopo l’8 agosto 2002, con conseguente spettanza degli interessi moratori.

  • art. 2 d.lgs. n. 231/2002

    interpreta la nozione di transazione commerciale includendovi le prestazioni sanitarie in regime di accreditamento con contratto accessivo scritto.

  • art. 5 d.lgs. n. 231/2002

    fonte degli interessi moratori per ritardato pagamento nelle transazioni commerciali.

  • art. 32, comma 8, l. n. 447/1997

    richiamato dalla ricorrente nel quinto motivo, senza accoglimento della censura.

  • art. 1, comma 32, l. n. 662/1996

    richiamato dalla ricorrente nel quinto motivo, senza accoglimento della censura.

  • art. 4, comma 7, d.lgs. n. 502/1992

    richiamato dalla ricorrente nel quinto motivo, senza accoglimento della censura.

  • art. 2, commi 7, 8 e 9, l. n. 549/1995

    richiamato dalla ricorrente nel quinto motivo, senza accoglimento della censura.

  • art. 3 l.r. Campania n. 24/2005

    richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo, senza accoglimento della censura.

  • d.G.R.C. n. 1272/2003

    richiamata dalla ricorrente quale atto di programmazione dei tetti di spesa.

  • d.G.R.C. n. 1843/2005

    richiamata dalla ricorrente nel quarto motivo.

  • d.G.R.C. n. 800/2006

    richiamata dalla ricorrente nel quarto motivo.

  • deliberazione A.S.L. n. 1121/2006

    richiamata dalla ricorrente quale prova del preteso superamento dei limiti di spesa.

  • deliberazione A.S.L. n. 886/2007

    richiamata dalla ricorrente nel quarto motivo.

  • d.m. Sanità 15.4.1995

    richiamato nel quinto motivo in relazione alla disciplina tariffaria/DRG.

  • art. 6, punto 6, l. n. 724/1994

    richiamato nel quinto motivo.

  • d.G.R.C. n. 3586/1995

    richiamata nel quinto motivo.

  • d.G.R.C. n. 6490/2001

    richiamata nel quinto motivo.

  • d.G.R.C. n. 4847/2002

    richiamata nel quinto motivo.

  • d.G.R.C. n. 546/2007

    richiamata nel quinto motivo.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    interpretato nel senso che il ricorrente per cassazione deve indicare e riprodurre specificamente atti e documenti su cui fonda la censura, pena inammissibilità o infondatezza della doglianza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per affermare che l’omesso esame di elementi istruttori non coincide con omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico è stato comunque considerato.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato per delimitare il vizio motivazionale alle sole anomalie costituzionalmente rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    base per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Le controversie tra ASL e struttura privata accreditata che abbiano ad oggetto il pagamento di corrispettivi per prestazioni sanitarie, e che non implichino l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali della pubblica amministrazione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura basata su atti o documenti di merito richiede rigoroso rispetto dell’onere di specificità e autosufficienza: il documento deve essere individuato, trascritto o quantomeno riassunto nel suo contenuto rilevante, con precisa indicazione della sua collocazione processuale.
  • Il superamento del tetto di spesa o dei limiti programmati in materia di prestazioni sanitarie accreditate integra un fatto impeditivo della pretesa creditoria e deve essere provato dalla parte che lo eccepisce.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione del fatto storico operata dai giudici di merito, salvo i limiti stretti del vizio motivazionale tipizzato.
  • Le prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, quando siano regolate da un contratto scritto accessivo all’accreditamento stipulato dopo l’8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale ai fini del d.lgs. n. 231/2002, con conseguente applicazione degli interessi moratori previsti dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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