Cassazione Civile, Ordinanza n. 06637/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fideiussore)
La controversia
La controversia origina dal pagamento eseguito da alcuni co-fideiussori, in proprio e quali eredi di altro garante, per estinguere il debito di una società verso la banca creditrice. Essi hanno poi chiesto al co-fideiussore convenuto il regresso pro quota per la parte eccedente la loro quota interna, assumendo che la somma complessivamente versata alla banca dovesse essere ripartita tra i garanti. Il convenuto ha resistito sostenendo di avere in precedenza concluso con la banca una transazione, versando una somma di euro 20.000,00 ed essendo liberato dalla posizione debitoria originata da un decreto ingiuntivo. In primo grado la domanda di regresso è stata accolta; in appello la decisione è stata riformata e la domanda rigettata, ritenendosi che la transazione avesse inciso sul debito solidale e sul vincolo interno tra coobbligati. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, da un lato, vizio di motivazione e, dall'altro, violazione e falsa applicazione degli artt. 1954 e 1304 c.c., sostenendo che la Corte territoriale non avesse esaminato correttamente l'atto transattivo e la nota ricognitiva, che la transazione fosse successiva al loro pagamento alla banca e che riguardasse solo il credito azionato con il decreto ingiuntivo, non il loro credito di regresso; hanno inoltre richiamato la giurisprudenza sulla possibilità di azione di regresso nei rapporti interni in caso di pagamento parziale del debito solidale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero costruite su presupposti fattuali affermati in modo meramente assertivo, senza il necessario rispetto dell'onere di specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti su cui il ricorso si fondava, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Ha inoltre osservato che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. era impropriamente prospettato, poiché si denunciava l'omesso esame di elementi istruttori e non di fatti decisivi. L'inammissibilità della censura motivazionale ha travolto anche la dedotta violazione di legge. La parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti come base del regresso tra co-fideiussori; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
richiamato dai ricorrenti in relazione all'efficacia della transazione del coobbligato; la Corte non valuta la censura nel merito per inammissibilità del motivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è ritenuto non correttamente prospettato, poiché viene lamentato l'omesso esame di elementi istruttori e non di fatti decisivi, oltre alla mancata specifica allegazione richiesta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per violazione e falsa applicazione di legge; la censura resta assorbita dall'inammissibilità del motivo principale.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte lo applica in senso rigoroso ma non formalistico: il ricorso è inammissibile perché non riporta in modo specifico il contenuto degli atti e documenti decisivi né ne indica con precisione la collocazione nel fascicolo di merito.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per affermare che l'onere di autosufficienza può essere assolto anche mediante idonei riferimenti alla fase processuale di produzione dei documenti.
indica la forma della trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
menzionato nei richiami giurisprudenziali dei ricorrenti sulla surrogazione legale del solvens.
richiamato nei precedenti evocati dai ricorrenti sulla surrogazione legale.
richiamato nei precedenti evocati dai ricorrenti come norma sul regresso tra condebitori.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, chi censura la decisione di merito sulla base di documenti o atti processuali deve rispettare in modo rigoroso l'onere di autosufficienza: deve riprodurre, per la parte di interesse, il contenuto degli atti rilevanti e indicarne specificamente la presenza e la collocazione nel fascicolo di merito.
- La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se si denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare una mancata valutazione di singoli elementi istruttori.
- Quando la ricostruzione del motivo di ricorso dipende da circostanze fattuali non adeguatamente autosufficienti, la censura di violazione di legge che vi si innesti resta assorbita dall'inammissibilità della prima doglianza.
- La possibilità, in astratto, di azione di regresso tra coobbligati o co-fideiussori non esonera la parte ricorrente dall'onere di dimostrare in modo processualmente corretto i fatti costitutivi della pretesa e la portata degli atti transattivi invocati.
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