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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06632/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di due estratti di ruolo riferiti a due cartelle di pagamento relative a IVA, sanzioni, interessi e aggio per l'anno d'imposta 2008. La ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle e di essere venuta a conoscenza del carico solo tramite gli estratti di ruolo. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione articolato in dieci motivi: contestava, tra l'altro, la validità della difesa dell'agente della riscossione affidata ad avvocato del libero foro; la mancata prova della notifica e l'erronea valutazione della documentazione; la violazione delle norme su notificazione e onere della prova; la prescrizione del credito; l'asserita necessità del contraddittorio preventivo; e numerose omissioni di pronuncia ex art. 112 c.p.c. sui motivi di appello.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio l'applicabilità dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come modificato, e ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 26283/2022, secondo cui l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo in presenza di uno specifico pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo. Ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 190/2023, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sul punto. Nel caso concreto, non risultando allegato o provato alcun pregiudizio specifico, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo sul ricorso introduttivo, ha dichiarato il ricorso originario inammissibile per difetto ab origine di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; non sono stati adottati ulteriori provvedimenti sulle spese del giudizio di legittimità per mancata attività difensiva delle intimate.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire deve sussistere in concreto; in mancanza di un pregiudizio attuale derivante dall'iscrizione a ruolo, l'azione è inammissibile ab origine.

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    consente alla Corte, una volta cassata la sentenza, di decidere nel merito dichiarando inammissibile il ricorso originario quando la causa non poteva essere proposta.

  • art. 112 c.p.c.

    i motivi di ricorso lamentavano omessa pronuncia, ma la decisione è stata assorbita dalla declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse ad agire.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973

    l'estratto di ruolo e la cartella asseritamente invalidamente notificata sono impugnabili solo in presenza dei tassativi pregiudizi indicati dalla norma.

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    richiamato come base del controllo automatizzato delle dichiarazioni per somme dichiarate ma non versate.

  • art. 54-bis d.P.R. 633/1973

    richiamato come base del controllo automatizzato in materia IVA per somme dichiarate ma non versate.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di cartella di pagamento e sua notificazione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso sulla ripartizione dell'onere della prova circa la notificazione delle cartelle.

  • art. 2712 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso sulla valutazione probatoria di documenti e riproduzioni meccaniche.

  • art. 2719 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso sulla conformità delle copie agli originali.

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione al disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione.

  • art. 1 d.l. 193/2016

    richiamato nel primo motivo, in relazione alla disciplina dell'agente della riscossione e alla sua difesa in giudizio.

  • artt. 14, 23 e 59 d.lgs. 546/1992

    richiamati nel primo motivo, in tema di processo tributario e costituzione delle parti.

Massime di principio

  • L'impugnazione dell'estratto di ruolo non è liberamente esperibile per contestare in via generale la cartella sottostante: è ammissibile solo se il contribuente dimostra che dall'iscrizione a ruolo deriva un pregiudizio specifico e attuale, tra quelli tassativamente previsti dalla legge.
  • Nel processo tributario l'interesse ad agire deve essere concreto e attuale; se manca un pregiudizio immediatamente derivante dal ruolo, il ricorso è inammissibile fin dall'origine.
  • Quando la Corte di cassazione accoglie il ricorso per una questione rilevabile d'ufficio che esclude l'ammissibilità dell'azione, può cassare senza rinvio e dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo, se la causa non poteva essere proposta.
  • Le censure sulla mancata notifica della cartella, sulla prova della notifica e sulle omissioni di pronuncia restano irrilevanti se il giudice rileva che l'azione proposta è comunque priva di interesse per difetto dei presupposti legali di impugnabilità dell'estratto di ruolo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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