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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06633/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte convenuta)

La controversia

Un soggetto, dopo la morte del padre, ha promosso causa contro la madre, le sorelle e alcune società riconducibili al medesimo ambito familiare e imprenditoriale, sostenendo che tra le parti fossero state sottoscritte due scritture private transattive per regolare divergenze ereditarie e societarie. Ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento delle controparti agli obblighi assunti con tali accordi, l'adempimento delle pattuizioni con attribuzione di beni immobili o di altri beni di equivalente valore, nonché il pagamento di somme e del conguaglio patrimoniale ritenuto dovuto, oltre al risarcimento del danno. In appello la domanda è stata sostanzialmente respinta nel merito perché ritenuta non accoglibile sia quanto al trasferimento dei beni, in quanto la relativa richiesta sarebbe stata abbandonata, sia quanto al conguaglio, perché la perizia richiamata non determinava un importo certo ma solo una base di calcolo. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di accertamento dell'inadempimento e sulla domanda di conguaglio; 2) violazione degli artt. 24 Cost., 113, 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse errato nel riparto dell'onere della prova e avesse richiesto al creditore una prova eccedente; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando la mancata considerazione delle prove testimoniali, documentali e della CTU, in particolare circa il mancato trasferimento di un immobile e la base di calcolo del conguaglio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza di omessa pronuncia, osservando che la corte di merito aveva esaminato l'intera domanda e deciso entro i suoi limiti, senza violare l'art. 112 c.p.c.; ha giudicato infondata anche la censura sul riparto dell'onere della prova, rilevando che il giudice di merito aveva in sostanza constatato il difetto di prova del fatto costitutivo del credito; infine ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., perché il ricorrente non lamentava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma piuttosto una diversa valutazione delle prove e della CTU, attività non sindacabile nei limiti del nuovo n. 5. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore delle parti resistenti ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.

    la Corte ha escluso l'omissione di pronuncia perché il giudice di merito aveva deciso sulla domanda senza eccedere i limiti del petitum e della causa petendi

  • art. 24 Cost.

    violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 Cost.

    la censura è stata ritenuta in parte inammissibile per difetto di specificità

  • art. 113 c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c.

    la doglianza è stata ritenuta meramente enunciata e non sviluppata

  • art. 115 c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi; nel caso concreto la censura mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio

  • art. 2697 c.c.

    violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.

    non vi è violazione quando il giudice valuta le prove in modo sfavorevole a una parte; la violazione è configurabile solo se l'onere della prova è attribuito alla parte sbagliata

  • art. 360, primo co. n. 4 c.p.c.

    art. 360, primo co. n. 4 c.p.c.

    dedotto quale vizio processuale per omessa pronuncia, ma escluso dalla Corte

  • art. 360, primo co. n. 3 c.p.c.

    art. 360, primo co. n. 3 c.p.c.

    invocato per violazione di legge, ma le censure sono state in parte inammissibili e in parte infondate

  • art. 360, primo co. n. 5 c.p.c.

    art. 360, primo co. n. 5 c.p.c.

    dopo la riforma è sindacabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di prove o di una CTU

  • art. 1460 c.c.

    eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c.

    richiamato solo per chiarire il riparto dell'onere probatorio, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto

  • art. 380bis c.p.c.

    ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.

    norma sul rito camerale di trattazione del ricorso

  • art. 378 c.p.c.

    memoria ex art. 378 c.p.c.

    richiamata per il deposito di memoria

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    richiamato quale fonte dell'obbligo di versamento ulteriore del contributo unificato

Massime di principio

  • La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è infondata quando il giudice di merito abbia effettivamente esaminato la domanda e deciso su di essa, anche se con motivazione diversa da quella prospettata dalla parte.
  • In tema di inadempimento contrattuale, il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e la scadenza della prestazione, limitandosi ad allegare l'inadempimento; la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice addossa l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando apprezza le prove in senso sfavorevole al ricorrente.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., nel testo vigente, consente il controllo solo sull'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è invece ammissibile per contestare la valutazione delle prove, delle testimonianze o della consulenza tecnica d'ufficio.
  • La deduzione della violazione dell'art. 115 c.p.c. richiede di indicare che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non è sufficiente lamentare una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • Quando un accordo transattivo prevede attribuzioni reciproche e conguagli eventuali, il riconoscimento giudiziale di un credito per conguaglio presuppone la concreta determinazione del relativo importo, non essendo sufficiente una mera base di calcolo o una stima non conclusiva.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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