Cassazione Civile, Ordinanza n. 06638/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socia)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2007, fondato sull'assunto della sussistenza di operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti. La società destinataria dell'atto risultava già cancellata dal registro delle imprese al momento della proposizione del ricorso introduttivo. La contribuente impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato l'atto impositivo, deducendo: la validità o meno dell'appello dell'Ufficio notificato alla sola società estinta e la sua specificità; la mancata notifica dell'appello anche alla ex socia; l'erroneità della valutazione probatoria sulle operazioni contestate; la rilevanza di decisioni favorevoli relative a un diverso anno d'imposta e di un'assoluzione penale del soggetto coinvolto nelle operazioni. La Corte rileva inoltre che il ricorso originario era stato proposto sia in qualità di liquidatrice della società già estinta sia in proprio quale socia.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nella parte proposto dalla ricorrente quale liquidatrice della società estinta, per difetto originario di legittimazione ad impugnare; rigetta invece il ricorso proposto dalla medesima in qualità di ex socia. Dichiara inoltre inammissibile il controricorso dell'Agenzia delle entrate perché tardivo. Le spese di merito relative alla porzione di ricorso dichiarata inammissibile sono compensate, mentre nulla è disposto per le spese del giudizio di legittimità. È altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
i motivi di ricorso per cassazione devono essere ricondotti alle tassative ipotesi previste dalla norma, con specifica individuazione del vizio dedotto; non sono ammissibili censure cumulative e innominate.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
la deduzione di violazione di legge deve essere specifica, indicando chiaramente le norme asseritamente violate.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono formulate in modo promiscuo, cumulatingo vizio di motivazione e violazione di legge senza ricondurle a una specifica causa di impugnazione ex art. 360 c.p.c.
- La doglianza di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione puntuale del fatto storico trascurato dal giudice di merito; non può risolversi in una richiesta di rivalutazione delle prove o della motivazione.
- La censura per violazione di legge è inammissibile se non individua in modo preciso la norma asseritamente violata.
- La notifica dell'atto di appello eseguita alla sola società estinta, ma con difesa comune e successiva costituzione della parte, integra un vizio sanabile e non determina inesistenza dell'impugnazione.
- La riproposizione, nell'atto di appello, delle ragioni già poste a fondamento della contestazione o della difesa in primo grado soddisfa l'onere di specificità dell'impugnazione se è in contrapposizione alle argomentazioni della sentenza impugnata.
- Le censure che richiamano documenti, decisioni di altro anno d'imposta o provvedimenti penali devono essere specifiche, localizzate e riprodotte o quanto meno indicate in modo idoneo a consentire il controllo di decisività; altrimenti sono inammissibili.
Come è indicizzato
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