Cassazione Civile, Ordinanza n. 06640/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento per IVA relativa all'anno d'imposta 2002, emessa dopo un avviso di accertamento non impugnato nei confronti di una società di persone e notificata alla società e ai soci quali coobbligati solidali ex art. 2291 c.c. I contribuenti avevano impugnato la cartella deducendo, tra l'altro, vizi di notifica, difetto di motivazione, mancata indicazione del responsabile del procedimento, illegittimità delle sanzioni irrogate ai soci e mancato contraddittorio endoprocedimentale. Nel giudizio d'appello la CTR aveva accolto il gravame, sospendendo il processo in attesa dell'esito di una querela di falso sulla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della notifica alla società; una volta definita la querela con accertamento della falsità della firma, la CTR aveva ritenuto che i creditori sociali non potessero pretendere il pagamento dai soci senza previa escussione del patrimonio sociale, applicando il beneficium excussionis. L'agente della riscossione ha proposto ricorso principale denunciando la violazione delle norme sulla riscossione e dell'art. 2304 c.c., sostenendo che la cartella di pagamento non è atto dell'esecuzione forzata e non rende operante il beneficium excussionis. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale deducendo la violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe deciso sulla base del beneficium excussionis, questione che i contribuenti non avevano mai introdotto in primo grado né in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale dell'agente della riscossione sia il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la cartella di pagamento, come il sollecito di pagamento, non è un atto dell'esecuzione forzata ma solo l'atto che preannuncia l'esercizio dell'azione esecutiva; perciò la CTR ha erroneamente collegato alla cartella l'applicazione dell'art. 2304 c.c. Inoltre ha ritenuto fondato il motivo sull'omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il beneficium excussionis non risultava devoluto al giudice di merito ed è questione non rilevabile d'ufficio, dovendo essere specificamente sollevata dalla parte interessata. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione per nuovo esame dei profili controversi.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato utilizzato come parametro per denunciare la violazione di legge relativa alla qualificazione della cartella di pagamento e all'applicazione dell'art. 2304 c.c.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato utilizzato come parametro per denunciare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.
artt. 12, 24, 25, 45 e 50 del d.P.R. 602/73
sono stati invocati dal ricorrente principale per sostenere che la cartella di pagamento non sia un atto dell'esecuzione forzata
la Corte ha escluso che la norma sul beneficium excussionis possa essere applicata alla cartella di pagamento, perché la cartella è atto prodromico all'esecuzione e non atto esecutivo
richiamato come base della responsabilità solidale dei soci per i debiti sociali
richiamato insieme all'art. 2304 c.c. in tema di obbligazioni solidali e ordine di escussione
la CTR ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato decidendo su una questione non devoluta dalle parti
menzionato nei motivi originari dei contribuenti come vizio della cartella per difetto di elementi essenziali
art. 1, comma 5-bis, lett. b), d.l. 106/2005
menzionato nei motivi originari dei contribuenti con riferimento alla notifica della cartella
art. 2, comma 2, art. 5, comma 1, artt. 11, commi 1 e 2, e 27 del d.lgs. 472/1997
menzionati nei motivi originari dei contribuenti sulla responsabilità e irrogazione delle sanzioni ai soci
art. 6, comma 5, dello statuto del contribuente
menzionato nei motivi originari dei contribuenti per l'omesso contraddittorio prima dell'accertamento
art. 60, comma 6, d.P.R. 633/1972
menzionato nei motivi originari dei contribuenti per l'omesso contraddittorio prima dell'emissione dell'atto di accertamento
richiamato per affermare la responsabilità solidale dei soci della società di persone
la sua operatività richiede una specifica deduzione della parte interessata ed è connessa al rapporto tra patrimonio sociale e patrimonio dei soci
Massime di principio
- La cartella di pagamento non integra un atto dell'esecuzione forzata: è un atto prodromico che preannuncia l'esercizio dell'azione esecutiva, e non può essere confusa con l'esecuzione stessa.
- Il beneficium excussionis non opera automaticamente sulla base della sola notificazione della cartella, ma deve essere specificamente dedotto dalla parte che vi abbia interesse, poiché costituisce una tutela predisposta nell'interesse del coobbligato.
- Il giudice viola l'art. 112 c.p.c. se fonda la decisione su una questione non introdotta dalle parti e non rilevabile d'ufficio.
- Quando un motivo di ricorso per cassazione e un motivo incidentale sono sostanzialmente sovrapponibili, possono essere esaminati congiuntamente e, se fondati, condurre alla cassazione con rinvio.
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