Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06640/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento per IVA relativa all'anno d'imposta 2002, emessa dopo un avviso di accertamento non impugnato nei confronti di una società di persone e notificata alla società e ai soci quali coobbligati solidali ex art. 2291 c.c. I contribuenti avevano impugnato la cartella deducendo, tra l'altro, vizi di notifica, difetto di motivazione, mancata indicazione del responsabile del procedimento, illegittimità delle sanzioni irrogate ai soci e mancato contraddittorio endoprocedimentale. Nel giudizio d'appello la CTR aveva accolto il gravame, sospendendo il processo in attesa dell'esito di una querela di falso sulla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della notifica alla società; una volta definita la querela con accertamento della falsità della firma, la CTR aveva ritenuto che i creditori sociali non potessero pretendere il pagamento dai soci senza previa escussione del patrimonio sociale, applicando il beneficium excussionis. L'agente della riscossione ha proposto ricorso principale denunciando la violazione delle norme sulla riscossione e dell'art. 2304 c.c., sostenendo che la cartella di pagamento non è atto dell'esecuzione forzata e non rende operante il beneficium excussionis. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale deducendo la violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe deciso sulla base del beneficium excussionis, questione che i contribuenti non avevano mai introdotto in primo grado né in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale dell'agente della riscossione sia il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la cartella di pagamento, come il sollecito di pagamento, non è un atto dell'esecuzione forzata ma solo l'atto che preannuncia l'esercizio dell'azione esecutiva; perciò la CTR ha erroneamente collegato alla cartella l'applicazione dell'art. 2304 c.c. Inoltre ha ritenuto fondato il motivo sull'omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il beneficium excussionis non risultava devoluto al giudice di merito ed è questione non rilevabile d'ufficio, dovendo essere specificamente sollevata dalla parte interessata. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione per nuovo esame dei profili controversi.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La cartella di pagamento non integra un atto dell'esecuzione forzata: è un atto prodromico che preannuncia l'esercizio dell'azione esecutiva, e non può essere confusa con l'esecuzione stessa.
  • Il beneficium excussionis non opera automaticamente sulla base della sola notificazione della cartella, ma deve essere specificamente dedotto dalla parte che vi abbia interesse, poiché costituisce una tutela predisposta nell'interesse del coobbligato.
  • Il giudice viola l'art. 112 c.p.c. se fonda la decisione su una questione non introdotta dalle parti e non rilevabile d'ufficio.
  • Quando un motivo di ricorso per cassazione e un motivo incidentale sono sostanzialmente sovrapponibili, possono essere esaminati congiuntamente e, se fondati, condurre alla cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.