DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 80
Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto legislativo (31/03/1998) di attuazione della riforma amministrativa che, tra l'altro, introduceva il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro (modifiche agli artt. 410-417 c.p.c.), prevedeva l'arbitrato collettivo, la competenza territoriale per i rapporti con le pubbliche amministrazioni e regole sulla rappresentanza in giudizio. Gran parte delle disposizioni è stata successivamente abrogata o sostituita (in particolare dal D.Lgs. 30/03/2001 n.165 e dal D.Lgs. 02/07/2010 n.104) e non è più utilizzabile nella prassi.
Riforma amministrativa e disciplina procedurale del contenzioso di lavoro (conciliazione obbligatoria)
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