Cassazione Civile, Ordinanza n. 06639/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un'intimazione di pagamento fondata su 17 cartelle di pagamento, delle quali il contribuente aveva contestato in origine solo alcune, deducendo la prescrizione maturata tra la notifica delle cartelle e la notifica dell'intimazione. In appello la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per due cartelle, per autoannullamento, e aveva accolto il ricorso per altre tre: una per nullità della notifica, una ritenendo prescritti i crediti nonostante un precedente verbale di pignoramento negativo, e una perché avrebbe riguardato tributi del 2004 e sarebbe stata notificata oltre il quinquennio dall'iscrizione a ruolo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle regole sulle domande ed eccezioni in appello, sostenendo che la nullità della notifica di una cartella non era stata dedotta in primo grado; 2) violazione dell'art. 2946 c.c. per avere la CTR ritenuto prescritto un credito IRPEF, mentre tale credito è soggetto al termine ordinario decennale e non si era verificata conversione del termine; 3) violazione delle norme sul contenzioso tributario e sulla riscossione, per avere la CTR rilevato d'ufficio una decadenza del potere impositivo che, secondo la ricorrente, doveva essere eccepita dal contribuente e non poteva essere accertata d'ufficio dal giudice.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ma ha accolto il secondo e il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia sui profili accolti e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, per i crediti erariali IRPEF, il termine di prescrizione è ordinario decennale e che la decadenza dell'Amministrazione dall'esercizio del potere impositivo costituisce eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la ricorrente non aveva trascritto gli atti necessari a dimostrare che la questione della nullità della notifica fosse stata effettivamente introdotta nei gradi di merito.
Norme richiamate
primo comma n. 4; primo comma n. 3
La Corte ha esaminato i motivi di ricorso nei limiti delle censure di nullità e violazione di legge dedotte dall'Agenzia.
Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
Invocato per sostenere l'inammissibilità di nuove domande/eccezioni in appello; la Corte non ha esaminato nel merito la censura per carenza di trascrizione degli atti.
Per i crediti IRPEF la prescrizione è quella ordinaria decennale, in mancanza di un termine più breve previsto dalla legge.
La scadenza del termine per opporsi o impugnare un atto della riscossione non determina, di regola, la conversione automatica della prescrizione breve in quella decennale.
art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente per contestare la rilevazione della decadenza e i limiti delle eccezioni nel processo tributario.
Norma invocata in tema di decadenza del potere accertativo dell'Amministrazione finanziaria.
Norma invocata in relazione ai termini e alle modalità della riscossione a mezzo ruolo.
Richiamato per l'autoannullamento di alcune cartelle e la conseguente cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel processo tributario, chi deduce in cassazione un error in procedendo fondato sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve mettere la Corte in condizione di verificare il contenuto degli atti rilevanti, trascrivendoli o riportandone il contenuto essenziale.
- Per i crediti erariali relativi a IRPEF, in mancanza di una diversa previsione normativa, opera la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.; la mera definitività dell'atto di riscossione non comporta di per sé la conversione del termine in quello decennale ex art. 2953 c.c.
- Nel processo tributario la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dall'esercizio del potere impositivo integra un'eccezione in senso stretto, che deve essere tempestivamente dedotta dal contribuente e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
- L'eventuale impugnazione di cartelle e intimazioni di pagamento va valutata con riferimento al corretto oggetto della domanda introdotta e alle specifiche eccezioni effettivamente proposte nel merito, non potendo il giudice introdurre d'ufficio profili non devoluti dalle parti.
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