Cassazione Civile, Ordinanza n. 20987/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza, con ricostruzione induttiva di maggiori ricavi per IVA, IRAP e IRES relativi al 2006. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello, ritenendo legittima la pretesa fiscale: contestate gravi irregolarità contabili, motivazione per relationem al PVC, congruità della percentuale di ricarico del 20%, irrilevanza di una discrasia materiale sul periodo verificato e mancata prova contraria circa la riferibilità alla società delle movimentazioni bancarie. In cassazione la società deduce quattro motivi: 1) omessa pronuncia e falsa applicazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo, sostenendo la nullità dell'avviso per carenza di motivazione, inammissibilità del rinvio al PVC, mancata indicazione delle aliquote, incongruenza del periodo d'imposta e illegittimità del ricarico del 20%; 2) falsa applicazione delle stesse norme per l'incongruenza tra il periodo indicato nell'accertamento e l'intero anno 2006; 3) falsa applicazione delle norme sulla motivazione e sull'accertamento induttivo, contestando la percentuale di ricarico e l'asserita inversione dell'onere della prova; 4) falsa applicazione delle norme sulla valutazione delle prove e sul processo tributario, lamentando che la CTR avesse erroneamente attribuito alla società le movimentazioni bancarie e non avesse considerato che alcune somme sarebbero transitate su conti personali dei soci o su carte ricaricabili, con duplicazione di tassazione.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili le censure che investivano il vizio motivazionale per effetto della doppia conforme, perché l'appello era stato introdotto dopo l'11 settembre 2012; ha ritenuto, inoltre, che l'omessa pronuncia sulla nullità dell'avviso non imponesse il rinvio, poiché la questione era di puro diritto e infondata: la motivazione per relationem al PVC era legittima, essendo il contribuente già a conoscenza del contenuto dell'atto richiamato, e l'atto recava gli elementi necessari, comprese le aliquote. Ha giudicato infondato anche il terzo motivo, affermando che nell'accertamento induttivo puro l'Ufficio può ricostruire il reddito anche mediante presunzioni semplici e determinare induttivamente i costi, senza che vi sia stata indebita inversione dell'onere probatorio. Ha infine dichiarato inammissibile il quarto motivo per genericità e perché rivolto a una nuova valutazione del fatto, ricordando che le movimentazioni sui conti riconducibili a soggetti collegati al contribuente possono essere imputate alla società salvo prova contraria specifica, prova che nel caso non era stata fornita. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma non impedisce alla Cassazione di decidere nel merito se la questione è di puro diritto e infondata, senza necessità di rinvio.
art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
È richiamato come norma sulla motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte ritiene sufficiente la motivazione per relationem al PVC quando l'atto richiamato sia conosciuto o allegato e contenga gli elementi essenziali.
art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241
È evocato quale parametro generale di motivazione; la Corte ne ribadisce il rispetto attraverso la motivazione per relationem ove il contenuto essenziale dell'atto richiamato sia conosciuto dal contribuente.
art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000 n. 212
L'obbligo di allegazione riguarda solo gli atti non già conosciuti integralmente e legalmente dal contribuente; se il PVC è già conosciuto, l'allegazione non è necessaria.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Delinea i vizi denunciabili in cassazione; nel caso concreto le censure sul fatto sono inammissibili per doppia conforme o per limite del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.
La doppia conforme preclude il ricorso per cassazione sul vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo la dimostrazione che le ragioni di fatto delle due decisioni siano diverse.
art. 54, comma 2, del D.L. n. 83 del 2012
Le regole sulla doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.
Consente alla Cassazione, in presenza di omessa pronuncia su questione di puro diritto e di infondatezza della stessa, di evitare il rinvio e decidere nel merito.
art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
È richiamato in relazione all'accertamento induttivo dei redditi e alla ricostruzione del reddito in presenza di contabilità inattendibile.
È evocato per la disciplina delle presunzioni; la Corte chiarisce che, nell'accertamento induttivo puro, l'Ufficio può utilizzare anche presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con conseguente onere del contribuente di fornire prova contraria.
La sua violazione ricorre solo se il giudice di merito attribuisca a una prova un regime legale diverso da quello previsto o disattenda il criterio della libera valutazione in assenza di deroga.
art. 7, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Nel processo tributario la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice, che può anche tacitamente negarla.
art. 32, n. 7, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Autorizza l'Ufficio a utilizzare indagini bancarie anche su conti formalmente intestati a terzi ma riferibili al contribuente, con onere di prova contraria a carico di quest'ultimo.
art. 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
Consente l'utilizzo, ai fini IVA, delle risultanze delle indagini bancarie e dei dati sui conti riconducibili al contribuente, salvo prova contraria.
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è legittima quando l'atto richiamato è conosciuto dal contribuente o ne è riprodotto il contenuto essenziale, così da consentire una difesa piena e il controllo giurisdizionale.
- In presenza di 'doppia conforme', il vizio di motivazione è inammissibile in cassazione se il giudizio di appello è stato introdotto nei casi temporalmente coperti dalla disciplina dell'art. 348-ter c.p.c., salvo che il ricorrente indichi specificamente la diversità delle basi fattuali delle decisioni di merito.
- Se la Corte riscontra un'omessa pronuncia su una questione di puro diritto, può decidere nel merito senza rinvio quando la questione sia infondata e non richieda ulteriori accertamenti di fatto.
- Nell'accertamento induttivo puro, l'Ufficio può ricostruire il reddito anche con presunzioni semplici non assistite dai requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza, purché il contribuente possa contrastare la ricostruzione con prova contraria.
- Quando l'Ufficio dimostra la riferibilità al contribuente di rapporti bancari intestati a terzi o a soggetti a lui collegati, spetta al contribuente provare in modo specifico l'estraneità di ciascuna operazione all'attività d'impresa; mere allegazioni generiche non sono sufficienti.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice di merito applica un regime di valutazione probatoria diverso da quello legale, non già quando si contesta la ricostruzione del fatto operata dal giudice stesso.
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