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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03942/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da medici che, dopo la laurea in medicina, avevano frequentato scuole di specializzazione in anni antecedenti all'anno accademico 2006/2007. Essi chiedevano il ristoro dei danni asseritamente sofferti per il mancato o tardivo recepimento, da parte dello Stato italiano, della disciplina europea sulla adeguata remunerazione dei medici specializzandi, sostenendo di non aver percepito gli importi previsti dal d.lgs. n. 368/1999 e di non aver ottenuto la rivalutazione e la rideterminazione triennale delle somme dovute. Con i motivi di ricorso si denunciava, in sostanza, la violazione delle norme e dei principi in tema di responsabilità dello Stato per omessa o tardiva attuazione di direttive comunitarie, assumendo che il d.lgs. n. 368/1999 non fosse una mera scelta discrezionale interna, ma il compimento dell'obbligo di adeguare il trattamento economico degli specializzandi, reso inadeguato dal blocco della rivalutazione monetaria e degli incrementi periodici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero efficacemente con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la disciplina del trattamento economico introdotta dal d.lgs. n. 368/1999 si applica solo agli iscritti dall'anno accademico 2006/2007, mentre per i medici specializzandi degli anni precedenti continua a operare la disciplina del d.lgs. n. 257/1991, che costituiva già sufficiente attuazione degli obblighi comunitari in materia di adeguata remunerazione. Ha quindi confermato la decisione d'appello che aveva escluso la responsabilità delle amministrazioni convenute. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    il ricorso per cassazione è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi non offrono elementi per mutarne l'orientamento

  • art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

    sono stati richiamati come parametri di dedotta violazione di legge e vizio motivazionale

  • art. 39 d.lgs. n. 368/1999

    il trattamento economico ivi previsto per i medici specializzandi opera solo per gli iscritti a decorrere dall'anno accademico 2006/2007

  • artt. 37-42 e 46 d.lgs. n. 368/1999

    disciplinano il nuovo contratto di formazione specialistica e il relativo trattamento economico, applicabili solo dal 2006/2007

  • art. 6 d.lgs. n. 257/1991

    ha costituito la base della borsa di studio e della disciplina economica degli specializzandi anteriormente al nuovo regime

  • art. 1, comma 300, l. n. 266/2005

    ha differito l'efficacia delle nuove disposizioni al 2006/2007

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 5 TCE

    invocato dai ricorrenti in tema di obblighi dello Stato membro nel recepimento delle direttive

  • art. 10 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno del vincolo dell'ordinamento interno al diritto europeo

  • artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi c.c.

    richiamati dai ricorrenti per la pretesa errata applicazione e interpretazione delle fonti interne ed europee

  • direttiva 93/16/CEE

    non introduce un nuovo obbligo sulla misura della remunerazione rispetto alla precedente disciplina, avendo natura compilativa e di coordinamento

  • direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 5/36/CE

    richiamate come fonti eurounitarie sulla formazione specialistica e sulla remunerazione adeguata

  • art. 11 l. n. 370/1999

    richiamato dai ricorrenti tra le fonti interne rilevanti

  • art. 8 d.lgs. n. 517/1999

    richiamato dai ricorrenti tra le fonti interne rilevanti

  • art. 1 l. n. 266/2005

    richiamato dai ricorrenti tra le fonti interne rilevanti

  • art. 32, comma 12, l. n. 449/1997

    ha congelato l'adeguamento triennale della borsa di studio per gli specializzandi

  • art. 36, comma 1, l. n. 289/2002

    ha disposto un ulteriore blocco dell'adeguamento triennale della borsa di studio

  • d.l. n. 384/1992, conv. in l. n. 438/1992

    tra le norme che hanno congelato la rivalutazione e gli incrementi delle borse

  • l. n. 537/1993

    tra le norme che hanno congelato la rivalutazione e gli incrementi delle borse

  • l. n. 549/1995

    tra le norme che hanno congelato la rivalutazione e gli incrementi delle borse

  • l. n. 662/1996

    tra le norme che hanno congelato la rivalutazione e gli incrementi delle borse

  • l. n. 449/1997

    tra le norme che hanno congelato la rivalutazione e gli incrementi delle borse

  • l. n. 488/1999

    tra le norme che hanno congelato la rivalutazione e gli incrementi delle borse

  • l. n. 289/2002

    tra le norme che hanno congelato la rivalutazione e gli incrementi delle borse

Massime di principio

  • La disciplina economica dei medici specializzandi prevista dal d.lgs. n. 368/1999 si applica solo agli iscritti alle scuole di specializzazione dall'anno accademico 2006/2007; per gli iscritti in anni precedenti continua a valere la disciplina del d.lgs. n. 257/1991.
  • La direttiva 93/16/CEE non ha introdotto un obbligo innovativo sulla misura della remunerazione degli specializzandi rispetto alle direttive precedenti, avendo natura di coordinamento e compilazione.
  • In tema di ricorso per cassazione, quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento consolidato della Corte e il ricorso non offre argomenti seri per mutarlo, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.
  • Le censure che mirano a rimettere in discussione la sufficienza della borsa di studio o l'asserita inadeguatezza per mancata indicizzazione attengono, in presenza della disciplina già ritenuta conforme agli obblighi comunitari, al piano dell'ordinamento interno e non fondano responsabilità dello Stato per mancato recepimento della direttiva.
  • Il blocco legislativo della rivalutazione e degli adeguamenti periodici delle borse di studio degli specializzandi non integra, di per sé, violazione degli obblighi eurounitari quando l'ordinamento abbia già dato attuazione alla richiesta di adeguata remunerazione con la disciplina previgente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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