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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03889/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto la liquidazione dei compensi per l'assistenza prestata in un procedimento penale a favore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva liquidato solo una somma ridotta, escludendo il compenso per la fase dibattimentale. In sede di opposizione, il giudice aveva confermato il rigetto, ritenendo che, poiché nel processo non si era giunti all'apertura del dibattimento ma solo a due udienze predibattimentali, non fosse dovuto il compenso per quella fase. Con il ricorso per cassazione il professionista ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 12, n. 3, lett. c) del D.M. 55/2014, sostenendo che la norma riconosce il compenso per la fase istruttoria o dibattimentale anche quando siano state svolte attività procedimentali o processuali preliminari e anche se il giudizio si sia arrestato prima dell'apertura del dibattimento. La Corte ha verificato che erano state effettivamente celebrate due udienze dopo il decreto di citazione a giudizio e che una di esse si era conclusa con la declaratoria di nullità del decreto stesso, con restituzione degli atti al pubblico ministero.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, cassando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Patti, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto che la fase istruttoria o dibattimentale fosse comunque compensabile perché erano state celebrate udienze predibattimentali e la previsione tariffaria comprende anche attività procedimentali o processuali preliminari, non essendo necessario che il dibattimento si apra effettivamente.

Norme richiamate

  • art. 12, n. 3, lett. c) D.M. 55/2014

    "fase istruttoria o dibattimentale"; "attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari"

    La disposizione va letta nel senso che il compenso per la fase istruttoria o dibattimentale spetta anche per attività processuali preliminari e per la partecipazione ad udienze predibattimentali, non essendo indispensabile l'effettiva apertura del dibattimento.

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione del compenso del difensore, la fase istruttoria o dibattimentale comprende anche le attività procedimentali o processuali preliminari che siano funzionali alla formazione o ricerca della prova.
  • L'utilizzo della disgiuntiva "o" tra fase istruttoria e fase dibattimentale impedisce di subordinare il diritto al compenso alla sola effettiva celebrazione del dibattimento.
  • La partecipazione del difensore a udienze predibattimentali successive alla citazione a giudizio può integrare titolo sufficiente per il riconoscimento del compenso relativo alla fase istruttoria o dibattimentale, anche se il processo si arresta prima dell'apertura del dibattimento.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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