Cassazione Civile, Ordinanza n. 03897/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 relativo a maggiori IRES, IRAP e IVA. La CTP aveva accolto il ricorso e annullato l'atto; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia. L'Agenzia aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre la contribuente aveva resistito con controricorso proponendo anche ricorso incidentale condizionato. Nelle more del giudizio di legittimità, la società ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 119 del 2018, chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e depositando la documentazione attestante la regolarità della domanda e l'integrale pagamento.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza della contribuente, rilevando il perfezionamento della definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018. Per tale ragione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, in applicazione del terzo periodo del comma 13 del medesimo art. 6. Non è stata quindi esaminata nel merito la ricorso principale né il ricorso incidentale condizionato.
Norme richiamate
art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 119 del 2018
definizione agevolata delle controversie tributarie
Il perfezionamento della definizione agevolata della lite comporta la cessazione della materia del contendere e legittima la declaratoria di estinzione del giudizio.
art. 6, comma 13, terzo periodo, d.l. n. 119 del 2018
le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate
In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese processuali restano definitivamente a carico di chi le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando la parte dimostra il perfezionamento della definizione agevolata della controversia tributaria prevista dalla legge, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La documentazione attestante la regolarità della domanda e l'integrale pagamento è sufficiente a provare il perfezionamento della definizione agevolata.
- In caso di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.
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