Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03890/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un incarico professionale conferito con disciplinare del 27 marzo 2002 per la redazione del progetto esecutivo e degli studi preliminari relativi a un'area attrezzata per la protezione civile a Catania. I professionisti ottennero in primo grado la condanna dell'amministrazione al pagamento dei compensi pattuiti, ma la Regione impugnò sostenendo di non essere il soggetto obbligato al pagamento e che, comunque, il credito non fosse esigibile perché il disciplinare subordinava il compenso all'approvazione del progetto secondo un iter tecnico-amministrativo regionale non risultante compiuto. In Cassazione i ricorrenti deducono: 1) violazione degli artt. 183, ultimo comma, e 345 c.p.c., lamentando che l'eccezione sull'esigibilità del credito sarebbe stata sollevata tardivamente solo in comparsa conclusionale di replica, mentre la Regione in primo grado aveva sostenuto una diversa impostazione; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'ordinanza di protezione civile n. 3259/2002, sostenendo che la partecipazione del responsabile regionale ai lavori del comitato tecnico e il parere favorevole reso sugli elaborati varrebbero come approvazione e che la disciplina sopravvenuta avrebbe reso sufficiente l'approvazione sindacale; 3) erronea compensazione delle spese, sul presupposto che la domanda fosse fondata. La Regione resiste e propone ricorso incidentale condizionato sulla titolarità passiva del rapporto, ma tale impugnazione resta assorbita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il giudice d'appello aveva correttamente accertato, sulla base del disciplinare di incarico, che il pagamento del compenso era subordinato al completamento di un preciso iter di approvazione regionale del progetto, non sostituito dalla sola approvazione sindacale. Ha inoltre affermato che la tardività della costituzione della Regione non impediva al giudice di rilevare d'ufficio, sulla base degli atti, l'erroneità della prospettazione dei professionisti quanto al fatto costitutivo del credito, trattandosi non di eccezione in senso stretto ma di questione rilevabile d'ufficio. È stato dichiarato inammissibile il terzo motivo sulle spese, perché privo di autonomia e fondato solo sull'assunto, respinto, dell'accoglimento della domanda. Il ricorso incidentale della Regione è stato assorbito perché condizionato all'accoglimento del ricorso principale. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    è richiamato per escludere che la tardiva costituzione della parte impedisca al giudice di considerare d'ufficio questioni risultanti dagli atti; il limite opera per le eccezioni in senso stretto, non per le questioni rilevabili d'ufficio.

  • art. 345 c.p.c.

    è invocato dai ricorrenti, ma la Corte ritiene che la questione non fosse preclusa in appello perché rilevabile d'ufficio sulla base degli atti.

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte esclude che vi sia stata omessa valutazione della documentazione; il giudice di merito ha esaminato gli atti rilevanti per accertare le condizioni di esigibilità del credito.

  • Ordinanza della Presidenza del Consiglio n. 3259/2002

    ritenuta non applicabile retroattivamente a un incarico già concluso e comunque non idonea a sostituire, nel caso concreto, l'iter di approvazione previsto dal disciplinare e dalla disciplina previgente.

  • art. 1, D.M. 2768/1998

    richiamato come base del meccanismo contrattuale che subordinava il compenso all'approvazione del progetto secondo le forme previste.

  • art. 3, comma secondo, L. 496/1996

    richiamato in relazione alla necessaria partecipazione dei componenti della Commissione nell'apposita conferenza di servizi prevista per l'approvazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    costituisce il parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Quando il contratto subordina il pagamento del compenso a un determinato iter di approvazione, il creditore deve allegare e dimostrare l'avveramento del fatto costitutivo così come specificamente previsto dalle pattuizioni, non essendo sufficiente un'approvazione diversa o equipollente.
  • La tardiva costituzione della parte convenuta non impedisce al giudice di rilevare d'ufficio, sulla base degli atti ritualmente acquisiti, la mancanza del fatto costitutivo dedotto dall'attore o l'erroneità della prospettazione giuridica, purché non si tratti di eccezioni in senso stretto.
  • Le questioni rilevabili d'ufficio possono essere esaminate anche in appello se i fatti risultano già documentati in causa; il sistema delle preclusioni non può sacrificare la giustizia della decisione.
  • La partecipazione dell'amministrazione alla fase tecnica o la formulazione di pareri favorevoli non equivalgono necessariamente all'approvazione formale richiesta dal contratto, se le parti hanno pattuito una specifica sequenza procedimentale di approvazione.
  • La censura sulle spese processuali è inammissibile quando si fonda esclusivamente sulla pretesa erroneità della decisione di merito che costituisce il presupposto logico della statuizione accessoria.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.