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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03888/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato aveva prestato assistenza a un coniuge in una procedura di negoziazione assistita in materia di separazione personale, conclusasi con accordo positivo. Poiché il cliente aveva i requisiti economici per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il professionista chiedeva la liquidazione dei compensi a carico dell’erario. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione contro il diniego, ritenendo che l’attività svolta fosse stragiudiziale e che, per la negoziazione assistita familiare facoltativa, non vi fosse base normativa per il patrocinio a spese dello Stato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che il Tribunale non avesse esaminato le ragioni dell’opposizione, in particolare la natura procedimentale della negoziazione assistita e l’erronea qualificazione dell’attività; 2) illegittimità costituzionale degli artt. 74, 75 e 83 d.P.R. 115/2002, nella parte in cui non estendono il patrocinio a spese dello Stato all’attività difensiva svolta nella negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2022 sulla mediazione obbligatoria e la legge delega n. 206/2021.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formalmente costruito come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., ma sostanzialmente volto a denunciare un’omessa pronuncia, senza un chiaro e univoco riferimento al vizio processuale pertinente. Ha inoltre osservato che il provvedimento impugnato aveva comunque risposto, sia pure sinteticamente, alle doglianze. Nel merito ha escluso che, per la negoziazione assistita familiare facoltativa di cui all’art. 6 d.l. 132/2014, possa riconoscersi il patrocinio a spese dello Stato e quindi la liquidazione del compenso a carico dell’erario: la disciplina vigente all’epoca limitava il beneficio al processo e alle attività stragiudiziali solo nei casi connessi a procedure obbligatorie o comunque espressamente previste; la pronuncia della Corte costituzionale n. 10/2022 sulla mediazione obbligatoria non era estensibile alla negoziazione assistita facoltativa, per la quale la mancata estensione rientra nella discrezionalità legislativa. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità e complessità della questione, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio

    il motivo è inammissibile quando, sotto la veste del vizio motivazionale, mira in realtà a denunciare un’omessa pronuncia senza univoco richiamo al relativo vizio processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia deve essere dedotta con un motivo che faccia chiaro riferimento alla nullità della decisione derivante dall’omissione.

  • d.l. 12 settembre 2014, n. 132, art. 2

    introduce la negoziazione assistita come strumento ADR per risolvere in via amichevole una controversia.

  • d.l. 12 settembre 2014, n. 132, art. 3

    la negoziazione assistita obbligatoria costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale nei casi previsti; in tale ambito il legislatore aveva previsto limiti e, poi, con la riforma del 2022, una disciplina espressa sul patrocinio.

  • d.l. 12 settembre 2014, n. 132, art. 6

    la negoziazione assistita in materia familiare è qualificata come facoltativa; proprio tale carattere esclude, nel sistema previgente, l’estensione del patrocinio a spese dello Stato per l’attività stragiudiziale svolta.

  • L. 10 novembre 2014, n. 162

    legge di conversione del d.l. 132/2014, richiamata per la disciplina della negoziazione assistita.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 74

    il patrocinio a spese dello Stato è concepito in chiave eminentemente processuale, riferita al "processo".

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 75

    l’ammissione al patrocinio copre il processo e le procedure derivate e accidentali comunque connesse, presupponendo l’instaurazione di un giudizio.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76

    richiamato come parametro per i requisiti reddituali di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 83, comma 2

    la liquidazione del compenso è affidata all’autorità giudiziaria che ha proceduto, a conferma del necessario aggancio a un giudizio.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    in caso di rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002 sull’ulteriore contributo unificato.

  • d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1-bis

    richiamato per la mediazione obbligatoria, utilizzata dalla Corte costituzionale come termine di comparazione per distinguere i procedimenti stragiudiziali imposti dalla legge.

  • d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

    la mediazione obbligatoria è strumento condizionante l’accesso alla tutela giurisdizionale; la giurisprudenza costituzionale ha esteso ad essa il patrocinio quando conclusa con accordo.

  • Corte cost. n. 10/2022

    ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della mancata previsione del patrocinio a spese dello Stato per l’attività difensiva nella mediazione obbligatoria conclusasi con accordo, proprio perché condizione di procedibilità e strumento imposto dalla legge.

  • Corte cost. n. 162/2016

    ha escluso l’illegittimità della negoziazione assistita obbligatoria in materia di responsabilità da circolazione, riconoscendone la compatibilità con l’art. 24 Cost. come passaggio complementare e non lesivo dell’azione.

  • Corte cost. n. 47/2020

    richiamata per affermare la discrezionalità del legislatore nella disciplina del patrocinio a spese dello Stato e il punto di equilibrio tra difesa dei non abbienti e contenimento della spesa pubblica.

  • Corte cost. n. 16/2018

    richiamata quale precedente sul bilanciamento tra diritto di difesa e finanza pubblica in materia di patrocinio.

  • Corte cost. n. 35/2019

    richiamata quale precedente sul bilanciamento tra diritto di difesa e finanza pubblica in materia di patrocinio.

  • d.lgs. 27 maggio 2005, n. 116, art. 10

    richiamato in comparazione per evidenziare che il patrocinio nei procedimenti stragiudiziali è esteso solo quando il loro uso sia obbligatorio per legge o vi sia rinvio del giudice.

  • artt. 3 e 24 Cost.

    le censure di costituzionalità sono state escluse per la negoziazione assistita facoltativa; la violazione è ravvisata dalla Consulta solo per i procedimenti stragiudiziali obbligatori, non per quelli rimessi alla libera scelta delle parti.

  • art. 36 Cost.

    richiamato nel motivo di costituzionalità, ma non accolto come parametro idoneo a imporre l’estensione del beneficio nel caso di negoziazione facoltativa.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia deve essere dedotto con un motivo che renda immediatamente riconoscibile la nullità della decisione per violazione dell’art. 112 c.p.c.; non è sufficiente invocare l’art. 360, n. 5, c.p.c. in termini di omesso esame di un fatto decisivo se la doglianza riguarda in realtà la mancata decisione su una domanda o eccezione.
  • Il patrocinio a spese dello Stato, nella disciplina previgente alla riforma del 2022, è costruito in chiave essenzialmente processuale: il collegamento con il "processo" e con l’autorità giudiziaria che ha proceduto esclude, di regola, la liquidazione del compenso per attività puramente stragiudiziali, salvo espressa previsione normativa.
  • La dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina del patrocinio per la mediazione obbligatoria non è automaticamente estensibile alla negoziazione assistita facoltativa: la decisività, sul piano costituzionale, sta nel carattere obbligatorio del procedimento come condizione di procedibilità e nella sua strumentalità necessaria all’accesso alla giurisdizione.
  • Per i procedimenti stragiudiziali facoltativi, la mancata previsione del patrocinio a spese dello Stato rientra nella discrezionalità del legislatore, non emergendo un vulnus costituzionale equivalente a quello riscontrato per i procedimenti imposti ex lege.
  • Quando il legislatore interviene a disciplinare espressamente il patrocinio nei procedimenti ADR, l’estensione del beneficio può essere circoscritta ai soli procedimenti obbligatori; tale scelta conferma che, in assenza di previsione, l’assistenza svolta in procedure facoltative non dà automaticamente diritto alla liquidazione a carico dell’erario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUnioni civili e convivenze
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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