Cassazione Civile, Ordinanza n. 03892/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (aggiudicataria)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta da due società aggiudicatarie di un immobile venduto in sede di espropriazione forzata per ottenere la declaratoria di inefficacia di alcuni atti pubblici di compravendita di porzioni del medesimo immobile, stipulati in pendenza della procedura esecutiva. In primo e secondo grado venne dichiarata l'inefficacia dell'atto riguardante i ricorrenti. In cassazione i tre acquirenti deducevano, con un unico motivo ex art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., violazione degli artt. 555 c.p.c., 2659 e 2655 c.c. e falsa applicazione degli artt. 2913, 2914 e 2919 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto opponibile il pignoramento immobiliare ai loro danni senza considerare il frazionamento del bene, risultante da un allegato al contratto di compravendita e trascritto anteriormente alla trascrizione del pignoramento. La parte controricorrente resistette chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato l'unico motivo, osservando che, per stabilire se e in quali limiti un atto trascritto sia opponibile ai terzi, occorre fare riferimento esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, purché consenta di individuare senza equivoci gli estremi essenziali dell'atto e i beni cui si riferisce. Nel caso concreto non era stata allegata alcuna divergenza tra la nota di trascrizione e l'atto di pignoramento; al contrario, risultava implicitamente che il pignoramento riportasse le esatte indicazioni catastali del bene, individuandolo nella sua interezza. Pertanto la sentenza impugnata era incensurabile sul punto. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È stato richiamato come base formale del motivo unico di ricorso per cassazione, dedotto per violazione di legge, nullità e vizio di motivazione.
Richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina del pignoramento immobiliare e la sua opponibilità.
Richiamato dal ricorrente in tema di requisiti della trascrizione e identificazione del bene.
Richiamato dal ricorrente in collegamento con la disciplina delle formalità pubblicitarie immobiliari.
La Corte ribadisce che l'opponibilità del pignoramento ai terzi va valutata alla luce del contenuto della nota di trascrizione.
Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato.
Richiamato dal ricorrente tra le norme che regolano gli effetti della vendita forzata e l'opponibilità degli atti precedenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
art. 1-bis, art. 13 d.P.R. 115/2002
Richiamato per il collegamento all'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'opponibilità ai terzi degli atti trascritti e della verifica degli effetti del pignoramento immobiliare, rileva il contenuto della nota di trascrizione, purché consenta di individuare con certezza gli estremi essenziali dell'atto e i beni cui esso si riferisce.
- Se dalla documentazione pubblicitaria non emerge una divergenza tra nota di trascrizione e atto esecutivo, non è possibile fondare l'inopponibilità del pignoramento su elementi esterni o su allegazioni che non risultino dalla formalità pubblicitaria.
- Quando il ricorso per cassazione si fonda su un unico motivo e tale motivo è infondato, il ricorso va integralmente rigettato, con conseguente condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove previsto.
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