Cassazione Civile, Ordinanza n. 03887/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alla parte controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. In mancanza di accettazione della rinuncia, ha posto le spese a carico del ricorrente secondo soccombenza, liquidandole in favore della resistente.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un proprietario di unità immobiliare situata in un edificio condominiale ha convenuto in giudizio la società erogatrice del gas chiedendo la rimozione di un tubo di adduzione del gas collocato dalla società sul muro condominiale, sostenendo che l'installazione fosse avvenuta senza l'autorizzazione di tutti i condomini e avesse determinato la costituzione di una servitù illegittima. La società si è difesa affermando di avere agito sulla base di un'autorizzazione deliberata dall'assemblea condominiale. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d'appello ha confermato il rigetto. In cassazione il soccombente ha proposto ricorso affidato a tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte costituita.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se debitamente notificata alla parte controricorrente, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In assenza di accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, le spese del giudizio seguono la soccombenza e restano a carico del ricorrente rinunciante.
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