Cassazione Civile, Ordinanza n. 20899/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo all'anno d'imposta 2008, emesso nei confronti di un contribuente che svolgeva attività di riparazione di altre macchine di impiego generale n.c.a. (elettromedicali). L'Ufficio aveva proceduto con accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, valorizzando la grave antieconomicità della gestione, lo scostamento tra redditi dichiarati e studi di settore e ulteriori indici di capacità contributiva. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR, su appello dell'Agenzia, aveva invece riformato la decisione e confermato integralmente le riprese. In Cassazione il contribuente ha dedotto, con dieci motivi, la violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sulle presunzioni semplici, l'insufficienza o apparenza della motivazione della sentenza di appello, l'omesso esame di fatti decisivi e varie carenze di specificità e di motivazione dell'atto e della decisione impugnata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i motivi che denunciavano nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria, osservando che la CTR aveva esposto compiutamente fatti, difese e ragioni della decisione e che la motivazione era comunque intelligibile perché fondata su una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, non solo sullo scostamento dagli studi di settore. Ha inoltre ritenuto infondati i motivi con cui si contestava la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo, precisando che, quando il contraddittorio sugli studi di settore sia stato correttamente attivato e il contribuente non fornisca giustificazioni convincenti, l'Ufficio può fondare la rettifica anche sul disallineamento rispetto agli standard, integrato da ulteriori elementi indiziari. I motivi secondo, sesto, settimo e decimo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza; il quarto è stato dichiarato inammissibile anche perché diretto, in sostanza, contro l'atto impositivo e non contro la sentenza di appello. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
consente l'accertamento analitico-induttivo quando emergano gravi incongruenze e plurimi elementi indiziari idonei a fondare la rettifica del reddito; non richiede il ricorso a presunzioni supersemplici, ma a presunzioni gravi, precise e concordanti.
richiamato dal ricorrente quale norma sulla rettifica IVA, in relazione ai presupposti dell'accertamento fondato su presunzioni.
le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; nel caso concreto tali requisiti sono stati ritenuti sussistenti sulla base della pluralità di indizi valorizzati dalla CTR.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso la decisività o ha rilevato l'inammissibilità per difetto di specificità.
richiamato per il vizio di motivazione; la Corte ha escluso che la sentenza fosse affetta da motivazione apparente.
art. 53 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione alla capacità contributiva e alla legittimità della rettifica fiscale.
richiamato dal ricorrente in tema di motivazione dell'atto impositivo.
richiamato dal ricorrente quale norma generale sull'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
richiamato dal ricorrente in tema di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
richiamato dal ricorrente come norma collegata alla motivazione e all'allegazione dei parametri/studi di settore.
richiamato dal ricorrente in materia di motivazione dell'accertamento IVA.
richiamato dal ricorrente in relazione agli studi di settore.
art. 62-sexies, d.l. n. 331/1993
richiamato dal ricorrente in relazione agli studi di settore e ai parametri di accertamento.
richiamato per lamentare ultrapetizione o omessa pronuncia sui motivi di contestazione.
art. 18, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 546/1992
richiamato dal ricorrente con riguardo ai requisiti del ricorso nel processo tributario.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato dalla Corte per affermare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che impone di indicare chiaramente gli elementi necessari alla verifica delle censure.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'accertamento analitico-induttivo può essere legittimamente fondato su una pluralità di elementi presuntivi, purché gravi, precisi e concordanti; non è sufficiente lo scostamento dagli studi di settore considerato isolatamente, ma tale scostamento può concorrere con altri indici sintomatici.
- Gli studi di settore e i parametri costituiscono uno strumento di ricostruzione statistica della redditività, la cui efficacia presuntiva si consolida solo all'esito del contraddittorio con il contribuente; se il contribuente non partecipa o non fornisce allegazioni persuasive, l'Ufficio non è tenuto a ulteriori dimostrazioni oltre al disallineamento e agli ulteriori indizi raccolti.
- La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consenta di ricostruire il fondamento logico della decisione; non ricorre nullità se la sentenza, letta nel suo complesso, espone fatti, difese e ragioni della scelta decisoria in modo comprensibile.
- Nel ricorso per cassazione, le censure che deducono omesso esame di fatti decisivi o violazioni processuali devono essere specifiche e autosufficienti: il ricorrente deve indicare con precisione dove i fatti o i documenti siano stati allegati nei gradi di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La valutazione della capacità contributiva e dell'antieconomicità della gestione può essere desunta unitariamente da più circostanze fattuali, senza scomporle in modo atomistico, quando tali circostanze convergano nel mostrare l'inattendibilità della dichiarazione fiscale.
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