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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20765/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un estratto di ruolo e la relativa cartella di pagamento, deducendo di non aver mai ricevuto né la cartella né l'avviso bonario e contestando anche nel merito la pretesa tributaria. L'Ufficio aveva resistito sostenendo di aver notificato regolarmente la cartella il 16 gennaio 2015 a mani di una persona qualificatasi come addetta alla casa, con successiva raccomandata informativa, e aveva eccepito la tardività del ricorso. In appello l'Amministrazione aveva integrato la prova della notifica con ulteriore documentazione sulla spedizione della raccomandata informativa e sulla compiuta giacenza. Il contribuente aveva eccepito la novità/inammissibilità di tali documenti e la mancanza della prova dell’avviso di ricevimento della raccomandata. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia si articolava in due motivi: con il secondo denunciava la violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle e sull’onere della prova, sostenendo che non fosse necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa ma fosse sufficiente provare la spedizione; con il primo lamentava la violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992 per avere il giudice di merito deciso sulla questione della notifica dell’avviso bonario, nonostante il contribuente avrebbe in sostanza contestato solo il merito della pretesa.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso, assorbendo il primo. Ha ritenuto corretta la disciplina applicabile alla notificazione della cartella eseguita a persona diversa dal destinatario e ha affermato che, ai fini del perfezionamento della notifica, era sufficiente la prova della consegna e della spedizione della raccomandata informativa, non essendo necessaria anche la produzione dell’avviso di ricevimento della stessa. Accertata quindi la rituale notifica della cartella nel gennaio 2015, la Corte ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, dichiarando che l’originario ricorso del contribuente era inammissibile per tardività, poiché la causa non poteva essere proposta. Ha inoltre compensato le spese dei due gradi di merito e condannato il contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore dell’Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato, insieme all'art. 111 Cost., per fondare il principio della ragione più liquida e la possibilità di decidere la causa sulla questione di più agevole soluzione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato, insieme all'art. 24 Cost., per giustificare l'applicazione del principio della ragione più liquida.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Per la notifica della cartella rinvia, per quanto non regolato, all'art. 60 d.P.R. n. 600/1973.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Nel caso di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, impone il deposito dell'atto in busta chiusa, la sottoscrizione della ricevuta da parte del consegnatario e la comunicazione dell'avvenuta notificazione tramite lettera raccomandata; la Corte lo qualifica come disciplina speciale rispetto all'art. 139, comma 2, c.p.c.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato dalla sentenza impugnata e dal ricorso; la Corte precisa che, nel caso disciplinato dall'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, la raccomandata informativa è adempimento essenziale, ma non è necessaria la prova dell'avviso di ricevimento se risulta la spedizione.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato tra le norme denunciate nel secondo motivo, in relazione alla disciplina della notificazione e delle eventuali nullità sanabili.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel primo motivo; il motivo è stato poi assorbito dall'accoglimento del secondo.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    La Corte afferma che il divieto ivi previsto riguarda solo le eccezioni in senso stretto.

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario consente la produzione in appello di nuovi documenti, anche se preesistenti al primo grado; la Corte applica tale principio alla documentazione sulla notifica.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per affermare che nelle spese di lite rientrano anche quelle determinate dalla violazione dei doveri processuali di lealtà e probità.

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    Usato per la cassazione senza rinvio, poiché la causa non poteva essere proposta una volta accertata la rituale notifica e quindi la tardività del ricorso originario.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di riparto dell'onere della prova della notificazione.

Massime di principio

  • Nel caso di notificazione della cartella di pagamento eseguita a persona diversa dal destinatario, la disciplina speciale tributaria richiede la prova della consegna dell'atto e della spedizione della raccomandata informativa; non è necessario produrre anche l'avviso di ricevimento della raccomandata, se la spedizione risulta documentalmente provata.
  • Nel processo tributario è consentita la produzione in appello di nuovi documenti, anche se preesistenti al giudizio di primo grado; il divieto di nova dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992 riguarda le eccezioni in senso stretto e non la produzione documentale.
  • Quando dalla prova della rituale notifica della cartella deriva che il ricorso introduttivo è stato proposto oltre il termine decadenziale, il giudizio originario deve essere dichiarato inammissibile per tardività e la causa può essere decisa senza rinvio.
  • Il principio della ragione più liquida consente alla Corte di decidere sulla questione di soluzione più agevole e decisiva, assorbendo le altre censure.
  • La parte che contesta la rituale notificazione di un atto tributario deve confrontarsi con la documentazione idonea a dimostrare gli adempimenti essenziali prescritti dalla normativa speciale, senza che sia richiesto un formalismo probatorio eccedente rispetto alla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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