Cassazione Civile, Ordinanza n. 20775/2021 del 21/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla titolare di una concessionaria quattro avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2004, 2005, 2006 e 2007, recuperando IVA per asserita indebita applicazione del regime del margine su acquisti di autovetture usate e contestando anche costi ritenuti non inerenti. La contribuente aveva impugnato gli atti ottenendo l'accoglimento in primo grado; in appello la CTR aveva accolto parzialmente i gravami dell'Ufficio, ritenendo decisivo il difetto formale delle fatture di acquisto, nelle quali non era indicato che la cessione era avvenuta in applicazione del regime del margine. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto, da un lato, la violazione della disciplina del regime del margine per avere la CTR valorizzato il solo profilo formale della fattura nonostante, a suo dire, sussistessero i requisiti sostanziali per il beneficio; dall'altro, ha denunciato vizi motivazionali sulla medesima questione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché nel contenzioso tributario la legittimazione passiva spetta unicamente all'Agenzia delle Entrate. Quanto al ricorso nei confronti dell'Agenzia, ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo avverso quattro sentenze relative a diverse annualità ma fondate sulla medesima questione di diritto. Nel merito, però, ha rigettato il ricorso: ha confermato che il regime del margine è disciplina speciale, facoltativa e derogatoria, applicabile solo in presenza dei requisiti sostanziali e formali previsti dalla normativa; in particolare, l'annotazione in fattura del riferimento al regime del margine costituisce requisito formale indefettibile. Poiché tale indicazione mancava nelle fatture di acquisto, la CTR aveva correttamente escluso l'applicazione del regime. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione della parte intimata; disposto inoltre l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 57, comma 1, d.lgs. n. 300 del 1999
trasferimento di tutti i rapporti giuridici, poteri e competenze alle agenzie fiscali
determina la legittimazione passiva esclusiva dell'Agenzia delle Entrate nel contenzioso tributario, rendendo inammissibile il ricorso contro il Ministero
art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000
giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali
individua la data dalla quale opera la legittimazione passiva dell'Agenzia
art. 36, comma 1, d.l. n. 41 del 1995
disciplina i presupposti soggettivi e oggettivi per l'applicazione del regime del margine alle cessioni di beni usati
art. 36, comma 3, d.l. n. 41 del 1995
consente al contribuente di optare per il regime ordinario, con detrazione dell'IVA assolta a monte, tramite comunicazione nella dichiarazione annuale
art. 40-bis d.l. n. 41 del 1995
richiamato dalla ricorrente quale norma della disciplina del regime del margine
art. 2 della Direttiva 2001/15/CE del Consiglio
introduce ulteriori requisiti formali di fattura per l'applicazione del regime del margine
art. 28-novies, par. 3, della Sesta direttiva 77/388/CEE
norma modificata dalla direttiva 2001/15/CE in tema di fatturazione del regime del margine
art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972
come modificato dal D.Lgs. n. 52 del 2004, impone l'indicazione in fattura del riferimento normativo o di altre informazioni equivalenti circa l'applicazione del regime del margine
D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52, art. 1
ha dato attuazione interna alle nuove regole formali di fatturazione sul regime del margine
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per dedurre violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per denunciare il vizio motivazionale
art. 26-bis della Sesta direttiva n. 388/1977
definisce il regime particolare IVA per beni d'occasione, tassando solo l'utile del rivenditore
Massime di principio
- Il regime del margine in materia IVA è un regime speciale, facoltativo e derogatorio del sistema ordinario, perciò va interpretato restrittivamente e applicato solo entro i limiti necessari al perseguimento della sua finalità antielusiva e anti-doppia imposizione.
- Nella compravendita di beni usati, il contribuente che invochi il regime del margine deve dimostrare il rispetto dei presupposti richiesti dalla disciplina; in presenza di contestazione dell'Amministrazione basata su elementi oggettivi e specifici, assume rilievo anche la prova della buona fede e della diligenza esigibile.
- L'indicazione in fattura dell'applicazione del regime del margine costituisce requisito formale autonomo e indefettibile: la sua mancanza impedisce, di regola, il riconoscimento del beneficio, non essendo sufficiente il solo accertamento di requisiti sostanziali.
- Nel contenzioso tributario, dopo il trasferimento di funzioni e rapporti alle agenzie fiscali, la legittimazione passiva spetta all'Agenzia competente e non al Ministero.
- È ammissibile il ricorso cumulativo per cassazione contro più sentenze emesse tra le stesse parti su annualità diverse, quando le decisioni dipendono dalla soluzione di una medesima questione di diritto comune e attengono al medesimo rapporto d'imposta.
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