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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20776/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica contabile e di questionario inviato al contribuente, l'Amministrazione finanziaria ha emesso tre avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, rideterminando sinteticamente il reddito complessivo ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 sulla base di indici di capacità contributiva (immobile adibito ad abitazione, due autovetture, premi assicurativi, rate di mutuo e incrementi patrimoniali). Il contribuente ha impugnato gli atti, ma i giudici di merito hanno respinto il ricorso. In Cassazione ha articolato nove motivi: (1) violazione del contraddittorio endoprocedimentale per mancata emissione di PVC prima dell'avviso; (2) illegittimità costituzionale dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e del d.m. 10 settembre 1992 per contrasto con artt. 23, 24 e 53 Cost.; (3) omessa pronuncia sui presupposti applicativi dell'accertamento sintetico; (4)-(5) violazione di norme processuali e omesso esame di fatti decisivi per il riesame delle prove contrarie; (6) contestazione della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni; (7)-(8) ulteriori censure processuali e di omesso esame; (9) violazione dell'art. 38 e del d.m. 10 settembre 1992 per erronea valutazione delle prove difensive, sostenendo di avere dimostrato costi inferiori, contributi familiari e utilizzo di risparmi pregressi.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la fondatezza della censura sul contraddittorio preventivo, ritenendo che per gli accertamenti sintetici relativi ad annualità anteriori al 2010 non sussistesse un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale idoneo a travolgere l'atto. Ha respinto anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 e del d.m. 10 settembre 1992, richiamando il consolidato orientamento per cui il metodo sintetico non viola la riserva di legge né i diritti di difesa, poiché il contribuente può provare che il maggior reddito non esiste o deriva da redditi esenti/soggetti a ritenuta. Le doglianze che contestavano i presupposti applicativi, la presunzione e la valutazione delle prove sono state dichiarate in parte inammissibili e in parte infondate, perché miravano in sostanza a una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di indici di capacità contributiva; per le annualità precedenti al 2010 non richiede, secondo la disciplina applicabile, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale tale da comportare l'annullamento dell'atto in caso di omissione.

  • artt. 7 e 12 L. 27 luglio 2000, n. 212

    le garanzie dello Statuto del contribuente richiamate non si estendono agli accertamenti c.d. a tavolino come il redditometro per le annualità qui in esame.

  • art. 24 L. 7 gennaio 1929, n. 4

    invocato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa nel procedimento, ma ritenuto non idoneo a imporre l'annullamento dell'accertamento per mancato contraddittorio.

  • art. 23 Cost.

    non è violato dall'accertamento sintetico e dai decreti ministeriali richiamati, poiché questi ultimi hanno funzione accertativa e probatoria, non normativa in senso sostanziale.

  • artt. 24 e 53 Cost.

    la disciplina del redditometro non lede il diritto di difesa né il principio di capacità contributiva, perché il contribuente può fornire prova contraria del minor reddito o della diversa provenienza delle somme.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    le censure che sollecitano un nuovo giudizio sul merito delle prove o dei fatti non sono ammissibili in cassazione, salvo specifiche anomalie motivazionali non prospettate.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nei motivi di ricorso per censurare l'assetto probatorio e decisorio, ma senza esito favorevole per il ricorrente.

  • artt. 100 e 112 c.p.c.

    invocati per denunciare omessa pronuncia e vizi decisori, ma le censure sono state ritenute, nei passaggi rilevanti, meramente assertive o volte a riesaminare il fatto.

  • d.m. 10 settembre 1992

    utilizzato come base degli indici redditometrici; la Corte ribadisce che ha funzione accertativa e probatoria nella ricostruzione sintetica del reddito.

  • d.m. 19 novembre 1992

    richiamato insieme al d.m. 10 settembre 1992 come fonte degli indici di capacità contributiva del redditometro.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in presenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel sistema previgente alla novella del 2010, l'accertamento sintetico del reddito mediante redditometro, per annualità anteriori al 2010, non è annullabile per la sola mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifiche prescrizioni normative applicabili.
  • Le garanzie dello Statuto del contribuente in tema di contraddittorio preventivo operano, in materia di accertamento sintetico, solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge; non si estendono automaticamente agli accertamenti c.d. a tavolino.
  • Il metodo sintetico fondato su indici di capacità contributiva è legittimo se l'Ufficio dimostra l'esistenza dei fattori-indice; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare che il reddito presunto non esiste, è inferiore o deriva da fonti esenti o già tassate alla fonte.
  • I decreti ministeriali che individuano gli indici del redditometro svolgono funzione accertativa e probatoria, e non integrano una violazione della riserva di legge in materia tributaria.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti, attività riservata al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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